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Decreto — n. 34557/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34557/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34557/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1267/2021 R.G. proposto da : ALPIN SRL, LEMI SRL, , in persona dei rispettivi rappresentant i come in atti indicati, elettivamente domiciliati in ROMA VI A DEI PODESTI 4, presso lo studio dell’avvocato FORMICONI ANTONIO (FRMNTN82H15L719I),rappresentati e difesi dall'avvocato PROZZO ROBERTO (PRZRRT62T18F839E) -ricorrenti- contro TELECOM ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P), rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTA MARIA CRISTINA (CRTMCR69B66A271X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1320/2020 depositata il 21/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34557/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ALPIN SRL, LEMI SRL, , in persona dei rispettivi rappresentant i come in atti indicati, elettivamente domiciliati in ROMA VI A DEI PODESTI 4, presso lo studio dell’avvocato FORMICONI ANTONIO (FRMNTN82H15L719I),rappresentati e difesi dall'avvocato PROZZO ROBERTO (PRZRRT62T18F839E) -ricorrenti- contro TELECOM ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P), rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTA MARIA CRISTINA (CRTMCR69B66A271X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1320/2020 depositata il 21/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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economia processuale versamento dell'anticipo delle spese condono delle spese procedurali aspetti economici causa di carattere pecuniario dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1267/2021 R.G. proposto da : ALPIN SRL, LEMI SRL, , in persona dei rispettivi rappresentant i come in atti indicati, elettivamente domiciliati in ROMA VI A DEI PODESTI 4, presso lo studio dell’avvocato FORMICONI ANTONIO (FRMNTN82H15L719I),rappresentati e difesi dall'avvocato PROZZO ROBERTO (PRZRRT62T18F839E) -ricorrenti- contro TELECOM ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P), rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTA MARIA CRISTINA (CRTMCR69B66A271X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1320/2020 depositata il 21/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 0