Court dismisses opposition to execution order as time-barred due to late notification to third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the opposition to an execution order filed by Poste Italiane inadmissible. The third party had been validly notified on January 4, 2018, yet they only filed their opposition on March 6, 2018, exceeding the mandatory twenty-day deadline. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the action untimely and void, leading to the dismissal of the opposition without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: An opposition to an execution order filed after the expiration of the twenty-day period following the last valid notification of the assignment order is inadmissible as a time-barred procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CIV. –INOSSERVANZA - CONSEGUENZE Ad.19/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3546/2022 R.G. proposto da : FAZZARI SIMONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BOVE LOREDANA (BVOLDN75P61H501K) -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso d a ll’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA (RSNNMR57E41H224U) -controricorrente - nonchécontro GALLONI CESARE, rappresentatoe difeso in proprio -controricorrente - avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 321/2022 , depositata i l 11/01/2022;
R.g. n. 3546 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19 /1 0 /202 3 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Poste Italiane S.p.a., quale terza pignorata, propose opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione dl giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva presso terzi instaurata da ll’avvocato Cesare G alloni nei confronti di Simone Fazzari. L’opposizione è stata accolta, nel contradditorio con Cesare Galloni e Simone, Fazzari, dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 321 del 11/01/2022.
Avverso la sentenza propone ricors o per cassazione Simone Fazzari, con atto affidato a due motivi, mentre l’avvocato Cesare Galloni, difeso in proprio,propone controricorso. Risponde con due distinticontroricorsi Poste Italiane S.p.a. Per l’adunanza camerale del 19/10/2023 Simone Fazzari e l’avvocato Cessare Galloni ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso di Simone Fazzari sono i seguenti. I) violazione e(o ) falsa applicazione dell’art. 617 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c od . p roc . c iv . : l’ ordinanza di assegnazione del 19/12/2017 risulta essere stata notificata a Poste Italiane S.p.A. già in data 04/01/2018, con la conseguenza che l’opposizione tardivamente spiegata solo in data 06/03/2018 andavadichiarata inammissibile;
II) violazione e(o) falsa applicazione degli artt. 548 e 549 c od . proc. c iv . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c od . p roc . c iv . per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione segnatamente dell’ultimo comma dell’art. 548 c od . p roc . c iv . , ritenendo ammissibile l’opposizione del terzo pur in difetto di prova circa la R.g. n. 3546 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. Valle non tempestiva conoscenzaper irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Nel proprio controricorso l’avvocato Cesare Galloni aderisce al ricorso principale ed in particolare alla doglianza di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi.
Il primo motivo, in tema di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, per violazione del termine di venti giorni, fissato dall’art. 617, comma 1, cod. proc. civ.,è fondato. L’opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione è stata proposta da Poste Italiane S.p.a. quale terza pignorata tardivamente. Ciò in quantoin quanto l’ordinanza di assegnazione le era stata notificata, a istanza dell’avvocato Galloni, come risulta dalla relata di notifica in atti, accessibile a questa Corte in quanto è denunciato un vizio di procedura, in data 04/01/2018 – e nuovamente il 14/02/2018 – e l’opposizione agli atti venne proposta il 06/03/2018, ossia del tutto oltre il termine di venti giorni, decorrenti dal 04/01/2018 e non dal 14/02/2018, posto che in relazione alla prima valida notifica deve essere effettuato il computo del termine perentorio di venti giorni.
Il controricorso di Poste Italiane S.p.a. assume, del tutto apoditticamente, che detta notifica del 04/01/2018 non sarebbe stata effettuata, ma nulla allega al fine di dimostrare quanto asserito, che risulta, viceversa, documentalmente smentito. La mancata osservanza del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, concernendo termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod.p roc. c iv ., in quanto l'azione non poteva proporsi (da ultimo, a sugello di una giurisprudenza costante:
Sez. U n. 8501 del 25/03/2021 Rv. 660855 -01). R.g. n. 3546 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. Valle Il primo motivo di ricorso è, pertanto , accolto, con assorbimento del secondo motivo e delle doglianze, se qualificabili come ricorso incidentale, nelcontroricorso dell’avvocato Galloni. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la causa non potev a proporsi, la c ontroversi a può essere decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità dell’ opposizione agli atti esecutivi proposta da Poste Italiane S.p.a.
Le spese di lite del giudizio di merit o e del presente di cassazione seguono la soccombenza della Poste Italiane S.p.a. e sono liquidate come in dispositivo, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbit o i l secondo motiv o del ricorso principale e il controricorso di Cesare Galloni; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Poste Italiane S.p.a.; condanna Poste Italiane S.p.a. al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida in euro 11.500,00 - oltre rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge - in favore di ciascuna parte convenuta, nonché a quelle del giudizio di cassazione , liquidate in euro 5.500,00 - oltre euro 200,00 per esborsi , rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge - ciascuno in favore del ricorrente principale e del controricorrenteGalloni.
Così deciso in Roma nella c