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Decreto — n. 34156/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34156/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34156/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6440/2023 R.G. proposto da : CRUSCO CRISTINA, CRUSCO SALVATORE, RUSSO GINA, CRUSCO KATIA, elettivamente domiciliati in SANREMO C.SO GARIBALDI 97/4, presso lo studio dell’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ VIVA SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA MARSALA 4/4, presso lo studio dell’avvocato DELLE PIANE ENRICO MARIA (DLLNCM36S23D969H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AVIVA ITALIA SPA, ZOANELLI FERDINANDO, TEKNOSERVICE SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1103/2022depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34156/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CRUSCO CRISTINA, CRUSCO SALVATORE, RUSSO GINA, CRUSCO KATIA, elettivamente domiciliati in SANREMO C.SO GARIBALDI 97/4, presso lo studio dell’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ VIVA SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA MARSALA 4/4, presso lo studio dell’avvocato DELLE PIANE ENRICO MARIA (DLLNCM36S23D969H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AVIVA ITALIA SPA, ZOANELLI FERDINANDO, TEKNOSERVICE SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1103/2022depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese ritiro a seguito di transazione fine del processo ripetibili rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6440/2023 R.G. proposto da : CRUSCO CRISTINA, CRUSCO SALVATORE, RUSSO GINA, CRUSCO KATIA, elettivamente domiciliati in SANREMO C.SO GARIBALDI 97/4, presso lo studio dell’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ VIVA SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA MARSALA 4/4, presso lo studio dell’avvocato DELLE PIANE ENRICO MARIA (DLLNCM36S23D969H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AVIVA ITALIA SPA, ZOANELLI FERDINANDO, TEKNOSERVICE SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1103/2022depositata il 25/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/12/2023. Il Presiden