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Decreto — n. 34017/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34017/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34017/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5778/2023 R.G. proposto da : DIGITAL PRO SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 66, presso lo studio dell’avvocato CONSOLI GIUSEPPE (CNSGPP78T25C351S),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1601/2022 depositata il 25/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34017/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore del credito per cui si procede; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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credito contestato azione creditoria opposizione al precetto esecutivo estinzione del debito legittimazione per agire in via esecutiva divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1601/2022 depositata il 25/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5778/2023 R.G. proposto da : DIGITAL PRO SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 66, presso lo studio dell’avvocato CONSOLI GIUSEPPE (CNSGPP78T25C351S),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1601/2022 depositata il 25/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore del credito per cui si procede; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,