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Ordinanza — n. 34413/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's defamation claim against insurer, ruling no proof of inducement to defamation existed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34413/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Giuseppe Campagnuolo's appeal against a lower court judgment awarding him damages for defamation from UnipolSai Assicurazioni. Campagnuolo argued the insurer induced his client to falsely accuse him of fraud by misrepresenting the settlement amount, but the appellate court found no evidence that the insurer actually induced such false statements. The court held that since the insurer lacked the subjective intent required for defamation and the inducement was unproven, the lower court correctly rejected the claim.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: A claim for defamation based on alleged inducement by an insurer fails when the inducement is unproven and the defendant lacks the requisite subjective intent for the tort.

Parole chiave

Generato dall'IA
defamation inducement insurer liability burden of proof subjective intent civil procedure appeal diritto a un difensore compensazione della differenza diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
articolo 115 c.p
Considerato che Ricorso principale 5.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.
art. 115 c.p
articolo 132 c.p
7.-Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale
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Testo completo

ELLO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 15969/2022 proposto da: CampagnuoloGiuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Minardi Mirco; -ricorrente - contro Unipolsai Assicurazioni S.p.a.; -intimata - nonchéda Unipolsai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raio Roberto; -ricorrente incidentale - contro Campagnuolo Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Minardi Mirco; -controricorrente – avverso la sentenza n. 875/2022 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-L’Avv.

Giuseppe Campagnuolo ha assistito una cliente (sig.ra Vetrano) in una controversia contro l’UnipolSai per danni da incidente stradale. La controversia è stata definita con una transazione, a seguito della quale è stata riconosciuta alla Vetrano una somma a titolo di risarcimento, ed all’avv. Campagnuolo quella per gli onorari di 1500 euro oltre IVA. 2.-L’avv. Campagnuolo sostiene che Unipol Sai ha indotto la cliente (la Vetrano) a credere che la somma comprensiva degli onorari fossedi 1500 euro, e non già di 1800, come l’avvocato aveva comunicato invece alla cliente, con la conseguenza che quest’ultimaha dato dell’imbroglione al legale in presenza di altre persone, accusandolo di avere trattenuto per sé illegittimamente la somma di 300 euro. 2.1.-L’avv.

C ampagnuolo sostiene dunque che era stata UnipolSai, con il suo comportamento scorretto –non avendo precisato che la somma doveva ritenersi al netto dell’IVA-ad indurre la Vetrano a diffamarlo presso terzi. 3.-Ha dunque agito contro UnipolSai davanti al Giudice di Pace di Marigliano, che ha accolto la domanda, condannando la compagnia al risarcimento del danno, nella misura di 4900 euro. 3.1.-La decisione del Giudice di Pace è stata riformata dal Tribunale di Nola che invece ha ritenutoche, in base agli atti assunti e alle prove che ne risultavano, non si poteva affatto sostenere che UnipolSai aveva ingenerato nella cliente la convinzione che la somma fosse solo di 1500 euro, e che invece non andasse pagata l’IVA su tale ammontare. 4.-Questa decisione è impugnata dal Campagnuolo con tre motivi di ricorso e memoria.

UnipolSai ne chiede il rigetto con controricorsoe ricorso incidentale basato su un motivo. Considerato che Ricorso principale 5.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata contestazione da parte di UnipolSai di una circostanza decisiva: l’Avv. Campagnuolo aveva allegato prova di una conversazione tra UGF spa, la società controparte, e la sua cliente, nella quale UGF indicava erroneamente in 1500 euro complessive la somma spettante al difensore.

Secondo il ricorrente questa missiva nonè mai stata contestata dal UnipolSai, e dunque doveva ritenersi come ammessa, con tutto ciò che ne seguiva quanto alle conseguenze della non contestazione, ossia con la necessità di ritenere come provati i fatti ammessi. Il motivo è infondato. Lo stesso ricorrente riporta il contenuto della comparsa di costituzione di UnipolSai, da cui si ricava chiaramente che la società ha contestatoi fatti, ossia ha contestato l’accusa di avere male informato la cliente sulla somma spettante al difensore. Il che significa che il fatto -l’avere cioè indotto la cliente a credere come dovuta una diversa somma – è stato contestato dalla Unipol, che ha anche articolato una prova per smentirlo.

Ciò che, al limite, non sarebbe contestata è la singola prova, ossia la singola circostanza costituita dalla conversazione tra UGF e la cliente. Quando tuttavia anche così fosse, la sentenza non è viziata in quanto il principio di noncontestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere diprovare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalleprove comunque acquisite emerga la smentita di quelfatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. 16028/2023;sostanzialmente negli stessi termini Cass. 42035/2021).

Ed è ciò che il giudice di merito ha fatto, valutando complessivamente le prove raccolte ed arrivando alla conclusione del difetto di prova della condotta contestata ad UnipolSai. 6.- I l secondo motivo è uno svolgimento del primo, in quanto prospetta un difetto di motivazione, nel senso che la sentenza impugnata avrebbe omesso di dare conto del rilievo che quella conversazione aveva nell’ambito della ricostruzione del fatto. Edanzi avrebbe anche omesso di esaminare il fatto. Il motivo è inammissibile. La ratiodella decisione impugnata è un’altra.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che UnipolSai, in diverse occasioni,aveva spiegato alla cliente che la somma era di 1500 euro più IVA, ha ritenuto che la conversazione, del cui omesso esame si duole il ricorrente, e che anzi lo stesso ricorrente ritiene non essere stata oggetto di contestazione specifica, non è mai stata provata (p. 4 della sentenza). Questa ratio – che la conversazione telefonica in cui la cliente sarebbe stata tratta in inganno non è mai stata provata - in questa sede non è neanche contestata. 7.-Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.

Nel corso della motivazione, il Tribunale ritiene che la circostanza che una delle lettere inviata da Unipol,nella quale si specificava che la somma era di 1500 oltre IVA, non era stata mai ricevuta dalla cliente, fosse una circostanza irrilevante, in quanto la cliente aveva comunque contezza di qu ale fosse la somma dovuta : secondo il ricorrente , il Tribunale non dice il perché di tale contezzae non rende motivazione sul punto, che è invece un aspetto dirimente e decisivo della controversia. Il motivo è infondato e comunque inammissibile. E’ infondato in quanto, in primo luogo, e contrariamente all’assunto di parte ricorrente,la motivazione sul punto contestato esiste e si ricava chiaramente dal testo della decisione nella parte in cui si afferma che, prima della lettera in questione, ne era stata inviata un’altra in cui c’era una chiara indicazione della somma.

In secondo luogo, il Tribunale, al di là della rilevanza di tale lettera, ha comunque accertato l’assenza di colpa nell’UnipolSai: anche ad ammettere che vi sia stato un errore di comunicazione, il Tribunale ha ritenuto difettare l’elemento soggettivo della diffamazione o di altro illecito contro la persona del ricorrente. Q uesta ratio non è contestata, poiché il ricorrente non contesta al Tribunale di avere erroneamente esclusol’elemento soggettivo, ma si limita alle contestazioni sopra viste, ossia a dire che un certo fatto non è stato valutato adeguatamente.

Ricorso incidentale. Con l’unico motivodi si prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. La tesi della Unipol Sai è che, attesa la soccombenza, il giudice di merito avrebbe dovuto non già compensare le spese ma porle a carico del soccombente. Ritiene la ricorrente incidentale che, stante il tempo della citazione, anteriore alla modifica del 2014, le spese potevano essere compensate solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni: diversamente, dalla motivazione della decisione impugnata, tali ragioni non emergono affatto. Il motivo è infondato.

Il giudice di secondo grado ha compensato le spese perché “Vista la natura della controversia, tenuto conto del contegno processuale tenuto dalle parti, considerato altresì il tempo trascorso dai fatti di causa, nonché di quanto dichiarato di recente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), le spese di lite possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio” E dunque ha indicato gravi a giustificazione della compensazione. Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dunque rigettati. Le spese, a causa della soccombenza reciproca, possono compensarsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale e quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente sia principale che incidentale , d