Cassation appeal dismissed due to failure to submit notification report and missed appeal deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required notification report of the lower court's judgment. Although the appellant claimed to have deposited an authentic copy of the judgment, the procedural requirement for the notification report was not met, and the appeal was filed after the statutory deadline. Consequently, the court ruled the appeal improcedibile and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the notification report of the contested judgment, violating the strict procedural requirements for filing the appeal within the prescribed time limit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
NI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27365/2021 proposto da: Farneda Giovan Battista, rappresentato e difeso dall’avvocatoDalBen Marco Antonio; -ricorrente - contro Eurovita Spa in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato SalvadorAlessandro Luciano; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2400/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI; Rilevato che: Giovanni Battista Farneda convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Old Mutual Wealth Italy s.p.a. (poi Eurovita s.p.a.) chiedendo il risarcimento del danno per omessa esecuzione della richiesta di cambio di contraenza/beneficiario in relazione apolizza assicurativa e di liquidazione di altra polizza, oltre la violazione degli obblighi di riservatezza.
Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 23 luglio 2021 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Battista Farneda sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso Eurovita s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 cod. civ., 316, 320 cpp, 671, 675 e 678 cpc, 34 e 388 cp, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., 24 e 46 ss. d. lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Con il terzomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1362, 1337 e 1375 cod. civ., 24 e 46 ss. d. lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 126 e 2697 cod. civ., 115 e 244, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 28 luglio 2021. Ha tuttavia omesso di produrre la relazione di notifica della sentenza, contravvenendo al disposto dell’art. 369, comma 2, cpc che prevede, a pena di improcedibilità del ricorso, il deposito, fra l’altro, della relazione di notifica della sentenza. Lo stesso ricorrente, in calce al ricorso, indica di aver depositato copia autentica della sentenza, ma non anche la relazione di notifica. La notifica del ricorso non rispetta neanche la c.d. prova di resistenza.
Identificando nella pubblicazione della sentenza il giorno di avvio della decorrenza del termine breve di impugnazione (giorni sessanta), tale termine non risulta rispettato perché, a fronte della pubblicazione in data 23 luglio 2021, il termine di impugnazione scadeva il 22 ottobre 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 27 ottobre 2021. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, edagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1