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Ordinanza — n. 34012/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34012/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34012/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20924/2021 R.G. proposto da : MOLINARO LUIGI ANTONIO, MOLINARO GAETANO ANTONIO, MOLINARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) rappresentati e difesi dall'avvocato DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA (DBNGNM50P28G942J) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO D’AMORE (DMRSRN60H30H501S) TABELLINI CARLO (TBLCRL59T28L219F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 27/2021 depositata il12/01/2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34012/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MOLINARO LUIGI ANTONIO, MOLINARO GAETANO ANTONIO, MOLINARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) rappresentati e difesi dall'avvocato DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA (DBNGNM50P28G942J) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO D’AMORE (DMRSRN60H30H501S) TABELLINI CARLO (TBLCRL59T28L219F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 27/2021 depositata il12/01/2021.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione compagnie di assicurazione assicuratore estero azienda assicurata qualità d'assicurato assicurazione invalidità
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20924/2021 R.G. proposto da : MOLINARO LUIGI ANTONIO, MOLINARO GAETANO ANTONIO, MOLINARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) rappresentati e difesi dall'avvocato DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA (DBNGNM50P28G942J) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO D’AMORE (DMRSRN60H30H501S) TABELLINI CARLO (TBLCRL59T28L219F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 27/2021 depositata il12/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Luigi Antonio Molinaro, Gaetano Molinaro e Alessandro Molinaro ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 27 del 2001 della Corte di appello di Torino, esponendo che: - la s.p.a. Molinaro aveva richiesto, nel 2013, alla FGA Capital s.p.a., già FGA s.p.a., il rilascio di alcune polizze fideiussorie da parte di Augusta Assicurazioni, a garanzia della vendita di veicoli nuovi o usati e di ricambi; - a séguito di richiesta della FGA Capital, Augusta aveva provveduto a richiedere ai deducenti un impegno a titolo di contratto autonomo di garanzia, e gli stessi sottoscrivevano la relativa scrittura costituendosi così garanti delle somme che, nel caso, la compagnia assicurativa Augusta avrebbe dovuto versare in forza della polizza, relativa alla vendita di ricambi, da stipulare a sua volta con FGA Capital; - il contratto con i deducenti era stato sottoscritto senza indicazione del numero di polizza che FGA doveva ancora perfezionare; - tuttavia, FGA aveva stipulato una polizza, per lo stesso oggetto, non con Augusta ma con Generali Italia s.p.a.; - FCA Italy s.p.a. aveva chiesto e ottenuto da Generali Italia il pagamento delle somme della polizza in parola, e quest’ultima società aveva per converso chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per riscuotere dai deducenti le somme indicate come dovute in ragione del sottoscritto e sopra richiamato contratto autonomo di garanzia; - i deducenti si erano opposti eccependo di non essersi impegnati in relazione a polizze di Generali Italia bensì di Augusta Assicurazioni, e comunque che la garanzia da loro sottoscritta era nulla per indeterminatezza dell’oggetto non essendo stata specificata la polizza di riferimento; - Generali Italia si era costituita in giudizio producendo un originale di contratto di garanzia, a firma dei deducenti, che riportava il numero della polizza relativa alla vendita dei ricambi, stipulata con FGA; - tale documento era stato disconosciuto dai deducenti e poi reso oggetto di querela di falso, proposta davanti al Tribunale di Campobasso e, a séguito di declinatoria di competenza, riassunta davanti al Tribunale di Treviso e pendente; - i deducenti avevano quindi domandato la sospensione del giudizio per pregiudizialità in attesa dell’esito di quello per falso; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora importa: - nel 2013 la società, poi fallita, Molinaro, aveva invitato FGA Capital a richiedere l’emissione di polizze cauzionali, tra cui quella in esame, a «Augusta –Marchio Generali s.p.a.», cui era acceduta garanzia autonoma dei ricorrenti, con scrittura su foglio recante, «in alto a sinistra il marchio Generali (con il leone alato e, sotto, la scritta Generali) e, accanto al timbro, la intestazione in caratteri maiuscoli GENERALI e sotto, diviso da una linea, AUGUSTA»; - la corrispondenza delle polizze stipulate da Generali Italia con la società Molinaro, in persona dell’amministratore Luigi Antonio Molinaro, con quelle oggetto della richiesta rivolta dalla Molinaro a FGA Capital, l’assenza di diverse polizze stipulate con Augusta, così come l’assenza di altra riferibilità della coobbligazione azionata da Generali Italia, e le non disconosciute sottoscrizioni delle suddette garanzie personali nei termini descritti, rappresentavano elementi probatori che permettevano di concludere nel senso che le garanzie personali in questione erano valide ed efficaci in relazione all’indiscusso oggetto costituito dalle polizze oggetto di adempimento da parte di Generali Italia, sebbene stipulate non con il marchio Generali rappresentato dalla Augusta Assicurazioni, senza che potesse dunque rilevare il giudizio di falso sul preteso riempimento abusivo; - infine, FGA Capital aveva dichiarato liberata Generali Italia a séguito del pagamento effettuato in favore di FCA Italy; resiste con controricorso Generali Italia s.p.a.;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc civ., 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di constatare che la garanzia sottoscritta dai Molinaro era afferente a polizza assicurativa che avrebbe dovuto vedere FGA creditore di Molinaro s.p.a. garantito da Augusta Assicurazioni, e non ad altra polizza stipulata con Generali Italia, società capogruppo ma diversa; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e dell’art. 295, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di esaminare la richiesta di sospensione del processo per pregiudizialità rispetto a quello di falso per abusivo riempimento, atteso che tale ultimo giudizio non poteva essere svolto dal giudice della causa sulle garanzie ed era al contempo dirimente in ordine allo scrutinio sulla validità ed efficacia di quelle;

Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; la Corte territoriale ha vagliato le risultanze probatorie e interpretato i patti negoziali in modo plausibile, valorizzando il fatto che Augusta Assicurazioni era marchio di Generali Italia, ovvero della società di vertice del relativo gruppo come indicato dai medesimi ricorrenti, e il riferimento documentale a tale rapporto nelle scritture sottoscritte dai Molinaro, in uno all’identità dell’oggetto e all’assenza di altre e diverse polizze al riguardo di Augusta ovvero connesse all’azione di Generali Italia; la censura mira, pertanto, a una rivisitazione delle emergenze istruttorie estranea alla presente sede di legittimità; in coerenza, è stato affermato e ribadito il principio per cui le censure inerenti all’ermeneutica negoziale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.); in altra chiave, si osserva che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile in sede di legittimità il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass., 08/08/2019, n. 21187); il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; in primo luogo, la deduzione di omesso esame è mal formulata, non avendo a riferimento un fatto storico ma processuale; d’altro canto, qualora fosse stata effettivamente tale sarebbe stata inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito (essendo naturalmente distinto, il giudizio qui in esame, da quello per querela di falso, in cui l’obbligatorio intervento del Pubblico Ministero, esclude l’operatività del divieto: v.

Cass., 19/04/2022, n. 12453); ciò ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947); quanto alla pretesa violazione dell’art. 295, cod. proc. civ., è evidente che la Corte territoriale non ha pronunciato neppure incidentalmente sul preteso falso “absque pactis”, avendo diversamente osservato che seppure la condotta in parola fosse stata ritenuta materialmente tale rispetto all’indicazione del numero della polizza di Generali Italia, le risultanze probatorie oggetto del suo proprio giudizio deponevano nel senso che in ogni caso la volontà delle parti era stata manifestata in un senso che doveva ritenersi impegnare i garanti anche nel caso di stipula di polizza della società capogruppo, come poi era accaduto; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, liquidate in euro 9.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppost