Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34579/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility, rejecting factual reconstruction instead of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34579/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ruggero Melgrati against the Milan Court of Appeal's judgment. The appellant argued that the lower court erred in fact-finding regarding his brother's unauthorized withdrawals and investments, seeking to substitute the appellate court's factual assessment. The court ruled the appeal inadmissible because the grievances did not challenge the legal interpretation but rather proposed an alternative factual reconstruction, which falls outside the scope of cassation review under Article 360 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction to substitute the trial court's finding, rather than demonstrating an error in the legal application of the established facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal factual reconstruction error in judging substitution of facts civil procedure code cassation review limits unauthorized withdrawals assistenza giudiziaria in materia civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Con il primo mezzo è prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
e, dunque, illegittimamente adottata, poiché in violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 18454 c.c.
Con esso, infatti, non viene denunciato un error in iudicando (lo sviluppo argomentativo delle censure non verte, infatti, su una critica all’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa una disposizione di legge – né, tantomeno, dell’art. 18454 c.c. – e neanche è dedotto un vizio di c.d.
art. 380-bis c.p
Il ricorrente ha depositato memoriaex art. 380-bis c.p.c .
art. 360 c.p
5 dell’art. 360 c.p.c., la mancata ammissione di c.t.u.
art. 1854 c.c
4, c.p.c., violazione dell’art. 1854 c.c., nonché “errata interpretazione della Corte [d’appello] in merito all’allegazione fornita” da esso appellante, avendo la stessa Corte adottato un “percorso logico - giuridico … illogic o , superficiale nonchécontraddittorio.
art. 18454 c.c
Con esso, infatti, non viene denunciato un error in iudicando (lo sviluppo argomentativo delle censure non verte, infatti, su una critica all’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa una disposizione di legge – né, tantomeno, dell’art. 18454 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26888/2021 R.G. proposto da: MELGRATI RUGGERO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO SANTIN; -ricorrente- contro MELGRATI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G.B. MARTINI, 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CAVALLARI (CVLPLA76D22H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato WALTER FABRIZIO BORGONOVO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2209/2021,depositata i l 13/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. - Ruggero Melgrati convenne in giudizio il fratello Riccardo Melgrati al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 668.734,80 a titolo di risarcimento del danno e di restituzione delle somme che il secondo avrebbe asseritamente prelevato, senza il consenso del primo, da tre distinti conti correnti bancari rispetto ai quali lo stesso fratello era contitolare con potere di firma disgiunta. La complessiva pretesa azionata da Ruggero Melgrati riguardava in particolare:

a) per quanto concerne il conto corrente 76577 (cointestato ai due fratelli) aperto presso la Banca Svizzera del Sempione: -la somma risarcitoria di euro 93.442,67, per il danno subito a causa dei prelievi effettuati senza autorizzazione e utilizzati in incauti investimenti finanziari; - la somma risarcitoria di euro 33.719,77 , per illegittima utilizzazione di una quota superiore a quella di propria spettanza delle minusvalenze accumulate a seguito dei predetti infruttuosi investimenti finanziari;

b) per quanto concerne il conto corrente 6963 (cointestato a Riccardo Melgrati e al padre deceduto Roberto Melgrati) aperto presso la Banca Popolare di Milano, Filiale di Lissone con annesso deposito titoli: -la somma risarcitoria di euro 16.913,91 , per i l danno subito a causa delle perdite derivanti dagli incauti investimenti finanziari operati mediante l’utilizzo delle somme prelevate senza consenso;

c) per quanto concerne il conto corrente 12216.04 (cointestato ai due fratelli e al padre deceduto) aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Lissone con annesso Conto di Amministrazione e custodia titoli n. 677632176: - la somma risarcitoria di euro 274.676,70 , per i l danno conseguente alle perdite derivanti dagli incauti investimenti finanziari effettuati attraverso l’uso delle somme prelevate senza consenso; - la somma di euro 102.555,54 , a titolo di restituzione delle somme prelevate in misura superiore alla quota di spettanza; - la somma di euro 147.426,21 , a titolo di restituzione della somma di denaro corrispondente alla quota di proprietà di esso Ruggero Melgrati, a causa dell’illegittimo utilizzo di una quota superiore a quella di spettanza delle minusvalenze accumulate a seguito degli infruttuosi investimenti finanziari. 1.1.

– L’adito Tribunale di Monza, con sentenza del gennaio 2021, rigettò tutte le pretese attoree. 2. – Avverso tale decisione proponeva gravame l’attore soccombente, deducendo l’illegittimità della appellata sentenza in forza di due motivi:

a) per non avere il primo giudice tenuto conto di circostanze univoche dalle quali si sarebbe potuto evincere “la sua non conoscenza delle operazioni compiute dal fratello sui conti cointestati”; b ) per non avere il Tribunale accolto l ’ istanza di ammissione della CTU, “ritenuta necessaria per individuare, per ciascuno dei conti, l’autore delle operazioni, nonché l’importo complessivo delle perdite e degli indebiti prelievi”. 2.1. - L a Corte d ’ Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 13 luglio 2021, rigettava l’impugnazione, ritenendo, al pari del primo giudice, che (in sintesi):

a) l’appellante fosse a conoscenza delle operazioni compiute dal fratello sui conti correnti cointestati e che “le avesse, quantomeno, tacitamente approvate”; a.1) lo stesso appellante, inoltre, non aveva “provato, come era suo onere, che il fratello Riccardo fosse l’unico ad operare sui conti medesimi”; b ) non vi era neppure prova specifica del danno , essendosi l’attore limitato ad indicare la differenza tra saldo iniziale e saldo finale dei conti correnti, potendo la differenza essere imputata anche al mero rimborso di titoli in scadenza;

c) l’istanza di ammissione della c.t.u. era stata in primo grado legittimamente negata, in quanto la stessa “ non può accertare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio” e, comunque, si presentava come “meramente esplorativa”, non avendo l’attore neanche prodotto tutta la documentazione dei conti correnti di cui disponeva. 3. - Per la cassazione d i tale sentenza ricorre Ruggero Melgrati affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi di ricorso. Resiste con controricorso Riccardo Melgrati. Il ricorrente ha depositato memoriaex art. 380-bis c.p.c .

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo mezzo è prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale errato nell’aver ritenuto non assolto, da parte dell’attore, l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, al contempo, negato l’ammissione di c.t.u. che tali fatti consentiva di provare, così da assumere carattere di decisività ai fini della definizione della controversia, poiché avrebbe fatto emergere in maniera “definitiva e inequivocabile” la responsabilità di Riccardo Melgrati e le perdite dal ricorrente subite a seguito della sua condotta illecita. 1.1. -Il motivo è infondato.

Il ricorrente richiama a sostegno delle proprie ragioni un precedente di questa Corte (Cass. n. 34158/2018; recte: Cass. n. 34158/2019) il quale - pur ribadendo che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità - ha affermato che la mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio può costituire , “ nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedano si proceda ad un accertamento tecnico”, una “grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che sitraduce in un vizio della motivazione della sentenza, denunciabile, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui esso determini omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo ” ( in senso conforme: in precedenza Cass. n. 7472/2017; successivamente Cass. n. 25281/2023).

Il principio di diritto non può, però, essere inteso (come parrebbe dalla lettura del ricorso: cfr. pp. 18 e 19) nel senso che è possibile di per sé sindacare in sede di legittimità, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la mancata ammissione di c.t.u. o anche l’omesso esame della relativa istanza in ragione del fatto che quest’ultima sia stata oggetto di discussione, la c.t.u. stessa abbia carattere decisivo e la vertenza abbia carattere strettamente tecnico. Il principio enunciato è, invece, nel senso chedetto sindacato è consentito là dove la c.t.u. non ammessa avrebbe potuto dare prova ( in controversia che richieda necessario procedersi ad accertamento tecnico) di fatti storici decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti e dei quali il giudice abbia omesso l’esame.

Principio che, del resto, si salda con quello secondo cui il vigente art. 360, comma primo , n. 5, c.p.c . , introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio -atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. n. 12387/2020;

Cass.n. 22056/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 31511/2022 ; Cass.n. 6322/2023). Nella specie, il ricorrente non deduce affatto, nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014, i fatti storici decisivi che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e che avrebbero potuto, poi, trovare dimostrazione in base alla richiesta c.t.u.; carenza tanto più significativa in quanto il giudice di appello (cfr. sintesi ai §§ 2 e 2.1, dei “Fatti di causa” e pp. 4/8 della sentenza impugnata) ha dato mostra di esaminare i fatti , principali e secondari,originariamente allegati da Ruggero Melgrati a sostegno delledomande e dedotti anche con il presente ricorso.

Peraltro, la denuncia del vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., soggiace alla preclusione della cd. “ doppia conforme in punto di fatto ” di cui all'art. 348 - ter , comma quinto , c.p.c. (ratione temporisvigente ; attualmente prevista d all’art. 360, comma quarto, c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a , d.lgs. n. 149/2022), la quale ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022;

Cass. n.25281/2023). Sicché, era onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (tra le molte, Cass. n. 26934/2023); onere non affatto assolto. 2. -Con il secondo mezzo è denunciata , ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 1854 c.c., nonché “errata interpretazione della Corte [d’appello] in merito all’allegazione fornita” da esso appellante, avendo la stessa Corte adottato un “percorso logico - giuridico … illogic o , superficiale nonchécontraddittorio.

In particolare, per quanto concerne il conto corrente 76577 c/o la Banca Svizzera del Sempione, la Corte territoriale (e, prima ancora il giudice di primo grado , avrebbe errato: a ) nel non valorizzare, ai fini del giudizio di responsabilità del convenuto Riccardo Melgrati, la circostanza per cui quest’ultimo abbia unilateralmente revocato il mandato alla banca, trasferendo arbitrariamente a lui soltanto tutta la gestione del portafoglio;

b) nell’inferire la conoscenza da parte di Ruggero Melgrati delle operazioni finanziarie svolte sul conto dal fratello, dal fatto che il primo avesse prelevato dal conto la somma di euro 84.684,13; somma che residuava sullo stesso dopo la vendita di tutti i titoli. In secondo luogo, per quanto riguarda il conto corrente 6963 c/o la Banca Popolare di Milano,i giudici di merito avrebbero errato nel non ricondurre la riduzione del portafoglio ad unica responsabilità del convenuto Riccardo Melgrati, sostenendo che l’odierno ricorrente non avesse fornito la prova del fatto che tale riduzione fosse imputabile a scelte improvvide del solo Riccardo e non anche del defunto genitore cointestatario del conto.

Infine, per quanto concerne il conto corrente MPS 12216.04 c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena, la Corte territoriale avrebbe errato: a ) nel non aver tenuto conto, ai fini del giudizio di responsabilità di Riccardo Melgrati, che la drastica riduzione del portafoglio dipendeva dalle operazioni effettuate da quest’ultimo che, per l’effetto, avevano causato il depauperamento anche delle quote di spettanza di esso ricorrente e del padre Roberto; b ) nell’inferire la conoscenza da parte di Ruggero di tutte le operazioni effettuate sul conto corrente da Riccardo, a partire dalla missiva di contestazione del 2005; conoscenza che, oltre a non poter essere presunta, non potrebbe far andare esente Riccardo dalla responsabilità civile derivante dalla condotta illecita posta in essere. 2.1. -Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non viene denunciato un error in iudicando (lo sviluppo argomentativo delle censure non verte, infatti, su una critica all’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa una disposizione di legge – né, tantomeno, dell’art. 18454 c.c. – e neanche è dedotto un vizio di c.d. sussunzione, in forza della errata riconduzione del “fatto”, così come accertato dal giudice del merito, alla pertinente fattispecie legale), giacchéil ricorrente prospetta , in questa sede di legittimità, una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella che ha fondato il decisum, così da sostituirsi al giudice del merito nell’attività ad esso riservata di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti, sindacabile in questa sede nei limiti del vizio deducibile ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; denuncia che non trova evidenza nel ricorso non ha proposto.

Né le complessive doglianze sono, comunque, tali da dare sostanza alla nullità della sentenza per motivazione “apparente”, quale vizio riscontrabile là dove vengano in rilievo quelle anomalie (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) le quali – risultanti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - rendono la motivazione stessa non conforme all’obbligo previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, dunque, illegittimamente adottata, poiché in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Le censure di parte ricorrente fanno in parte leva, invece, proprio su elementi esterni (documentazione in atti) alla stessa motivazione resa dal giudice di appello, così da mostrarsi costruite, piuttosto, come doglianze che, ancora una volta, sono orientate a criticare la quaestio facti come accertata dal giudice di merito , nonché, in parte, a contestare la sufficienza e la logicità della motivazione, alla stregua del vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. 3. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 8.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific