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Ordinanza — n. 34616/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects active solidarity claim, ruling payment to association head was legally required by execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34616/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the University's appeal against an order requiring Due Erre to repay the full debt. The University argued Due Erre was liable for the entire sum, while Due Erre claimed it lacked standing to be sued for the total amount as a representative of a temporary enterprise association. The court held that active solidarity requires explicit legal provision and was not presumed, noting the payment was a mandatory consequence of judicial execution rather than a voluntary choice by the creditor.

Regesto Legislator

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Art. 1292 c.c.; Art. 1296 c.c.: Active solidarity among creditors does not arise from the identity of the debt or cause but must be expressly provided by law or prior agreement; therefore, a creditor cannot be deemed to have accepted payment from one of multiple creditors merely by initiating execution proceedings against the representative entity.

Parole chiave

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active solidarity temporary enterprise association judicial execution proceedings creditor standing pro rata liability colpa d'organizzazione restituzione e risarcimento difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1292 c.c.
Invero,a norma dell’art. 1292 c.c.
Art. 1296 c.c.
La Corte di Appello ha rigettato l’appello, fondando la sua decisione sull’assunto che si sia trattato di un caso di solidarietà attiva ex art. 1296 c.c. Detto assunto è destituito di fondamento.
art. 2033 c.c
L’Università intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso della società Due Erre è affidato ad un solo motivo con il quale la società ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione degli art. 2033 c.c., 1388, 1296 c.c.
art. 1296 c.c
La Corte di Appello ha rigettato l’appello, fondando la sua decisione sull’assunto che si sia trattato di un caso di solidarietà attiva ex art. 1296 c.c.
art. 1292 c.c
Invero,a norma dell’art. 1292 c.c.
art. 1294 c.c
art. 1294 c.c.), che si presume fino a prova contraria- la solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve invece risultare espressamente dalla legge o dal titolo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2822/2014
Cass. n. 15484/08
Cass. n. 20761/2007
Cass. n. 5316/98
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Testo completo

ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23705/2021 proposto da: Due Erre Spa in Liquidazione in persona del Legale Rappresentante , rappresentata e difesa dall’avvocato LentiCiro Pasquale; -ricorrente - contro La Sapienza Università di Roma; -intimata - avverso la sentenza n. 1462/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;FATTI DI CAUSA 1. L’Università degli Studi La Sapienza di Roma, con ricorso ex art. 702 bis rappresentava quanto segue: - nell’anno 1993 la Due Erre aveva convenuta in giudizio l’Università davanti al Tribunale di Roma al fine di ottenere la risoluzione dello stipulato contratto di appalto per inadempimento della committente e il risarcimento del danno; -all’esito del giudizio il Tribunale aveva pronunciato la sentenza in data24 maggio 2000 con la quale aveva condannato l’Università a pagare alla società Due Erre, a titolo di risarcimento danni, la somma di 1.742.937.142 delle vecchie lire; -avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva promosso appello l’Università; -nelle more del giudizio d’appello, a seguito di pignoramento, la società Due Erre aveva ottenuto l’assegnazione di 1.987.754.174 delle vecchie lire, oltre le spese successive, -successivamente era intervenuta la sentenza della Corte d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto l’importo della condanna, dichiarando non dovuto l’importo di 1.036.458.242delle vecchie lire.

Sulla base delle suddette circostanze l’Università chiedeva la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, concludendo come segue: condannare la Due Erre s.p.a. in liquidazione a pagare all’Università ricorrente per il titolo di cui in premessa la somma di € 714.775,09 oltre gli interessi legali fino al soddisfo; e gli interessi anatocistici a decorrere dalla data di notifica alla presente domanda giudiziale; con il favore delle spese . Si costituiva la Due Erre s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata evocata in giudizio in proprio e non quale mandataria della associazione temporanea di imprese (nella cui veste aveva agito nel giudizio dal quale era originato il titolo esecutivo).

Il giudice di primo grado con ordinanza n. 20376/29013, rigettando le eccezioni della Due Erre ed accogliendo il ricorso dell’Università, così disponeva: condanna la Due Erre al pagamento in favore della Università degli studi della Sapienza di Roma della somma di € 668.700,63 oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito in esecuzione di una sentenza del suddetto Tribunale, quindi riformata in parte qua dalla Corte d’Appello. Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello la Due Erre s.p.a., che – dopo aver ribadito il proprio difetto di legittimazione a contraddire, essendo stata evocata in giudizio in proprio, pur avendo avanzato la domanda nei confronti dell’Università, come pure la conseguente azione esecutiva, in veste di capogruppo di un’associazione temporanea d’impresa – chiedeva la riforma della impugnata ordinanza.

Si costituiva l’Università degli Studi La Sapienza di Roma chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 1462/2021, rigettando l’appello proposto dalla società Due Erre s.p.a. in persona del suo liquidatore, nei confronti della Università degli Studi La Sapienza di Roma, confermava integralmente l’ordinanza, emessa in data 6 novembre 2013 ai sensi dell’art. 702 bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Roma.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la società Due Erre. L’Università intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso della società Due Erre è affidato ad un solo motivo con il quale la società ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione degli art. 2033 c.c., 1388, 1296 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, con la seguente motivazione: Ciò premesso, è pur vero che la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sin che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.

Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cc, al fine di ottenere la restituzione disomme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (cfr. Cass. 7871/11; vedi anche Cass.n. 13829/04). Nondimeno, osserva la Corte, la veste di capofila della Due Erre consente di ritenere che la riscossione da parte della Due Erre fosse avvenuta non solo per conto delle altre imprese associate, ma anche in proprio; vertendosi in un’ipotesi di cd. solidarietà attiva, inoltre, la circostanza che il credito fosse stato fatto valere con domanda giudiziale da parte dell’odierna appellante non consentiva, a mente dell’art. 1296 cc, di scegliere a mani di quale concreditore eseguire il pagamento .

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Come rilevato, la società Due Erre, in atto di appello, aveva chiesto venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in proprio, tenuto conto che, a suo tempo, le somme erano state da essa incassate, previa procedura esecutiva, non in proprio ma quale capogruppo di un’associazione temporanea d’impresa. La Corte di Appello ha rigettato l’appello, fondando la sua decisione sull’assunto che si sia trattato di un caso di solidarietà attiva ex art. 1296 c.c. Detto assunto è destituito di fondamento.

Invero,a norma dell’art. 1292 c.c. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori . Orbene - contrariamente alla solidarietà passiva (cfr. art. 1294 c.c.), che si presume fino a prova contraria- la solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve invece risultare espressamente dalla legge o dal titolo.

Al riguardo, è costante l'indirizzo di questa Corte, secondo cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) (cfr., tra le tante, Cass. n. 2822/2014, n.15484/08,n. 20761/2007 e n. 5316/98). Sotto altro profilo, la corte territoriale ha erroneamente invocato l’art. 1296 c.c.,a norma del quale Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale .Invero, nel caso di specie, il pagamento fatto alla Due Erre, quale capofila dell’associazione temporanea di impresa (e dunque per conto di tutte le imprese associate), era conseguenza proprio di un’azione giudiziale e, addirittura, di successiva azione esecutiva.

L’Università non poteva aver scelto di pagare la Due Erre in proprio, avendo l’obbligo, in forza della procedura esecutiva, di pagare quest’ultima quale rappresentante dell’associazione, e, dunque, con l’obbligo di quest’ultima di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita. In definitiva, la società Due Erre s.p.a. avrebbe potuto essere citata pro quota, quale membro della associazione temporanea d’impresa, ma non già per l’intero importo, quale percettrice dell’intera somma, avendo incassato quest’ultima esclusivamente in qualità di rappresentante della associazione temporanea d’impresa.

Ne consegue che la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato laddove ha ritenuto che la società Due Erre potesse essere evocata in giudizio in proprio per l’intero importo.

3. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s'impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio d