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Ordinanza — n. 33860/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding guarantee duration, ruling implicit contract terms override statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by Atzwanger SPA against the appellate court's partial reform of a guarantee dispute. The court found the appellant's arguments regarding the nature of the guarantee and procedural timing to be unfounded or absorbed by other points. Ultimately, the court held that the parties' contract implicitly derogated from the statutory time limit for guarantee liability, validating the lower court's interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 1957 cod. civ.; Art. 1362 cod. civ.: The statutory time limit for guarantee liability may be implicitly derogated through the overall interpretation of the guarantee contract and the principal contract, provided the obligation remains determinable.

Parole chiave

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guarantee liability statutory time limit implicit derogation principal contract fideiussione contract interpretation accessory obligation caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 cod. civ.
BioPol, definita socio di maggioranza della committente; - era quindi intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ., rispetto alle fatture scadute nel 2015; - era da respingere l’eccezione di liberazione del fideiussore ex art.
Art. 1362 cod. civ.
9455); in altre parole, una sostenibile interpretazione della clausola, la quale non si limiti alla singola letteralità (art. 1362 cod.
Art. 1938 cod. civ.
civ., e dunque impossibilità per la garante di opporre alla creditrice le eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti di quella; - era da rigettare l’eccezione d’indeterminatezza della garanzia, ex art. 1938 cod.
Art. 1945 cod. civ.
Art. 1956 cod. civ.
civ., non invocabile per la clausola “solve et repete”; - era da rigettare l’eccezione di liberazione del garante ex art. 1956 cod.
art. 1945 cod. civ
art. 1938 cod. civ
civ., e dunque impossibilità per la garante di opporre alla creditrice le eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti di quella; - era da rigettare l’eccezione d’indeterminatezza della garanzia, ex art. 1938 cod.
art. 1957 cod. civ
BioPol, definita socio di maggioranza della committente; - era quindi intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ., rispetto alle fatture scadute nel 2015; - era da respingere l’eccezione di liberazione del fideiussore ex art.
art. 1956 cod. civ
civ., non invocabile per la clausola “solve et repete”; - era da rigettare l’eccezione di liberazione del garante ex art. 1956 cod.
art. 1462 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28/3/2017, n. 7883
civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (Cass., 28/3/2017, n. 7883); il quinto motivo, da esaminare prioritariamente rispetto ai restanti per ragioni logiche, è infondato; come riportato in ricorso (a pag.
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799
Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, punto 9.3.3.1); va poi precisato che le iniziative richieste dall’art.
Cass., 26/05/2020, n. 9862
ex Cass., 26/05/2020, n. 9862); il secondo motivo è fondato; in tema di fideiussione, non è revocato in dubbio che la limitazione di responsabilità fissata dall'art.
Cass., 03/12/2019, n. 31569
Cass., 11/06/2012, n. 9455
31569, Cass., 11/06/2012, n. 9455); in altre parole, una sostenibile interpretazione della clausola, la quale non si limiti alla singola letteralità (art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18114/2020 R.G. proposto da : ATZWANGER SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato DI BRINA LEONARDO (DBRLRD49A02B829B) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDSTATTER GERHARD (BRNGHR53A22I431R) -ricorrente- contro TUSCIA AMBIENTE 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI ANDREA (ZPPNDR65P15H501F) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI BOLZANOn.39/2020 depositata i l 07/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA: Rilevato che Atzwanger s.p.a. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 39 del 2020 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, esponendo che: - alla Tuscia Ambiente s.r.l. era stata commissionata dalla Provincia di Viterbo la costruzione di un impianto di compostaggio e produzione di biogas ed energia elettrica; - Tuscia aveva poi affidato in appalto a SEA s.p.a. i lavori, e quest’ultima società aveva stipulato un contratto di subappalto al medesimo fine con la deducente; - Tuscia aveva rilasciato una lettera di “patronage” a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di SEA nei confronti della deducente; - la deducente aveva quindi ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti di Tuscia per il pagamento di somme di denaro in ragione del titolo in parola; - le correlate e riunite opposizioni erano state definite dal Tribunale ricalcolando i minori importi ritenuti dovuti e in particolare osservando, per quanto qui ancora di utilità, che: - la lettera di “patronage” andava qualificata come fideiussione, con clausola di “solve et repete”, in deroga all’art. 1945 cod. civ., e dunque impossibilità per la garante di opporre alla creditrice le eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti di quella; - era da rigettare l’eccezione d’indeterminatezza della garanzia, ex art. 1938 cod. civ., per omessa indicazione dell’importo massimo garantito, stante la determinabilità dell’obbligazione nata da un preesistente rapporto di subappalto; - era da rigettare l’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., non invocabile per la clausola “solve et repete”; - era da rigettare l’eccezione di liberazione del garante ex art. 1956 cod. civ., per insussistenza della presupposta concessione di ulteriore credito, atteso che l’intervenuto accordo integrativo stipulato tra la deducente e la SEA aveva per oggetto una semplice rimodulazione delle prestazioni e delle relative condizioni di pagamento; - la Corte territoriale aveva riformato parzialmente la decisione osservando in specie che: - la fideiussione era stata rilasciata per una obbligazione in realtà futura, perché esistente e definita non alla firma del contratto bensì con l’esecuzione dell’opera; - la lettera di “patronage”, d’altro canto, aveva fatto esplicito rimando al subappalto, in cui era previsto un corrispettivo a corpo, e questo aveva reso comunque determinabile l’obbligazione medesima; - il giudice di prime cure aveva correttamente e senza impugnazione qualificato la garanzia come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, e la prevista «rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione» come clausola “solve et repete” ex art. 1462 cod. civ., senza che, pertanto, vi fosse incompatibilità con la liberazione dalla garanzia medesima nell’ipotesi ex art. 1957 cod. civ., posto che quella poteva riferirsi a fattispecie connotate da un maggiore o minore vincolo di accessorietà, mantenendo la funzione di protezione del garante dalla totale inerzia del garantito; - nel caso, non era stata espressamente pattuita la rinuncia al beneficio regolato dall’art. 1957 cod. civ., non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l’espressione dell’impegno ad «adempiere in ogni momento alle obbligazioni tutte», stante la sua genericità; - p ur avendo l’art. 28 della scrittura di subappalto previsto il rilascio, entro trenta giorni, di una lettera di “patronage” secondo il testo allegato al contratto, con garanzia che avrebbe dovuto restare «valida ed efficace sino al pagamento integrale dell’importo» dovuto, integrando una deroga implicita all’art. 1957 cod. civ., il testo infine allegato al negozio principale, pertanto conosciuto o conoscibile, non aveva riportato l’inciso, ma solo quello, prima richiamato, con la locuzione «in ogni momento», fermo rimanendo che Tuscia non era stata parte dell’accordo di tra SEA e la deducente; - la deducente aveva inviato due raccomandate con cui aveva segnalato a Tuscia il mancato pagamento delle fatture successive alla prima, correlate al raggiungimento dei primi stadi di lavorazione, definiti «pietre miliari», e solo successivamente aveva esercitato una tutela giudiziaria con un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di SEA depositato nell’ottobre 2016, con cui aveva previamente perfezionato un accordo integrativo, con termini di pagamento dilazionati, cui Tuscia era rimasta estranea, dovendosi ritenere irrilevante la firma ivi apposta, senza specifiche, da parte del legale rappresentante della s.p.a.

BioPol, definita socio di maggioranza della committente; - era quindi intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ., rispetto alle fatture scadute nel 2015; - era da respingere l’eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ., per avere la deducente accordato la suddetta dilazione dei pagamenti a SEA, senza la previa autorizzazione del garante, posto che quest’ultimo era risultato essere a conoscenza del peggioramento dell’esposizione della società debitrice, e aver caldeggiato l’accordo modificativo in chiave transattiva, per il suo interesse a veder ultimato e consegnato un lavoro già ritenuto sostanzialmente completato, tranne marginali opere conclusive, per non risultare inadempiente con l’ente pubblico, sicché, posto che la “ratio” della discussa norma era quella di non esporre il fideiussore a imprevedibili dilatazioni del rischio assunto, nel caso la previa autorizzazione non era stata necessaria; resiste con controricorso Tuscia Ambiente 2 s.r.l., incorporante per fusione Tuscia Ambiente s.r.l.; le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc civ., 1462, 1957 e 2909 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un giudicato interno sulla qualificazione del negozio quale fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, con conseguente affermazione dell’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ., atteso che il suddetto vincolo non poteva essersi formato sulla mera qualificazione giuridica in parola, e posto che la correlata qualifica della clausola di «rinuncia a qualsivoglia eccezione» come mero “solve et repete” non era mai stata condivisa dalla deducente, che sul punto aveva riproposto le medesime difese svolte in prime cure; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti, 1957 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato interpretando la menzionata clausola di rinuncia solo alla luce del testo della lettera di “patronage”, invece che tenendo conto delle complessive fonti contrattuali e, dunque, anche del richiamato negozio di subappalto, da cui emergeva, a detta dello stesso giudice di seconde cure, una deroga al beneficio di liberazione in esame, riportandosi altresì la dicitura per cui la garanzia sarebbe restata valida ed efficace fino all’integrale pagamento dell’importo del contratto principale; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1957, 1665, ultimo comma, 1666, secondo comma, cod. civ., e l’apparenza o insanabile contraddittorietà motivazionale, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il diritto al corrispettivo dell’appaltatore, come pure da specifiche pattuizioni di cui era stato omesso l’esame, non era nato alla scadenza delle fatture per i semplici acconti, che non avevano potuto assumere valenza autonoma, mentre sarebbe maturato solo con l’accettazione dell’opera da parte del committente, sicché solamente da quel momento avrebbe potuto considerarsi decorrere il termine per il beneficio di liberazione, risultando così tempestiva l’iniziativa giudiziale dell’ottobre 2016; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1956, 1957 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, e motivato in modo irresolubilmente contraddittorio, da una parte affermando che non era stata necessaria la previa autorizzazione ai sensi dell’art. 1956 cod. civ., dall’altro escludendo che il sostegno del garante all’accordo di dilazione avesse comportato univocamente la rinuncia al beneficio di liberazione per difetto sopravvenuto dell’interesse alla tempestiva proposizione d’istanze di recupero giudiziale del credito; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 1957, 1944 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia ovvero di estinzione di questa non era stata formulata per tempo dalla controparte, come osservato nella memoria conclusionale di prime cure, e nuovamente allegato nella comparsa di costituzione in appello mediante il richiamo alle deduzioni in parola, fermo restando che la solidarietà dell’obbligazione del garante rendeva sufficiente l’iniziativa nei confronti del garante;

Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato; dev’essere infatti rammentato che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, e quindi a maggior ragione sulla qualificazione di atti e fatti, «quando tale qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla in appello» (Cass., 12/06/2023, n. 16603, pag. 20; la stessa pronuncia richiamata da parte ricorrente sul punto, Cass., 21/06/2018, n. 16329, pag. 8, aveva riguardo alla qualificazione dell’azione); al contempo, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte,quando s’intenda censurare l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, non potendo inoltre le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.); pertanto, quando l’interpretazione del patto data dal giudice di merito è una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, infine, in questa misura, al giudizio di legittimità; se ne può ulteriormente desumere che quando il giudice di merito di prime cure ha ricostruito la volontà delle parti di un contratto in un certo modo e ha per questo dato una specifica veste giuridica all’accordo, qualora s’intenda chiederne una revisione al giudice di merito di seconde cure, necessaria alle differenti conclusioni da trarre in ordine alla portata delle clausole che compongono quello, è necessario impugnare specificatamente la prima statuizione, salve poi le successive e più limitate censure suscettibili di essere svolte sul punto davanti a questa Corte; il giudicato interno si forma, dunque, proprio perché la qualificazione condiziona «l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito» (Cass., n. 16603 del 2023, cit.), in particolare nell’ermeneutica negoziale, i cui appositi canoni legali hanno per oggetto il metodo ricostruttivo della complessiva volontà manifestata in fatto dalle parti; nel caso, l’affermazione dell’accessorietà o meno della garanzia è un presupposto indispensabile, perché necessario e potenzialmente dirimente, del giudizio sull’applicabilità o meno, al negozio stesso, del beneficio di cui all’art. 1957 cod. civ., oggetto di controversia, dal che la formazione progressiva del giudicato al riguardo in caso di statuizione espressa e omessa impugnazione; questa Corte ha sul punto precisato che il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (Cass., 28/3/2017, n. 7883); il quinto motivo, da esaminare prioritariamente rispetto ai restanti per ragioni logiche, è infondato; come riportato in ricorso (a pag. 6), riferendo il contenuto della sentenza di seconde cure, e pertanto nella cornice di ammissibilità ovvero specificità di cui all’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (cfr., Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469), il Tribunale aveva espressamente ritenuto utilmente proposta l’eccezione ex art. 1957 cod. civ., senza (che vengano invece riferite ritenute) limitazioni di sorta quanto a uno solo dei due giudizi di originaria opposizione a decreto ingiuntivo; ciò posto, come pure eccepito in controricorso (a pag. 20), la parte oggi ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato al riguardo, neppure potendo limitarsi a richiamare in appello, nella comparsa di costituzione, la deduzione svolta davanti al giudice di prime cure solo nelle memorie illustrative finali; infatti, la sussistenza di una statuizione del giudice di prime cure, implicitamente quanto univocamente estesa a tutte le pretese (cfr. pag. 6 del ricorso, secondo capoverso), imponeva l’argomentata censura incidentale non essendo sufficiente, perciò, la riferita mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. (cfr.

Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, punto 9.3.3.1); va poi precisato che le iniziative richieste dall’art. 1957, cod. civ. sono, testualmente, quelle nei confronti del debitore principale (distintamente individuato rispetto al “fideiussore” stesso nel tessuto letterale del precetto), essendo nella logica normativa escludere un incremento dell’esposizione del garante per inerzia nei confronti quindi del garantito (arg. ex Cass., 26/05/2020, n. 9862); il secondo motivo è fondato; in tema di fideiussione, non è revocato in dubbio che la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 cod. civ. possa essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass., 03/12/2019, n. 31569, Cass., 11/06/2012, n. 9455); in altre parole, una sostenibile interpretazione della clausola, la quale non si limiti alla singola letteralità (art. 1362 cod. civ.), non può prescindere dal negozio principale, in piena coerenza con la sopra richiamata accessorietà, sicché l’atomismo fatto proprio dalla Corte territoriale si palesa illegittimo e del resto in contrasto evidente con lo stesso richiamo del contratto di subappalto manifestato dalle parti, quale accertato e sottolineato in specie per affermare la determinabilità dell’obbligazione qualificata futura, a mente dell’art. 1938 cod. civ., nello scrutinio del primo motivo di appello; ed è la stessa Corte territoriale ad affermare (a pag. 25 della sentenza gravata) che la previsione, di cui all’art. 28 del contratto di subappalto, secondo cui la garanzia doveva «restare valida ed efficace fino al pagamento integrale dell’importo del contratto», integrava la deroga implicita all’art. 1957 cod. civ.; il terzo e quarto motivo sono logicamente assorbiti;