Cassation court dismisses appeal on appeal court's jurisdiction error ruling via cassation without remittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Revenue Agency's appeal against the Court of Appeal's decision confirming the tax officer's territorial incompetence. The Revenue Agency incorrectly filed an appeal instead of a cassation appeal regarding a judgment declaring the seizure of third parties null due to venue errors. The court ruled that since the original action was improperly filed, remitting the case would violate the principle of reasonable duration, allowing the appeal judgment to be quashed without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 383, comma 3 c.p.c.: When an action is originally improperly filed but the defect is raised in the appeal stage, the court may quash the appeal judgment without remittal to avoid procedural delays and uphold the principle of reasonable duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9210/2022 R.G. proposto da : AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) –ricorrente – contro SALTI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONI ROBERTO (SMNRRT75E01G713U) –controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 2206/2021depositata il 16/11/2021 . R.g. n. 9210 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/10/2023 , dal Consigliere relatore CristianoValle;
RILEVATO CHE l’Agenzia delle Entrate Riscossione impugna, con un unico complesso motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 29/09/193, la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 2954 del 2018 e quella non definitiva n. 2706 del 2018 dello stesso Tribunale, che avevano ritenuto l’incompetenza territorialedell’Ufficiale della riscossione di Firenze, con conseguente nullità degli atti di pignoramento presso terzi nei confronti di Giovanni Salti e notificati alla Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena e alla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza con sede a Parma; risponde con controricorso Giovanni Salti; per l’adunanza camerale del 19/10/2023 il controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE la controversia può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida e in considerazionedella scelta errata del mezzo di impugnazione; rileva nella specie l’erronea proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, dichiarativa dell’incompetenza per territorio dell’Ufficiale della riscossione di Firenze a procedere a pignoramento presso terzi nei confronti di Giovanni S alti con riferimento, con conseguente nullità dei pignoramenti stessi; nella specie, trattandosi pacificamente, come risulta dallo stesso testodella sentenza impugnata, che evoca l’art. 617 codice di rito, di una sentenza che aveva deciso un’opposizione agli atti esecutivi, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5583 del 09/04/2003 Rv. 562038 -01) l’impugnazione che R.g. n. 9210 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore:
C. Valle l’Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe dovuto proporre era il ricorso straordinario per cassazione; pur nel ri l i evo della mancata evocazione in giudizio dei terzi pignorati banca Monte dei paschi di Siena e Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, litisconsorti necessari (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01) , la causa può essere decisa con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in sostanziale adesione alla affermazione di questa Corte, resa in caso di improponibilità originaria dell’azione ma utilmente richiamabile anche nella specie, trattandosi di fattispecie sostanzialmente analoga, sebbene verificata nella fase impugnatoria(Cass. 37847 del 01/12/2021 Rv. 663431 - 01) , secondo la quale i n tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti -provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 cod.proc. c iv ., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggioalla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali: cosicché , in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sola impugnata sentenza di appello; alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata consegue la liquidazione delle spese di appello e di quelle di questa fase di legittimità, in favore del controricorrente Giovanni Salti; non vi è luogo a pronuncia sulla sussistenza dei requisiti per il cd raddoppio del contributo unificato, trattandosi di pronuncia esultante da quelle di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sez.
U n. 4315 del 20/02/2020); R.g. n. 9210 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. P.Q. M. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Firenze; condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del grado di appello , liquida te in euro 3.300,00, oltre rimborso forfetario spese generalial 15%, IVA e CA per legge, nonché di quelle di questa fase di legittimità,liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfetariospese generali al 15% oltre CA e IVA per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio de