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Decreto — n. 33836/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 33836/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a dismissal based on the appellant's silence following the court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant does not request a decision on the proposal for case closure within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction failure to request decision litigation costs allocation spese di esecuzione continuazione dell'esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.3327/2020 depositata il 08/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.3327/2020 depositata il 08/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4484/2021 R.G. proposto da : DI GENNARO GIOVANNI, DI TERLIZZI MARCO, DICILLO PATRIZIA, FARINA FABIO, FAVI EVALDO, FERRARA LAURA, FERRARO ALESSANDRO, FILIPPI ANDREA RICCARDO, FUSA LUDOVICA, GAINO STEFANIA, GENTILE ANTONIA, GIACOSA ROBERTO, GIOVANNELLI ROSSELLA, GOTTARDO KATIA, GRAMOLA FEDERICA, GROSSI ANDREA, INDRIERI ANNALINDA, ITALIA ANDREA, LAGIOIA GIUSEPPA, LARI GIORGIO, LATINI RITA, LAUDADIO ESTER DANIELA, LAURIOLA MARIA MICHELA, LECCHI ANTONELLA MARIA, LIUZZI CRISTINA, LO SASSO DANIELA, LONGO LAURA, LOSIGNORE GIANVITO, LOVERRE ANNA, MACCHIA LAURA, MANCA ANIELLO, MANFREDI CATERINA, MANNA PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.3327/2020 depositata il 08/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 01/12/2023.