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Decreto — n. 34159/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34159/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34159/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6776/2023 R.G. proposto da : UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA VIA PALESTRO, 2/7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SOAVE GIANCARLO (SVOGCR63A19D969I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HINCU COSTICA, HINCU ELENA SANDRA, elettivamente domiciliati in PORDENONE VIA F.LLI BANDIERA 2, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI NISCO (BRNNSC57M26G888P) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro HINCU COSTANTIN MARIUS, HINCU GENOVEVA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.34/2023depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34159/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA VIA PALESTRO, 2/7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SOAVE GIANCARLO (SVOGCR63A19D969I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HINCU COSTICA, HINCU ELENA SANDRA, elettivamente domiciliati in PORDENONE VIA F.LLI BANDIERA 2, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI NISCO (BRNNSC57M26G888P) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro HINCU COSTANTIN MARIUS, HINCU GENOVEVA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.34/2023depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive spese di difesa anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivazione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6776/2023 R.G. proposto da : UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA VIA PALESTRO, 2/7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SOAVE GIANCARLO (SVOGCR63A19D969I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HINCU COSTICA, HINCU ELENA SANDRA, elettivamente domiciliati in PORDENONE VIA F.LLI BANDIERA 2, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI NISCO (BRNNSC57M26G888P) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro HINCU COSTANTIN MARIUS, HINCU GENOVEVA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.34/2023depositata il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.110,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/12/2023. Il Pre