Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Salvatore Principe, did not respond to the court's proposal for case definition, while the appellee, Angela Borgognone, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14909/2021 R.G. proposto da : PRINCIPE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato COMANDE' CARLO (CMNCRL73B25G273O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMANDE' MARZIA (CMNMRZ74M61G273W) -ricorrente- contro BORGOGNONE ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VICENZA 26, presso lo studio dell’avvocato FABIO GIUSEPPE (FBAGPP67E03Z112E) rappresentato e difeso dall'avvocato MONASTERO ORAZIO MARIA DOMENICO (MNSRMR63B11G273J) -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALLIMENTO BAR PASTICCERIA RECUPERO DI RECUPERO PASQUALE E RECUPERO GIUSEPPE-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1831/2020depositata il 11/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/12/2023. Il Pres