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Decreto — n. 34208/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34208/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34208/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1028/2023 R.G. proposto da : GALLO D’ORO DI GUCCIONE MICHELE C SNC, MESSINA CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIEGI 28 C/O STUDIO AVV MARCO MORETTI, presso lo studio dell’avvocato CECERE SUSANNA (CCRSNN71E65C002Q), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALVO ANTONELLA (FLVNNL68R65F001E) -ricorrenti- contro DOVALUE SPA, in persona del rappresentante indicato in atti e nella qualità ivi indicata, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE ENRICO DUNANT N.15, presso lo studio dell’avvocato CALENDA GLORIA (CLNGLR63P46H501T), rappresentato e difeso dall’avvocato PONZO DANIELA (PNZDNL72M65B180J) -controricorrente- nonchécontro ITALFONDIARIO SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1164/22 depositata il 19/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34208/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GALLO D’ORO DI GUCCIONE MICHELE C SNC, MESSINA CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIEGI 28 C/O STUDIO AVV MARCO MORETTI, presso lo studio dell’avvocato CECERE SUSANNA (CCRSNN71E65C002Q), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALVO ANTONELLA (FLVNNL68R65F001E) -ricorrenti- contro DOVALUE SPA, in persona del rappresentante indicato in atti e nella qualità ivi indicata, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE ENRICO DUNANT N.15, presso lo studio dell’avvocato CALENDA GLORIA (CLNGLR63P46H501T), rappresentato e difeso dall’avvocato PONZO DANIELA (PNZDNL72M65B180J) -controricorrente- nonchécontro ITALFONDIARIO SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1164/22 depositata il 19/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione spese di esecuzione esecuzione provvisoria legittimazione per agire in via esecutiva domanda di continuazione dell'esecuzione titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1164/22 depositata il 19/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1028/2023 R.G. proposto da : GALLO D’ORO DI GUCCIONE MICHELE C SNC, MESSINA CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIEGI 28 C/O STUDIO AVV MARCO MORETTI, presso lo studio dell’avvocato CECERE SUSANNA (CCRSNN71E65C002Q), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALVO ANTONELLA (FLVNNL68R65F001E) -ricorrenti- contro DOVALUE SPA, in persona del rappresentante indicato in atti e nella qualità ivi indicata, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE ENRICO DUNANT N.15, presso lo studio dell’avvocato CALENDA GLORIA (CLNGLR63P46H501T), rappresentato e difeso dall’avvocato PONZO DANIELA (PNZDNL72M65B180J) -controricorrente- nonchécontro ITALFONDIARIO SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1164/22 depositata il 19/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,