Decreto — n. 34718/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9935/2022 R.G. proposto da : RUGGERI ROCCO, PASETTO CARMEN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA (RMNMNL70H42H501Q), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALIMENA ELISEO ALFONSO (LMNLLF62T15F416B) -ricorrente- contro LAPINI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI, 40, presso lo studio dell’avvocato CRESCI GIOVANNA (CRSGNN70M51D612H), rappresentato e difeso dagli avvocati SEGHI LUIGI (SGHLGU57C04D612J), FALCO FRANCESCO (FLCFNC71T02D612N) -controricorrente- nonchécontro LAPINI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 11, presso lo studio dell’avvocato MANCINI REMIGIO (MNCRMG56E31H501Y), rappresentato e difeso dagli avvocati GIRONI ANDREA (GRNNDR68M11H501V), VILIGIARDI DONATELLA (VLGDTL56L67C415F) -controricorrente- nonchécontro REX OIL SRL, DANZI PAOLO, UGF ASSICURAZIONI, RUHR CHIARA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1844/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34718/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RUGGERI ROCCO, PASETTO CARMEN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA (RMNMNL70H42H501Q), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALIMENA ELISEO ALFONSO (LMNLLF62T15F416B) -ricorrente- contro LAPINI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI, 40, presso lo studio dell’avvocato CRESCI GIOVANNA (CRSGNN70M51D612H), rappresentato e difeso dagli avvocati SEGHI LUIGI (SGHLGU57C04D612J), FALCO FRANCESCO (FLCFNC71T02D612N) -controricorrente- nonchécontro LAPINI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 11, presso lo studio dell’avvocato MANCINI REMIGIO (MNCRMG56E31H501Y), rappresentato e difeso dagli avvocati GIRONI ANDREA (GRNNDR68M11H501V), VILIGIARDI DONATELLA (VLGDTL56L67C415F) -controricorrente- nonchécontro REX OIL SRL, DANZI PAOLO, UGF ASSICURAZIONI, RUHR CHIARA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1844/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9935/2022 R.G. proposto da : RUGGERI ROCCO, PASETTO CARMEN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA (RMNMNL70H42H501Q), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALIMENA ELISEO ALFONSO (LMNLLF62T15F416B) -ricorrente- contro LAPINI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI, 40, presso lo studio dell’avvocato CRESCI GIOVANNA (CRSGNN70M51D612H), rappresentato e difeso dagli avvocati SEGHI LUIGI (SGHLGU57C04D612J), FALCO FRANCESCO (FLCFNC71T02D612N) -controricorrente- nonchécontro LAPINI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 11, presso lo studio dell’avvocato MANCINI REMIGIO (MNCRMG56E31H501Y), rappresentato e difeso dagli avvocati GIRONI ANDREA (GRNNDR68M11H501V), VILIGIARDI DONATELLA (VLGDTL56L67C415F) -controricorrente- nonchécontro REX OIL SRL, DANZI PAOLO, UGF ASSICURAZIONI, RUHR CHIARA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1844/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci