Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Giovanni Giampiccolo, challenged a second-instance judgment against respondents Stefania and Aldo Campo, but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21449/2021 R.G. proposto da : PREVITERA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO (CNTPIO70E31G568X), rappresentat a e difes a dall'avvocato GIAMPICCOLO GIOVANNI (GMPGNN57P06H163X) -ricorrente- contro CAMPO STEFANIA, CAMPO ALDO, elettivamente domiciliati in RAGUSA VIA GATTAMELATA, 6 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CULTRERA GIOVANNI (CLTGNN70R04M088N),che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 190/2021 depositata il 26/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore solidalmente dei controricorrenti per l’identità della posizione processuale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/