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Decreto — n. 33786/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33786/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33786/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che le Amministrazioni resistenti hanno depositato “atto di costituzione”, espressamente dichiarando che esso sarebbe stato funzionale ad un’eventuale discussione in udienza pubblica; considerato comunque che tanto integrerebbe ragione di compensazione, ove si volesse intendere l’atto come controricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33786/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che le Amministrazioni resistenti hanno depositato “atto di costituzione”, espressamente dichiarando che esso sarebbe stato funzionale ad un’eventuale discussione in udienza pubblica; considerato comunque che tanto integrerebbe ragione di compensazione, ove si volesse intendere l’atto come controricorso;

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza impugnazione di decisioni amministrative azione di mantenimento spese di urbanizzazione opposizione tardiva spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15148/2023 R.G. proposto da : PIEGARI ASSUNTINO, elettivamente domiciliato in EBOLI VIA XXIV MAGGIO 10, presso lo studio dell’avvocato TURI MICHELE (TRUMHL73L03D390I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.4/2023depositata il 04/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che le Amministrazioni resistenti hanno depositato “atto di costituzione”, espressamente dichiarando che esso sarebbe stato funzionale ad un’eventuale discussione in udienza pubblica; considerato comunque che tanto integrerebbe ragione di compensazione, ove si volesse intendere l’atto come controricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 01/12/2023. Il Pre