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Decreto — n. 33784/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33784/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33784/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle due partiricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33784/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione quanto ad entrambi i ricorsi. Condanna solidalmente le ricorrenti difese dall’Avv. Amoruso al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 01/12/2023.

Parole chiave

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ripetibili condono delle spese procedurali ripartizione delle spese ripristino dello stato precedente rimborso delle spese compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenticon separati controricorsi - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.201/2023 depositata il 12/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14738/2023 R.G. proposto da : BASILI BRUNELLA, CERRI VALERIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA N 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso successivo proposto da: CAPUTO ALFREDO, LALLA AGNESE, LALLA MARIO PASQUALE, ABANDEH ABDALLA, MONNI GRAZIETTA, LONGO ANTONIO, IACOBELLI PATRIZIA, DI MURRO LUIGI PIO, FELICETTI SANTO, ROMANO MAURIZIO, TONUTTI LAURA, ZANAGNOLO VANNA, USAI NORA, TRILLO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- entrambi contro MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenticon separati controricorsi - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.201/2023 depositata il 12/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle due partiricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione quanto ad entrambi i ricorsi. Condanna solidalmente le ricorrenti difese dall’Avv. Amoruso al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 01/12/2023.