Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the accelerated settlement proposal. Although the appellant later attempted to withdraw the appeal, the Court ruled that such a withdrawal does not revive the procedure once the statutory deadline for requesting a decision has passed. Consequently, the judgment was formally declared extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure without addressing the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: The failure to request a decision within the forty-day period following an accelerated settlement proposal results in the automatic extinction of the cassation appeal, and any subsequent withdrawal of the appeal does not revive the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15354/2021 R.G. proposto da : MATERIA S.R.L., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MAGGIARI ANDREA (MGGNDR74D27H501N), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTUCCI PIETRO FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CERVIA NICOLETTA (CRVNLT64P44B832B), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 376/2021 depositata il 30/03/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente (a prescindere dall’eventuale accettazione della controparte), intervenuta in pendenza del termine per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380- bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza (Cass., decr. 20/07/2023, n. 21830);
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, al riguardo, che si può tralasciare ogni pronuncia sulle spese, atteso il tenore degli atti di parte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.