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Decreto — n. 34559/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 34559/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Giovanni Giampiccolo, challenged a second-instance judgment against respondents Stefania and Aldo Campo, but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit litigation costs allocation responsabilità solidale identità dei crediti responsabilità fiscale solidale dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
190/2021 depositata il 26/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore solidalmente dei controricorrenti per l’identità della posizione processuale;
art. 380-bis c.p
190/2021 depositata il 26/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21449/2021 R.G. proposto da : PREVITERA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO (CNTPIO70E31G568X), rappresentat a e difes a dall'avvocato GIAMPICCOLO GIOVANNI (GMPGNN57P06H163X) -ricorrente- contro CAMPO STEFANIA, CAMPO ALDO, elettivamente domiciliati in RAGUSA VIA GATTAMELATA, 6 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CULTRERA GIOVANNI (CLTGNN70R04M088N),che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 190/2021 depositata il 26/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore solidalmente dei controricorrenti per l’identità della posizione processuale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/