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Decreto — n. 34326/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 34326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a dismissal based on the appellant's inaction after the proposal for judgment was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day rule extinction of proceedings procedural default litigation costs allocation assunzione delle spese spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3589/2021depositata il 13/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31292/2021 R.G. proposto da : ASCANI ALESSANDRA, AVANTAGGIATO SALVATORE, AVIGNI NICOLA, BARONE ANTONIO, BERTO RICCARDO, BIGLIARDO BRUNELLA, BOLLA NICOLA, BONELLI DANIELA, BOVA ELENA, BUTINI MANUELA, CANEPA MARTA, CHIRICO MARIA ROSARIA, CICERO SALVATORE, COCCCO TIZIANA, COLOMBI CLAUDIA, CONSERVA FRANCESCO, CORRIDONI FEDERICA, COSTA MAURIZIO, DE GAUDIO CATALDO, DELCURATOLO MARIA VINCENZA, FASCETTI VALERIA, FATONE FLAVIA MARIA GRAZIANA, GARZIANO SALVATORE, GENTILE ANTONELLO, GIOVANNETTI FILIPPO, GODANI SILVANA, GRAVANTE MASSIMO, VITA MARIANTONIA, GRECO ROBERTO, INDRIZZI ELENA, LA MANNA CARMEN, LECCE GIUSEPPE ANTONIO, LOMINI MANUELA, TOMMASINO GIUSEPPE, MANCINI MARINA, MANCUSO GIUSEPPE, TENCONI GIANLUCA, VITA MARIANTONIA, MARCELLI VINCENZO ANTONIO, MARCI ROBERTO, MARIANETTI TITO MATTEO, MARINI ANNA MARIA, MAROTTA RAFFAELE, MAZZEI FILIPPO, MESSINA VIVIANA, MOLES ANGELO, MONTAGNINI CLAUDIA, MONTALTO FILIPPO, MORCIANO ATTILIO, MORELLI LUCIA, NICOLETTI GASPARE ANTONIO, NOCITA CONCETTA, NUNZIATA GIUSEPPE, PAGNONI MARIO, PALMIERI SILVIA, PASTORINO DANIELA, PATAFIMARIA, PERRONE FRANCESCA, PIERINI MONICA, PIZZICOLI COSTANTINA, PROCACCINI GERARDO, RANIERI ANGELO, REALE GABRIELE, REBIZZO ANDREA, RICCIARDI DANIELA, RIVAROLI ANDREA, RIVELLINI VITO, RONDINELLI ROCCO, ROSSIGNOLI FEDERICA, RUSIGNUOLO SERGIO, RUSSO EMANUELE, SALVAREZZA PIERO LUIGI, SCALA GIANLUCA, SCIUTO DEBORA, SECHI TIZIANA, SERVELLO MARIA MONTAGNA, SORRENTI GIUSEPPE, SPALLACCIA FABRIZIO, STRAFACE AURELIA CARLA, TACCANI CESARE, TEDALDI MASSIMILIANO, tomasino giuseppe, TENCONI GIANLICA, ALENTINI VALENTINO, TURRINI DAVIDE, VITA MARIANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3589/2021depositata il 13/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 2.000,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 01/1