Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to missed six-month filing deadline and lack of proof of ignorance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Maria Lucia Di Cosmo inadmissible, ordering her to pay the opposing party's costs. The court found that the appellant failed to prove she was involuntarily unaware of the appeal proceedings, which were properly served via postal service. Consequently, the six-month filing deadline had expired, rendering the appeal untimely under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 8 l. 890/1982: An appeal is inadmissible if filed after the six-month deadline expires without proof of involuntary ignorance of the proceedings, as postal service perfection constitutes valid notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11229/2021 proposto da: Di Cosmo Maria Lucia, rappresentata e difesa dall’avvocato Placentino Giuseppe; -ricorrente - contro Di Cosmo Francesco, Di Cosmo Nunziata, rappresentati e difesi dall’avvocatoSciarra Donatello; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1058/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;FATTI DI CAUSA 1. Maria Lucia Di Cosmo, germana di Nunziata e Francesco Di Cosmo, in data 19 ottobre 2010 era stata nominata amministratrice di sostegno del padre, Antonio Di Cosmo, nonostante l’opposizione della sorella Nunziata e del fratello Francesco, che l’avevano successivamente convenuta in giudizio, sostenendone il negligente operato nello svolgimento dell’incarico di amministratore di sostegno del padre (nelle more deceduto) al fine di ottenere la condanna della stessa alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e/o distratte pari a circa 57 mila euro, oltre accessori.
Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1264/2015 aveva rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 57 mila, oltre accessori. La Corte d’appello di Bari con sentenza n. 1058/2020 – pronunciando sull’appello proposto dai fratelli Nunziata e Francesco Di Cosmo nei confronti della sorella Maria Lucia – ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado e, per l’effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori in primo grado, ha condannato Maria Lucia Di Cosmo: -al pagamento, in favore degli aventi diritto, nei sensi precisati in motivazione, della somma di euro 41.796,88, oltre interessi calcolati in misura pari al saggio legale dal dì della domanda fino al dì dell’effettivo soddisfo, -nonché alla restituzione in favore degli attori, concreditori solidali, di quanto da questi ultimi eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso Di Cosma Maria Lucia, che ha articolato quattro motivi.
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 350 terzo comma c.p.c. nella parte in cui la corte di merito, nel dichiarare la sua contumacia, non ha verificato correttamente la regolarità della notifica dell’atto di appello. Con il secondo motivo ha denunciato, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale non ha spiegato per quali ragioni abbia dichiarato la sua contumacia. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, nonostante l’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione in appello, ha fatto proseguire il giudizio di merito.
Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 169 secondo comma, 190 e 115 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ammesso l’acquisizione del fascicolo di parte dei resistenti, che non era stato riconsegnato al giudice di primo grado nei termini di legge, in violazione del principio dispositivo delle prove e in mancanza di una esplicita deduzione della involontarietà dell’inosservanza dell’art. 169 secondo comma c.p.c.. Hanno resistito con controricorso i germani Nunziata e Francesco Di Cosmo, che, in via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ex adverso proposto:
a) per inesistenza della relativa notifica;
b) per decadenza dall’impugnazione a seguito della nullità della notifica del ricorso;
c) per tardività. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria a sostegno del controricors9o. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Maria Lucia Di Cosmo è inammissibile per tardività. 1.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13667 del 2007), la notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione ingiudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità.
Analogo principio è stato affermato in relazione all’atto di appello (Cass. n. 5598 del 2015). Nel caso di specie, risulta dagli atti che: -l’avv. Giuseppe Placentino, difensore di Maria Lucia Di Cosmo, appartiene al Foro di Foggia e, in data 5 novembre 2011 ha richiesto al Consiglio dell’ordine forense di quella città una variazione dell’indirizzo del proprio studio legale dalla vecchia sede di Corso Regina Margherita n. 116 di San Giovanni Rotondo alla nuova sede di via Pietro Nenni n. 21 sempre di San Giovanni Rotondo; - nel giudizio di primo grado (introdotto nel 2013) la convenuta Maria Lucia Di Cosmo aveva eletto domicilio presso lo studio legale dell’avv.
Giuseppe Placentino, sito per l’appunto in San Giovanni Rotondo, via Pietro Nenni n. 21; - la sentenza n. 1264/2015 del giudice di primo grado è stata depositata in data 1° giugno 2015 e non è mai stata notificata; -avverso la sentenza del giudice di primo grado è stato proposto appello da parte dei fratelli Nunziata e Francesco Di Cosmo a mezzo dell’avv. Giuliano Valente Muscatiello (all’epoca loro difensore); - detto atto di appello è stato notificato, mediante il servizio postale con piego raccomandato AR n. 76302985405-7, inviando copia conforme a Maria Lucia Di Cosmo, elettivamente domiciliata presso l’avv.
Giuseppe Placentino con studio in San Giovanni Rotondo, Corso Regina Margherita n. 116; la raccomandata di cui all’art. 8 secondo comma della legge n. 890 del 1982 è stata spedita il 4 gennaio 2016;- nel giudizio d’appello unico procuratore costituito e domiciliatario dei fratelli Nunziata e Francesco Di Cosmo è stato il citato avv. Giuliano Valente Muscatiello, con studio in Manfredonia, vicolo Mozzillo Iaccarino n. 1/b; - la sentenza del giudice di secondo grado (qui impugnata) è stata depositata in Cancelleria in data 18 giugno 2020 ed è stata notificata a Maria Lucia Di Cosmo, unitamente al precetto, in data 13 marzo 2021; -il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità è stato notificato ai germani Nunziata e Francesco Di Cosmo il 22 aprile 2021 presso lo studio dell’Avv.
Antonella Azzarone (sito in Manfredonia, via Scaloria n. 37); detto legale aveva ricevuto procura unicamente per la messa in esecuzione della sentenza n. 1058/2020 emessa dalla Corte di Appello di Bari, in virtù di mandato espresso in calce all’”atto di precetto e contestuale notifica del titolo esecutivo”. Orbene, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, sia la notifica dell’atto di appello a Maria Lucia Di Cosmo (presso lo studio del di lei difensore avv. Placentino, erroneamente indicato come sito in Corso Regina Margherita n. 116, essendo invece sito in via Pietro Nenni n. 21 sempre di San Giovanni Rotondo) che la notifica del ricorso per cassazione ai fratelli Nunziata e Francesco Di Cosmo (presso lo studio dell’avv.
Azzarone, anziché presso lo studio dell’avv. Muscatiello) sono entrambe nulle, in quanto in entrambi i casi il luogo, in cui è erroneamente avvenuta la notifica, aveva un astratto collegamento con il luogo, in cui la notifica avrebbe dovuto avvenire: tale collegamento è ravvisabile, quanto alla notifica dell’atto di appello, nella circostanza che in Corso Regina Margherita n. 116 e in via Pietro Nenni n. 21 di San Giovanni Rotondo è stato ubicato (sia pure in tempi diversi) lo studio legale dell’avv. Placentino; e, quanto alla notifica del ricorso per cassazione, nella circostanza che l’avv.
Muscatiello e l’avv. Azzarone sono stati entrambi nominati difensori dai germani Nunziata e Francesco Di Cosmo in relazione alla medesima vicenda processuale. 1.2. Ciò posto, va precisato che la nullità della notifica può essere sanata soltanto laddove l’atto consegua comunque lo scopo di portare a conoscenza della controparte i termini della pretesa, consentendo ad essa l’esercizio del diritto di difesa, ma non anche nel caso in cui il potere di impugnativa sia stato esercitato in modo tardivo: la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non può mai impedire l’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere di impugnativa, ragion per cui può ricorrere soltanto nel caso in cui essa sia occorsa prima del decorso del termine di decadenza.
Nel caso di specie, la ricorrente Maria Lucia Di Cosmo, sul presupposto di essere venuta a conoscenza del processo di appello soltanto nella citata data 13 marzo 2021 (cioè allorquando, si ribadisce, le era stata notificata la sentenza di secondo grado unitamente al precetto), sostiene che nella specie dovrebbe trovare applicazione l’art.327 secondo comma c.p.c., trattandosi di un caso di contumacia involontaria. Senonché, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, nella specie non è applicabile l’art. 327 secondo comma c.p.c., non essendo stata affatto provata l’effettiva ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento in grado di appello.
Occorre rilevare che la notifica dell’atto di appello si è realizzata a mezzo del servizio postale e si è perfezionata con compiuta giacenza, dopo che l’agente postale ha provveduto all’immissione di avviso in cassetta e invio di raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito. Inoltre l’agente postale sull’avviso di ricevimento ha lasciato la seguente dicitura: ..immesso avviso in cassetta per temporanea mancanza del destinatario . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, - la relata di notifica e l’avviso di ricevimento a mezzo posta hanno natura di atto pubblico ex art. 2700 c.c. e sono legittime e valide fino a querela di falso, che deve essere proposta tempestivamente (Cass. n. 2421 del 2014); - la notificazione a mezzo posta, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd.
C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. n. 6242 del 2017). In applicazione dei suddetti principi, la corte territoriale ha correttamente dichiarato la contumacia nel giudizio di appello di Maria Lucia Di Cosmo. Peraltro, nel caso di spese non soltanto non è stata proposta nessuna querela di falso, ma nessuna posizione è stata assunta dal Difensore in relazione alla dichiarazione, sopra riportata, rilasciata dall’agente postale sull’avviso di ricevimento. In continuità con i suddetti principi, il Collegio ritiene non provato che l’odierna parte ricorrente non sia involontariamente venuta a conoscenza dell’instaurato giudizio di appello, non potendosi escludere che l’avv.
Piacentino abbia continuato a ricevere comunicazioni anche alla precedente sede del proprio studio legale (quella sita in Corso Regina Margherita n. 116). Ne consegue che il ricorso, introduttivo del presente giudizio, va dichiarato inammissibile, in quanto, alla data della sua notifica, era già decorso il termine semestrale, previsto dall’art. 327 primo comma c.p.c. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass.
Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di pa