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Ordinanza — n. 34025/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings without further analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34025/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal submitted by the appellant, Giuseppe Gatto, on October 31, 2023. The appellant and his lawyer personally signed the declaration, satisfying the procedural requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code. Since the appellees did not defend themselves and the withdrawal was timely, the court issued a declaratory judgment without addressing the merits or doubling the unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, provided the declaration meets statutory requirements and is not contested by the appellees.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal Civil Procedure Code unified contribution motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20788/2021R.G. proposto da Gatto Giuseppe, rappresentato e difes o d a ll'Avv. Ferrara C. Fabrizio (p.e.c. indicata : fabrizioferrara@legalmail.it ) , con domicilio eletto presso il suo studioin Roma, Via Giannetto Valli, n. 93 ; –ricorrente – contro Manciavillano Emanuele e Castania Angela; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta , n. 34/2021, depositatail 18 febbraio 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023dal Consigliere Emilio Iannello.

Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso Rilevato che: Giuseppe Gattoricorre con se i motivi , nei confronti di Emanuele Manciavillano e Angela Castania (che non svolgono difese in questa sede), per la cassazione della sentenza d e lla Corte di Appello di Caltanissetta n. 34 /20 21 , depositata il 18 febbraio 2021 , relativa al procedimento rubricato al n. 133/2014 R.G.; considerato che: è pervenuta , a mezzo deposito telematico, in data 31 ottobre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografedalla parte personalmente e dal suo procuratore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema d