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Ordinanza — n. 34629/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding construction distance violation, upholding lower court's finding of joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34629/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by three individuals against a lower court ruling that ordered them to pay damages for violating legal building distances. The lower court found that the religious entity and the appellants jointly participated in the illegal construction by agreeing to a distance shorter than the required five meters. The Court of Cassation dismissed the appeal because the lower court correctly examined the factual situation of this joint participation, making the appellants' claim of omitted fact-finding inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1227 c.c.; Art. 2055 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court of first instance may examine facts regarding joint liability for illegal construction even if the plaintiff argues for unilateral fault, provided the court finds evidence of shared participation in the violation.

Parole chiave

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joint liability illegal construction building distances omission of fact error in judging civil code procedural admissibility violazione delle distanze dai confini

Disposizioni normative citate

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Art. 1227 c.c.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha esaminato la “situazione di fatto” che integrerebbe il concorso, colposo (art. 1227 c.c.), dell’Ente Morale nella verificazione dell’illecito di edificazione in deroga alla distanza legale di 5 metri dal confine (cfr.
Art. 2055 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
1227 e 2055 c.c., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 110 c.p
art. 1366 c.c
1321, 1325, 1326 e 1362 c.c.”, nonché all’art. 1366 c.c.
art. 1362 c.c
1362-1365 c.c., tenuto conto che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c.
art. 366 c.p
art. 1326 c.c
art. 1227 c.c
La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha esaminato la “situazione di fatto” che integrerebbe il concorso, colposo (art. 1227 c.c.), dell’Ente Morale nella verificazione dell’illecito di edificazione in deroga alla distanza legale di 5 metri dal confine (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18715/2016
in tale prospettiva, tra le altre, Cass. n. 18715/2016; Cass.
Cass. n. 3965/2017
18715/2016; Cass. n. 3965/2017; Cass.
Cass. n. 6035/2018
3965/2017; Cass. n. 6035/2018; Cass.
Cass. n. 21951/2023
6035/2018; Cass. n. 21951/2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22359/2021 R.G. proposto da: ORABONA ROSALAURA, CANNAVALE LUCIA, FABOZZI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONE IV, 99, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI LAURO e ALFREDO SAGLIOCCO; -ricorrenti- contro ENTE MORALE PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VITI , rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO SANCHINI ; -controricorrente- nonchè contro UNIPOLSAI ASS.NI;COMUNE DI LUCIGNANO; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APP ELLO di FIRENZE n. 138/2021,depositata il 26/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. RITENUTO CHE: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, Giuseppe Fabozzi, Rosalaura Orabona e Lucia Cannavale, in qualità di soci successori della Immobileffe s.a.s. di Giuseppe Fabozzi C. e della Immobileffe s.a.s. di Cannavale Lucia C. - società estinta e cancellata dal Registro delle imprese di Caserta in data 23 febbraio 2017 -, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 138/2021, resa pubblica in data 26 gennaio 2021, che ne rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado che (per quanto ancora rileva in questa sede), in accoglimento della domanda di risarcimento danni per violazione di distanze legali proposta dall’Ente Morale “Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini” (di seguito anche solo:

Ente Morale), aveva condannato la Immobileffe s.a.s. di Giuseppe Fabozzi C. (di seguito anche solo: Immobileffe) al pagamento della somma di euro 269.274,20, oltre accessori e spese. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede), osservava che: a) “il 24.3.2004 fu firmata una scrittura privata …, intitolata Autorizzazione, dal legale rappresentante dell’Ente Morale e tale geom. Renato Turchetti, intervenuto quale redattore del progetto di ristrutturazione urbanistica che avrebbe dovuto trasformare, nella proprietà limitrofa quella dell’ente religioso, un rudere ivi esistente, previa sua demolizione, in un fabbricato contenente varie unità abitative;

b) le “parti diedero atto che il progetto era stato inviato all’Ente Morale, con richiesta del 9.3.2004 … di autorizzazione a costruire a distanza inferiore a 5 metri dal confine”; c ) detta scrittura, contrariamente a quanto ritenuto da Immobileffe, non configurava “alcun contratto istitutivo di una servitù avente a oggetto il diritto di mantenere la nuova costruzione a distanza inferiore a quella legale” intercorso tra l’Ente Morale e la stessa Immobileffe, bensì “una dichiarazione unilaterale di assenso da parte dell’Ente Morale”; c.1) ciò in quanto la “presenza e la sottoscrizione del geom.

Turchetti non ha, a questi fini, alcun rilievo: egli, infatti, sul piano soggettivo è intervenuto semplicemente a titolo di redattore del progetto edilizio, senza spendere alcuna veste di rappresentante di Immobileffe” (ovvero “di chi in quel momento possedesse il fondo finitimo al Convento”); c.2) “né, sul piano oggettivo, ha espresso volontà negoziali di alcun tipo”, contenendo l’atto, “conformemente alla sua intitolazione (Autorizzazione), l’espressione della sola volontà dell’Ente Morale di assentire una costruzione a distanza inferiore a quella legale”;

d) ne derivava che soltanto un contratto istitutivo di una servitù intercorso tra i proprietari dei due fondi, servente e dominante, “avrebbe potuto consentire legittimamente l’edificazione a distanza non legale” (nella fattispecie, posta a metri 3,67 dal confine, in luogo dei 5 metri stabiliti dalla regolamentazione urbanistica del Comune di Lucignano);

e) pur essendo l’“argomento trattato … assorbente”, era comunque infondata la pretesa di Immobileffe “di avvalersi della autorizzazione, pur avendo sensibilmente modificato il progetto”, poiché “l’autorizzazione, al di là delle formule lessicali adottate, non era stata rilasciata, sotto condizione, per una qualsiasi costruzione a distanza non legale; ma era stata rilasciata con specifico ed esclusivo riferimento a quel peculiare progetto, che era stato posto all’attenzione dell’Ente Morale” e tanto lo si desumeva “dal chiaro tenore della scrittura privata e dalla sua genesi”;

f) l’attività posta in essere da Immobileffe assumeva, pertanto natura di atto illecito aquiliano, con la conseguenza che era corretta la quantificazione del danno operata dal C.T.U. in coerenza con tale tipo di responsabilità ed erronea la pretesa di Immobileffe per cui, vertendosi in fattispecie di danno da inadempimento, lo stessa era da quantificare in base alla “differenza tra quanto realizzato dalla Immobileffe e quanto assentito” dall’Ente Morale;

g) non sussisteva il factum principis invocato da Immobileffe (ossia di aver “adeguare il proprio progetto alle indicazioni rinvenienti dal Comune di Lucignano”), poiché “all’epoca in cui l’autorizzazione dell’ente morale fu rilasciata (24.3.2004), non era ancora stato rilasciato alcun titolo abilitativo per l’edificazione”, per cui non poteva “Immobileffe reputarsi incolpevole nella variazione del progetto indipendenza di sopravvenute discipline amministrativo-urbanistiche”, essendosi “imprudentemente messa nella situazione di essere soggetta a siffatte variazioni” che, alla data del 24 marzo 2004, erano “evenienze del tutto possibili, se non probabili”; h ) mentre Immobileffe aveva posto in essere “condotte in mala fede” (ottenendo l’autorizzazione dell’Ente Morale “per un progetto che sapeva bene che non aveva ricevuto alcun atto di vago assenso da parte del Comune di Lucignano” e, poi, dichiarando a quest’ultimo, nel maggio 2005 nel richiedere la nuova concessione, di essere in possesso dell’autorizzazione di detto Ente, nonostante questa, datata marzo 2004, “fosse chiaramente inutilizzabile per il nuovo progetto, essendo richiesta, quanto meno, una nuova concertazione fra le parti”), analogamente non poteva ritenersi nei confronti dell’Ente Morale (ossia che lo stesso, “in mala fede, abbia atteso l’ultimazione dei lavori per sollevare obiezioni”), poiché “la circostanza che i membri della congregazione religiosa abbiano veduto i lavori nel mentre erano eseguiti non implica certo di per sé che potessero capire se la costruzione in essere (di molteplici unità abitative) fosse o meno corrispondente a quella progettata”, né avendo l’Ente Morale “interesse ad attendere, visto che il completamento dei lavori ha ovviamente reso più disagevole la tutela dei suoi diritti” (tanto da rendersi impossibile la tutela in forma specifica per aver Immobileffe “alienato a terzi” le unità abitative), né, infine, potendo imputarsi al medesimo Ente di “avere sollevato contestazioni, anziché, come previsto nella scrittura del 24.3.2004, sollecitare una nuova concertazione”, in quanto avrebbe dovuto Immobileffe, “secondo buona fede, richiedere un nuovo incontro all’Ente Morale prima di eseguire le opere di un progetto che - essa ben sapeva - era diverso da quello a suo tempo sottoposto all’esame dell’ente religioso”. 3.

– Resiste con controricorso l ’ Ente Morale “Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini”. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Comune di Lucignano e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE: 1. –Preliminarmente, sussiste la legittimazione dei ricorrenti, soci della Immobileffe s.a.s. di Giuseppe Fabozzi C. (cfr. visura camerale prodotta come doc. n. 2 in questo giudizio), ad impugnare la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 138/2021, in forza del principio, consolidato e pertinente alla fattispecie per cui è causa, secondo il quale la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione (tra le altre:

Cass., S.U., n. 6070/2013; Cass. n. 13183/2017). 2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., “violazione delle norme in materia di nozione, conclusione ed interpretazione del contratto, con particolare riferimento agli artt. 1321, 1325, 1326 e 1362 c.c.”, nonché all’art. 1366 c.c. La Corte territoriale avrebbe violato le norme suindicate in quanto: a ) in base alle risultanze in atti emergeva che “la costruzione per cui e causa fu concertata sulla base di vari atti e comportamenti (autorizzazione inclusa, che in realtà evidenzia il perfezionamento di un accordo, sostanziandosi nell’accettazione precedente proposta contrattuale), dalla fase di progettazione alla fase di ultimazione dei relativi lavori” e tale “comportamento complessivo delle parti” non sarebbe stato preso in considerazione dal giudice di merito;

b) l’esistenza del contratto non è mai stata contestata dall’Ente Morale; c ) «l ’ esistenza di una controprestazione a carico di Immobileffe, in uno alla prevista necessità di una “nuova concertazione”», sarebbero “elementi incontrovertibili dell’esistenza di un accordo di natura contrattuale e sinallagmatica”; d ) non sarebbe stato utilizzato il criterio interpretativo della buona fede, nel «senso di cercare negli elementi che concorrono a formare un accordo nel suo complesso, come nel caso di specie, una “soluzione” che tenga conto in modo corretto di entrambe le parti senza privilegiarne solo una di esse»;

e) anche considerando la sola “Autorizzazione”, la stessa evidenzia, per “la presenza di due parti” e per le “espressioni usate” (“forma oggetto della discussione tra le parti il progetto redatto …”; “P. Giacomo Carlini, in nome e per conto dell’Ente proprietario confinante …, ACCOGLIE, nei limiti delle competenze la richiesta formulata”; “se per qualsiasi motivo, tale progetto dovesse subire modifiche si dovrà procedere a un nuovo concertazione delle parti”) “una struttura negoziale bilaterale”, tale da escludere la natura unilaterale dell’atto medesimo e, al contempo, da consentire una edificazione in deroga alla distanza legale di 5 metri dal confine. 2.1.

–Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.1. - Giova premettere – alla luce dell ’ orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 2465/2015; Cass.n. 10891/2016; Cass. n. 27136/2017) - che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

In altri termini, l’interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può essere censurata in sede di legittimità quando, con riferimento a detti canoni, sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non allorquando consista in una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni. Inoltre, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all’accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del “gradualismo”, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362-1365 c.c., tenuto conto che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche là dove il testo dell’accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Cass. n. 12721/2007;

Cass. n. 16181/2017). 2.1.2. – Le critiche di parte ricorrente non danno effettiva evidenza dei dedotti errores in iudicando ascritti alla Corte territoriale nell’interpretazione della scrittura privata datata 24.3.2004 quale atto unilaterale dell’Ente Morale e non già contratto intercorso tra quest’ultimo e la Immobileffe o, comunque, il proprietario del fondo confinante con quello di proprietà dell’Ente medesimo (là dove, peraltro, il ragionamento decisorio esplicitato in sentenza dà conto – come emerge dalla sintesi di cui al § 2 del “Ritenuto che”, alla quale si rinvia - dell ’ utilizzo coerente dei criteri di ermeneutici negoziale, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti anche successivo alla “Autorizzazione”), ma sono orientate, piuttosto, a proporre, sulla scorta degli stessi elementi valutativi, altra e contrapposta interpretazione rispetto all’opzione ermeneutica plausibilmente fornita dal giudice di merito (in base al “chiaro tenore della scrittura privata” e alla “sua genesi”) sia nell’escludere la natura contrattuale dell’atto, sia nel darne una lettura del relativo contenuto come volto, nella sostanza, non già a rilasciare una autorizzazione, “sotto condizione, per una qualsiasi costruzione a distanza non legale”, ma “con specifico ed esclusivo riferimento a quel peculiare progetto, che era stato posto all’attenzione dell’Ente Morale”.

Del resto – e in linea di per sé assorbente – , le censure dei ricorrenti non colgono appieno la ratio decidendi, mancando di impugnarne specificamente l’argomento portante in ordine alla natura unilaterale della “Autorizzazione” del 24.3.2004, ossia il fatto che il geom. Turchetti, redattore del progetto edilizio, era intervenuto nell’atto “senza spendere alcuna veste di rappresentante di Immobileffe” ovvero “di chi in quel momento possedesse il fondo finitimo al Convento”, così da non potersi dire perfezionato accordo alcuno al riguardo.

Né è concludente il rilievo dei ricorrenti (p. 15 del ricorso) sul fatto che l’atto del 24.3.2004 era stato preceduto dalla richiesta di autorizzazione del 9.3.2004, poi accolta dall’Ente Morale in sede di rilascio della stessa “Autorizzazione”, giacché con esso non si dà evidenza, nel rispetto del principio di specificità di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 366 c.p.c., del tenore puntuale di detta richiesta: anzitutto, da chi provenisse effettivamente (e se, quindi, fosse stata avanzata dalla parte legittimata a concludere un contratto istitutivo di servitù al fine di edificare in deroga a distanze legali) e, poi, quale ne fosse il precipuo contenuto, tale da coincidere, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1326 c.c., con il contenuto della “Autorizzazione”, solo in tal modo potendo, semmai, sostenersi una conformità tra accettazione e proposta, altrimenti da escludere ove le condizioni dell’atto successivo (quello datato 24.3.2004) fossero state, anche in parte, diverse. 2.2.

–Infine - e, anche sotto questo profilo, in termini di per sé assorbenti nel senso della inammissibilità (tra le molte: Cass. n. 17182/2020) - le censure dei ricorrenti mancano di criticare in modo specifico e congruente (e, quindi, di impugnare utilmente) l’ulteriore e autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione della Corte territoriale, ossia [cfr. § 2, e) del “Ritenuto che” e pp. 11/12 della sentenza di appello] che, al di là della natura stessa della “Autorizzazione” (se atto unilaterale o contratto), Immobileffe, avendo “sensibilmente modificato il progetto”, non se ne sarebbe, comunque, potuta avvalere, essendo detta autorizzazione stata rilasciata non al fine di “costruire un qualsiasi manufatto a distanza inferiore”, ma “con specifico ed esclusivo riferimento a quel peculiare progetto, che era stato posto all’attenzione dell’Ente Morale”. 3.

– Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che «la costruzione edificata da Immobileffe fu effettuata “di concerto” con i Frati», i quali posero in essere a tal fine non soltanto un’attività negoziale, “ma anche un comportamento complessivo … di effettiva compartecipazione nel determinare una non osservanza della distanza minima di 5 m quale prevista dal locale Regolamento Edilizio”.

Di qui, pertanto, la asserita disapplicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., con conseguente omesso esame della anzidetta “situazione di fatto”, rivestente carattere decisivo ai fini della decisione, tale da elidere la sussistenza stessa del diritto al risarcimento del danno, di quest’ultimo mancandone anche l’allegazione “in ragione della necessitata variazione subita dal progetto”. 3.1. – Il motivo è infondato quanto alla censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e inammissibile nel resto. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha esaminato la “situazione di fatto” che integrerebbe il concorso, colposo (art. 1227 c.c.), dell’Ente Morale nella verificazione dell’illecito di edificazione in deroga alla distanza legale di 5 metri dal confine (cfr. pp. 15/16 della sentenza di appello e sintesi al § 2 del “Ritenuto che”, cui si rinvia), escludendo che tale “compartecipazione” vi sia stata e così da ascrivere l’illecito stesso interamente in capo alla Immobileffe.

E’, dunque, infondata la doglianza di “omesso esame” di fatto, storico, decisivo e discusso tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ciò posto, è inammissibile la censura di error in iudicando, poiché muove da una premessa in fatto – in base alla quale il giudice del merito avrebbe dovuto operare l’applicazione delle norme invocate dai ricorrenti – che è smentita dall ’ accertamento effettuato dalla stessa Corte territoriale e non più sindacabile, come tale, all’esito dello scrutinio sulla diversa censura proposta ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Viene, dunque, a mancare il termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, ossia il fatto come accertato dal giudice del merito, là dove, diversamente - ossia ponendo in discussione detto accertamento -, si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati a detto giudice (cfr. in tale prospettiva, tra le altre, Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 3965/2017; Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 21951/2023). 4.

–Il ricorso va, pertanto, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.

P.Q.M.

rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’Ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della