Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33994/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal by the appellant company and acceptance by the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33994/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal dismissed following a formal withdrawal by the appellant company, Gua Giu s.a.s., and subsequent acceptance by the respondent, Jaf Italia S.r.l. The appellant's partner and both lawyers signed the withdrawal declaration, which was formally recorded and met the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a declaratory order extinguishing the litigation without addressing the merits of the underlying dispute or ordering any costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma, c.p.c.: The withdrawal of an appeal, when properly executed and accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code acceptance by respondent dismissal without merits impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3960/2021R.G. proposto da Gua Giu s.a.s. di Provvido G. C., rappresentatae difesa dagli Avv.ti Roberto Lissoni (p.e.c. indicata : roberto.lissoni@monza.pecavvocati.it) e Giacomo Lissoni (p.e.c. indicata: giacomo.lissoni@monza.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Roma, Piazza Bartolomeo Gastaldi , n. 1 presso lo studio dell’Avv. Eleonora Ziccheddu (p.e.c. indicata: eleonoraziccheddu@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – contro Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso Jaf Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall' A vv .

Massimiliano Bonacina (p.e.c. indicata: massimiliano.bonacina@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Roma, Piazza Adriana,n. 5, presso lo studio dell’Avv. Marco Leoni; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 2290 /20 20 , depositatail 30 settembre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Gua Giu s.a.s. di Provvido G. C. ricorre con sette mezzi , nei confronti della Jaf Italia S.r.l. (che deposita controricorso ), per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2290/2020, pubblica ta in data 30 settembre 2020, relativa al procedimento rubricato al R.G. 4466/2019; considerato che:

èpervenuta, a mezzo deposito telematico, previa digitalizzazione dell’originale cartaceo asseverato conforme, in data 4 ottobre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografedal socio accomandatario della s.a.s ricorrente e da entrambi i procuratori; in data 30 ottobre 2023 il procuratore della società controricorrente, munito del relativo potere con la procura conferita in calce al controricorso, ha depositato memoria di adesione alla rinuncia; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; avendo la controricorrente espresso adesione alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della C