Cassation court dismisses appeal on telecom tariff reduction, citing insufficient appellate reasoning and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Radio Dimensione Suono S.p.A. against the Milan Court of Appeal's rejection of its claim for telecom tariff reductions. The appellant argued that the lower court erred in requiring direct submission of documentation to the telecom operator and imposed unjustified evidentiary burdens. The court found the appellate judgment's reasoning insufficient and illogical regarding the lack of response to document requests, leading to the decision to remand the case for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 28 l. 415/1981; The appellate court's decision is void if its reasoning is illogical or insufficient, particularly when it fails to address why specific procedural requirements were met or unmet without clear legal justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
igliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.1286/2023 R.G. proposto da: Radio Dimensione Suono S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Rizzo Claudio; -ricorrente - contro Fastweb S.p.A. rappresentata e difesa dall’avvocato Bigoni Alessandro; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2306/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/6/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; Rilevatoche: 1286 /20 2 3 Radio Dimensione Suonos.p.a. - d 'ora in poi , RDS - c onveniva nel 2014 davanti al Tribunale di Roma Fastwebs.p.a. p er ottenerne la condanna a corrisponderle la somma di euro 594.145,80 o la diversa somma di giustizia quale rimborso del 50% di quanto fatturato dal 2004 al 2010 per le utenze ai sensi dell'articolo 11 l.67/1987 come modificato dall'articolo 7 l. 250 / 1991 .
Controparte si costituiva resistendo ed eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Milano. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17812 / 2017 , riconosceva la competenza territoriale del Tribunale di Milano,davanti al quale la causa veniva riassunta. Si pervenivacosì alla sentenza dell' 11 agosto 2020 , con cui il T ribunale di Milano rigettava ogni domanda attorea. RDSproponeva appello , c ui controparte resisteva , e che la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2022,rigettava. RDS ha presentato ricorso , sulla base di quattro motivi , illustrati anche con memoria;si è difesa con controricorso Fastweb.
Considerato che:
1. Con il primo motivo RDS denuncia violazione e /o falsa applicazione degli articoli 28l. 5 agosto 1981 n. 416, 11 l. 25 f ebbraio 1987 n. 67 , 1, 2 e 4 DPCM 410/1987, 4 d.p.r. 49/1983, 4, comma 6, l. 350 / 2003 e 12 prel. Il giudice d'appello avrebbe errato -come il primo giudice - affermando che , per ottenere il beneficio annuo di riduzione tariffaria,RDS avrebbe dovuto non solo trasmettere entro i termini previsti la documentazione necessaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche far pervenire al gestore del servizio di telecomunicazione - qui Fastweb - la medesima domanda “ corredata dalla documentazione specificamente elencata all'art. 2 D.P.C.M.410 del 15/9/1987”.
Ad avviso di RDSnon sussisteva un suo obbligo di inviare la documentazione al gestore della telefonia: l'articolo 1 DPCM 410 / 1987 prevede soltanto di trasmettergli la copia della domanda, e la documentazione da produrre “ è disciplinata ed elencata” soloall'articolo 2 del decreto . Inoltre si critica il giudice d'appello(pagine 18- 20 del ricorso ) anche per avere ritenuto escluso dall'agevolazione tariffaria “il canone periodico per i servizi di fonia non costituente tariffa in senso tecnico ” nelle pagine 15 - 16 della sentenza, opponendo che l'articolo 28 l. 415 / 1981 non p r eve de distinzioni al riguardo.
2. Con il secondo motivo RDS lamenta , in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., illogicità e insufficienza della motivazione quanto alla “accertata natura dirimente della mancata risposta alle richiestedi invio della documentazione formulate da Fastweb”. La motivazione, alla luce di S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 , ad avviso della ricorrente sarebbe palesemente insufficiente, illogica e meramente apparente , avendo il giudice d'appello, “per giungere alle sue drastiche conclusioni”, ritenuto sufficiente la mancata risposta di RDSalle richieste di invio di documentazione derivate da Fastweb negli anni 2009 e 2010.
Viene trascritto l'ampio passo della sentenza ( pagin e 13 - 14 ) in cui il giudice d'appello evidenzia come RDS n o n a vrebbe adempiuto i suoi oneri quanto alle richieste per gli anni in questione, opponendovi l'elenco di documenti prodotti con l'atto di citazione di primo grado(istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri e decreti d'accoglimento di quest'ultima) e allegati pure all'atto d'appello, e argomentando poi sui decreti di ammissione al beneficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sugli affari economici e organizzativi correlati,censurando al riguardo la sentenza d'appello.
3. Con il terzo motivo RDS denuncia violazione e /o falsa applicazione degli articoli 2697, 2729, 2730c.c., 115, 116, 62, 194 e 198 c.p.c. Si sostiene che il giudice d'appello abbia gravato RDS di oneri che non le spettavano,traendone poi il rigetto delle sue legittime richieste. Ritornando- con l'aggiunta della parte finale , ove il giudicante afferma che le inerzie probatorie dell'attuale ricorrente non avrebbero potuto sopperirsi disponendo una consulenza tecnica d'ufficio- al passo fattuale richiamato nel motivo precedente ( pagine 13 - 14 della sentenza ), si ribadisce che non vi sarebbe stato obbligo di legge ad allegare la documentazione alla copia della domanda inviata al gestore e che sarebbe stato provato l'adempimento di tutti gli oneri di comunicazione dell ’ a m missione di RDS al beneficio da parte del “soggetto che vi era tenuto”, cioè la Presidenza del C onsiglio dei M inistri - Servizio Editoria.
Si contestano inoltre alcuni elementi del suddetto passo per sostenere che il giudice d'appello avrebbe violato le norme relative alle presunzioni(articoli 2729 e 2730 c.c.) n onché gli articoli 115 e 116 c.p.c. n el non ritenere Fastweb informata dei decreti ammissivi pronunciati dalla Presidenza del C onsiglio . Ancora, sarebbe contrario “ ai principi e alle regole citate ” l'avere l a c orte territoriale ritenuta la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio inammissibile perché esplorativa. Infine, sarebbe ancora contrari a “ ai principi e alle regole ” una frase asseritamente rinvenibile nella motivazione con cui il giudice d'appello avrebbe ammesso che Fastweb riconobbe di dovere la somma di euro 101.576,66(si cita anche un passo della comparsa di costituzione in primo grado di Fastweb) ma nonostante ciò avrebbe poi rigettato completamente la domanda di RDS. 4.Il contenuto, assai elaborato ed ictu oculi complesso , dei motivi presentati dalla ricorrente e l'assenza di precedenti specifici giustificanola rimessione della presente causa alla pubblica udie