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Ordinanza — n. 34033/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a ruling to order state payment of costs for a party receiving state legal aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34033/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. The applicant argued that the order failed to specify that costs should be paid to the State because she was admitted to state-funded legal representation. The Court held that such accessory provisions are mandatory and their omission constitutes a correctable material error, ordering the insertion of the required clause.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 133 D.P.R. 30/05/2002 n. 115; Art. 144 D.P.R. 11/05/2002 n. 115: The court must correct material errors where a mandatory accessory provision, such as ordering payment to the State for a party receiving state legal aid, is omitted from a judgment.

Parole chiave

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material error correction state legal aid litigation costs allocation mandatory accessory provision office correction procedure correzione di errore materiale condono delle spese procedurali violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
─ l'art. 391-bis c.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, «in qualsiasi tempo», degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della «parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt.
Art. 133 D.P.R. 30/05/2002 n. 115
5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R.
Art. 144 D.P.R. 11/05/2002 n. 115
29078, n o n massimata); nella specie l’odierna istante , Loredana Lo Baido, risulta effettivamenteessere stata ammess a al patrocinio a spese dello Stato exart. 144 del d.P.R.
Art. 380-bis c.p.c.
376, comma primo, c.p.c., nel caso in cui quest'ultima ritenga che non ricorrano le condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., non impedisce la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell'art.
art. 391 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: con «ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ.» depositato in data 8 settembre 2021 – reiterato con istanza depositata in data 11 maggio 2022 ─ Loredana Lo Baido ha chiesto procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale di cui sarebbe affetta l'ordinanza n.
art. 380-bis cod. proc. civ
391-bis, secondo comma, nel testo previgente,applicabile alla fattispecie ratione temporis , rinviava al «primo e secondo comma» dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 380-bis c.p
376, comma primo, c.p.c., nel caso in cui quest'ultima ritenga che non ricorrano le condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., non impedisce la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell'art.
art. 391-bis c.p
─ l'art. 391-bis c.p.c.
artt. 365 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24/01/2011, n. 1639
Cass. 05/02/2014, n. 2536
Cass. 12/06/2019, n. 15817
Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. 17/05/2017, n. 12437
16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio eparimenti, nell'ipotesi, a seguito di sollecitazione di parte; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg.
Cass. n. 12414 del 2020
Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass.
Cass. 13/11/2018, n. 29078
12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, n o n massimata); nella specie l’odierna istante , Loredana Lo Baido, risulta effettivamenteessere stata ammess a al patrocinio a spese dello Stato exart.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22399/2021 R.G. proposto da Lo Baido Loredana, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico M. Sinatra, con domicilio eletto in Roma, Via Camillo Peano, n. 18, presso lo studio dell'Avv.Angela Bruno; –ricorrente – contro Lo Baido Salvatoree Cipolla Nunzia; –intimati – per la correzione dell’ordinanzan. 18799/2021 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 2 luglio 2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre Oggetto Correzione dierroremateriale 2023dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che: con «ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ.» depositato in data 8 settembre 2021 – reiterato con istanza depositata in data 11 maggio 2022 ─ Loredana Lo Baido ha chiesto procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale di cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 18799 del 20 21 di questa Corte, esponendo che sarebbe stata omessa la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimo patrocinio (nella specie essa ricorrente), il provvedimento deve disporre il pagamento delle spese in parola infavore dello Stato; su proposta del magistrato designato, con decreto in data 2 marzo 2022, del Presidente della allora esistente Sesta Sezione Civile di questa Corte è stata fissata la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nel testo allora vigente; le altre parti non hanno svolto attività difensiva; con ordinanza interlocutoria n. 15770 del 17/05/2022, ritenuta l’emersione di «questione, particolarmente significativa, relativa a chi spetta la legitimatio ad causam , cioè alla parte o all'avvocato personalmente, per la particolarità dell'errore materiale di cui si chiede la correzione» la Sesta Sezione della S.C. ha rinviato la causa a nuovo ruolo per essere trattata in pubblica udienza davanti alla Sezione Ordinaria; in data 12 settembre 2022 l’Avv.

Enrico M. Sinatra ha depositato ricorso di identico contenuto, rappresentando ─ con riferimento alla questione indicata nell’ordinanza interlocutoria ─ di avere egli stesso interesse alla correzione; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;l’Avv. Sinatra ha depositato due memorie, una i n proprio , l’altra nella qualità di difensore di Loredana Lo Baido; considerato che: non osta alla trattazione del ricorso con il rito camerale il fatto che la menzionata ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione Civile abbiarinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza ; militano in tal senso dueconsiderazioni:

─ la prima è che la predetta ordinanza non ha considerato che, per la correzione di errore materiale, l’art. 391-bis, secondo comma, nel testo previgente,applicabile alla fattispecie ratione temporis , rinviava al «primo e secondo comma» dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nel testo previgente,non anche al terzo comma, che è quello che prevedeva la possibilità di rinviare alla pubblica udienza: l’ordinanza è quindi sul punto errata né può sortire effetto vincolante, non potendosi ad essa attribuire sul punto, dato il suo carattere meramente interlocutorio, forza di giudicato;

─ la secondaè che, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, «la previa assegnazione del ricorso alla sezione di cui all'art. 376, comma primo, c.p.c., nel caso in cui quest'ultima ritenga che non ricorrano le condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., non impedisce la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis-1 c.p.c.» (Cass.31/10/2017, n. 25837, non massimata sul punto); non può nemmeno considerarsi ostare all’esame dell’istanza la circostanza che la parte che l’ha proposta non ha provveduto a notificarla alla controparte, né a deposita re copia autentica del provvedimento da correggere; giova al riguardo ricordare che:

─ l'art. 391-bis c.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, «in qualsiasi tempo», degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della «parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg.» ed il rilievo «d'ufficio», fermo restando che in entrambi i casi «sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, commi 1 e 2», «con ordinanza»; ─ va negata la legittimità di un tertium genus ibrido, emerso nella prassi in forma di «istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d'ufficio di errore materiale», poiché, ove l'istanza sia recepita, si ha attivazione dell'ufficio, diversamente resta l'onere della parte di procedere con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e segg.;

─ in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell'originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10200 del 2022; n. 27196 del 2018; n. 4498 del 2017), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. n. 5811 del 2021; n. 15346 del 2011), della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 5811 del 2021; n. 12983 del 2020);

─ invece la procedura di correzione di errore materiale d'ufficio (introdotta dalla novella del 2016), richiede: un atto formale di impulso del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; l'assunzione di un apposito numero di iscrizione a ruolo generale, con avvio di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; l'instaurazione del contraddittorio a cura della cancelleria della Corte; l'onere della stessa cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento originario ai fini delle verifiche necessarie in relazione all'errore materiale rilevato d'ufficio (Cass. n. 17565 del 31/05/2022; n. 25075 del 22/08/2022; n. 4498 del 21/02/2017); in argomento si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con ordinanza n. 4353 del 13/02/2023 nella cui motivazione si legge:

«deve prevalere, al riguardo, l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, qui, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può, del resto, porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale.

Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma ― appunto ― solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. 14 febbraio 1983, n. 1104)»; nel caso di specie può ritenersi che, con il decreto di fissazione d’udienza del Presidente della Sesta (il provvedimento da correggere era infatti della Sesta) e poi con l’acquisizione del fascicolo del procedimento originario, sia stato rispettato il secondo dei menzionati modiprocedendi; il contraddittorio può poi dirsi certamente instaurato per effetto delle comunicazioni di cancelleria; quanto poi alla questione posta dall’ordinanza interlocutoriarileva il Collegio che parte legittimata all’istanza deve considerarsi quella che ha partecipato al giudizio concluso con il provvedimento impugnato; a tal riguardo non pare consentito distinguere tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato); in tal senso, con riferimento alla diversa questione dell’errore rappresentato dalla omessa distrazione delle spese , questa Corte ha già condivisibilmente affermato che «il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art.287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura» (Cass.

Sez. L Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 -01); in ogni caso, l’istanza sopraggiunta dell’ A vvocato Sinatra e poi la memoria anche nel suo interesse depositata tolgono comunque ogni rilevanza pratica alla questione nel caso in esame; nel “merito”, infine,il ricorso merita di essere accolto; come giàpiù volte rimarcato da questa Corte ( v. Cass. 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento chepone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamentosia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testounico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nelprocesso penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato afavore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 0 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate;

Cass.12/06/2019, n. 15817); trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391- bis , cod. proc. civ. (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio eparimenti, nell'ipotesi, a seguito di sollecitazione di parte; secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (arg. ex multis da Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v.

Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, n o n massimata); nella specie l’odierna istante , Loredana Lo Baido, risulta effettivamenteessere stata ammess a al patrocinio a spese dello Stato exart. 144 del d.P.R. n. 115 del 2020, con deliberazione del C.O.A. di Palermodel 30 aprile 2020; è accaduto invece che, con il dispositivo di tale ordinanza , il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico de i ricorrentiin quella sede senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna era disposta in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115; deve dunquedisporsi, a norma degli artt. 391 - bis e 380 - bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanzacome da dispositivo;non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass.

Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Id. 28/02/2017, n. 5061; Cass.04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213; 04/01/2016, n. 14);

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanzadi questa Corte n. 18799 /20 21 , depositata in data 2 lugl io 20 21 , sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge e spese generali », le seguenti parole: «Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate, in quanto sostenute per la difesa della controricorrente Loredana Lo Baido, sia eseguito a favore dello Stato»; fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti