Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Carmela Mancini, did not act to preserve the case against the controricorrente, Fino 1 Securitisation Srl, and the tax authorities. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the controricorrente.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11928/2022 R.G. proposto da : MANCINI CARMELA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato FLOCCO MARINA (FLCMRN66S58A485T), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FERRARI MICHELE (FRRMHL64E19F499Q), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ARENA NPL ONE SRL, DOVALUE SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7022/2021 depositata il 26/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il