Cassation court quashes appeal for lack of necessary joinder of third parties in execution opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the second-instance judgment, ruling that the execution opposition proceedings were procedurally flawed. The appellant argued for cost compensation based on a reduction in his claim, but the lower courts failed to address the mandatory joinder of third parties (Unicredit and Poste Italiane) who were not formally cited. Consequently, the entire process was annulled and the case remitted to the trial court to ensure the necessary joinder of parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 354, comma 1, c.p.c.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: In execution opposition proceedings involving third-party seizure, necessary joinder of the creditor, debtor, and seized third party is mandatory; failure to integrate the adversarial process vitiates the entire trial, requiring annulment and remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17607/2020 R.G. proposto da : STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA alla via ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO (GRCSVN54B15I266N) che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro IVECO S.P.A. –intimata – avverso SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 7222/2019 depositata il22/11/2019. Ad. 05/07/2023; R.g. n. 17607 del 2020; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 05/07/2023 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA L’avvocato Staniscia,impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7222 del 22/11/2019, che decidendo su di una sentenza del Tribunale di Roma, il quale in sede di opposizione agli atti esecutivi si era pronunciato anche su un’opposizione all’esecuzione, apparentemente non proposta, ha compensato le spese di lite, ritenendo l’avvocato Staniscia sostanzialmente soccombente, in quanto egli aveva comunque visto ridurre il proprio credito. La IVECO S.p.a. è rimasta intimata. Per l’adunanza del 05/07/2023 il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dall’avvocato Nicola Staniscia era stato rimesso dalla Sez. VI – 3 di questa Corte alla p ubblica u dienza ed è pervenuto all’adunanza del 5/07/2023 in forza di ordinanza interlocutoriain ordine alla risoluzione della questione di particolare importanza sulla procura alle liti. A seguito di Sez. U n. 36057 del 09/12/2022 (Rv. 666374 - 01) la questione della procura alle liti stata risolta con riferimento a ricorso nel quale la procura alle liti era sostanzialmente identica a quella che viene in esame nel caso di specie, e pertanto deve ritenersi superata ogni relativa ragione di inammissibilità del ricorso.
Deve, nondimeno, rilevarsi che l’opposizione in oggetto nasce da un’espropriazione presso terzi e nessuno dei terzi , nella specie Unicredit S.p.a. e Poste Italiane S.p.a. , risulta essere stato parte del giudizio delle fasi di merito, né consta che essi siano stati ritualmente citati a comparire. Ad. 05/07/2023; R.g. n. 17607 del 2020; estensore: C. Valle Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 – 01 e più di recente Cass. n. 39973 del 14/12/2021 Rv. 663189 – 01 , nonché, da ultimo, Cass., 3/11/2022, n. 32445 ) che:
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. Occorre, dunque, dando continuità al suddetto orientamento, condiviso dal Collegio, pronunciando sul ricorso, cassare la sentenza d’appello e rimettere le parti al primo giudice, affinché si proceda all’integrazione del contraddittorio. Ciò poiché quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudiceai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. p roc . c iv ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, 3° comma, e 354 c.p.c., perché provveda all’integrazione del contraddittorio (v.
Cass., 3/11/2022, n. 32445). Lacausa deve, pertanto, essere rimessa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e la sentenza del giudice di prime cure e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese delgiudizio di cassazione . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 05/07/2023. Il Presi