Cassation appeal dismissed for non-response; Volkswagen Group Italia waived appeal after 40-day silence period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Venice Court of Appeal's judgment extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. Volkswagen Group Italia, the appellant, did not request a decision on the proposed settlement offer submitted under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the non-responsive party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16404/2023 R.G. proposto da : VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato VANDONI CRISTIANA (VNDCST52P57H501T), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZUMBO LUIGI (ZMBLGU65B10H224W), PASTORE ALINANTE FULVIO (PSTFLV59D27F839F) -ricorrente- contro SCAGNETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO 4, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO (CBLGNM63E17A783V), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 172/2023 depositata il 24/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/12/