Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of both main and incidental lawsuits by the plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of both the main and incidental appeals. The plaintiff voluntarily renounced the litigation, an act accepted by all opposing parties including the lawyers and the insurance company. Consequently, the court ordered the full compensation of litigation costs without applying the doubled contribution fee typically required for rejected appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, precluding the application of the doubled contribution fee reserved for rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13902/2021 R.G. proposto da: AROMA POLTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO CALABRESE; -ricorrente- contro BARBERA ANNALISA e ROSARIO SALONIA, domiciliati in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO; AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO MONTIe FRANCESCO MONTI ; -controricorrenti- nonchè sul ricorso incidentale proposto da:
BARBERA ANNALISA e ROSARIO SALONIA, domiciliati in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO; contro AROMA POLTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO CALABRESE; -controricorrente- nonchè contro AXA ASSICURAZIONI SPA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3022/2020,depositata i l 23/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
RITENUTO CHE: 1. –Con ricorso affidato a cinque motivi, la Aroma Polti s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 23 novembre 2020, che ne rigettava il gravame principale, unitamente a quello incidentale degli avvocati Annalisa Barbera e Rosario Salonia, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta sia la domanda della anzidetta società volta ad ottenere, nei confronti della Barbera e del Salonia, il risarcimento danni da responsabilità professionale, sia la domanda riconvenzionale dei convenuti avvocati per conseguire il compenso per l’attività professionale svolta. 2.
– Hanno resistito con congiunto controricorso Annalisa Barbera e Rosario Salonia, nonché, con separato controricorso, l’Axa Assicurazioni S.p.A., originariamente evocata in giudizio a titolo di manleva dai convenuti Barbera e Salonia. I controricorrenti Barbera e Salonia hanno, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, avverso il quale ha resistito con controricorso la Aroma Polti s.r.l. 3. – In data 7 giugno 2022 la Aroma Polti s.r.l. ha notifica to alle controparti atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che ha depositatoin pari data.
Sia Annalisa Barbera e Rosario Salonia (con atto depositato il 13 settembre 2023), che l’Axa Assicurazioni S.p.A. (con atto depositato il 13 giugno 2022) hanno dichiara t o di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione; con e-mail in data 27 settembre 2023, il difensore dei ricorrenti incidentali (avv. Fabio Cozzolino) ha precisato, altresì, che l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione “deve intendersi anche quale Rinuncia al ricorso incidentale non condizionato depositato nell’interesse di Annalisa Barbera e Rosario Salonia”.
CONSIDERATO CHE: 1. - Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia sia al ricorso principale, che a quello incidentale. Prima dell'adunanza in camera di consiglio è stato, infatti, depositato atto con il quale la società ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, con compensazione delle spese del giudizio. La rinuncia è stata personalmente accettata da tutte le parti controricorrenti e i ricorrenti incidentali hanno altresì precisato che l’accettazione è da intendersi anche quale rinuncia al ricorso incidentale.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. -Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015;
Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente