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Decreto — n. 33787/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33787/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33787/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16145/2023 R.G. proposto da : THE RUSSIAN SRLS ( in persona del rappresentante come in atti indicato) e LORUSSO PIERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell’avvocato LORUSSO PIERO (LRSPRI67M30A662E), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOTINO LAURA (TTNLRA63H51H501C) -ricorrente- contro TEDESCHINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato NERVEGNA MARCO (NRVMRC67C03H501T), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO (SCCSGN55P17E328G), COSMI KRISTIAN (CSMKST72P22H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 11641/2023 depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33787/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : THE RUSSIAN SRLS ( in persona del rappresentante come in atti indicato) e LORUSSO PIERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell’avvocato LORUSSO PIERO (LRSPRI67M30A662E), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOTINO LAURA (TTNLRA63H51H501C) -ricorrente- contro TEDESCHINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato NERVEGNA MARCO (NRVMRC67C03H501T), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO (SCCSGN55P17E328G), COSMI KRISTIAN (CSMKST72P22H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 11641/2023 depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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uguaglianza delle parti principio dell'imparità ponderazione degli interessi identità dei crediti disparità economiche ponderazione dell'importo di partenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
11641/2023 depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16145/2023 R.G. proposto da : THE RUSSIAN SRLS ( in persona del rappresentante come in atti indicato) e LORUSSO PIERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell’avvocato LORUSSO PIERO (LRSPRI67M30A662E), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOTINO LAURA (TTNLRA63H51H501C) -ricorrente- contro TEDESCHINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato NERVEGNA MARCO (NRVMRC67C03H501T), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO (SCCSGN55P17E328G), COSMI KRISTIAN (CSMKST72P22H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 11641/2023 depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e poste a carico solidale dei due ricorrenti, per il loro evidente pari interesse in causa;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/1