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Decreto — n. 34026/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34026/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34026/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16406/2023 R.G. proposto da : ACQUATI DANIELA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TERUGGI CLAUDIO (TRGCLD59B07D675C), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE PIEMONTE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOVARA n.99/2023 depositata il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/12/2023 IL

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34026/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ACQUATI DANIELA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TERUGGI CLAUDIO (TRGCLD59B07D675C), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE PIEMONTE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOVARA n.99/2023 depositata il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/12/2023 IL

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato recupero dei costi spese di difesa controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16406/2023 R.G. proposto da : ACQUATI DANIELA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TERUGGI CLAUDIO (TRGCLD59B07D675C), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE PIEMONTE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOVARA n.99/2023 depositata il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/12/2023 IL