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Ordinanza — n. 33759/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows material error correction to add attorney fee deduction clause to its own ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33759/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own recent judgment regarding the allocation of legal fees. The appellants argued that their request for fee deduction, made in the counter-petition, was overlooked and should be added to the operative part of the ruling. The Court held that such omissions fall under material errors correctable via administrative procedure rather than requiring a full appeal, thereby allowing the correction to ensure the document reflects the intended decision.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: The material error correction procedure under Art. 391-bis c.p.c. applies to omissions in a Court of Cassation judgment where a party's request for fee deduction was not addressed, allowing the addition of the necessary clause to restore the correspondence between the judgment's intent and its formal expression.

Parole chiave

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material error correction Court of Cassation attorney fee deduction omission in judgment administrative remedy distrazione spese legali procedimento di correzione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
─ l'art. 391-bis c.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, «in qualsiasi tempo», degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della «parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt.
Art. 365 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
civ.» dopo le parole «accessori di legge».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Art. 93 c.p.c.
17397/2023, depositata il 16 giugno 2023, sia corretto aggiungendo l’inciso «, da distrarsi in favore degli Avv.ti Francesco Mandara e Matteo Petrella ex art. 93 cod.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p
─ l'art. 391-bis c.p.c.
artt. 365 c.p
art. 93 cod. proc. civ
17397/2023, depositata il 16 giugno 2023, sia corretto aggiungendo l’inciso «, da distrarsi in favore degli Avv.ti Francesco Mandara e Matteo Petrella ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez.
art. 391-bis cod. proc. civ
─ l'art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 14 febbraio 1983, n. 1104
Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U. 10/01/2011, n. 293
Cass. Sez. U. 11/04/2014, n. 8578
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
civ.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438;
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13204/2023R.G. proposto da Mandara Francesco (p.e.c. indicata: francesco.mandara@ordineavvocatita.it) e Petrella Matteo (p.e.c. indicata: avvmatteopetrella@cnfpec.it) rappresentati e difes i da sé stessi, anche nella qualità di procuratori, nel giudizio presupposto, dell’Associazione Ortofrutticola Molisana -Società Cooperativa; –ricorrenti – contro Curatela del Fallimento “Lodato Gennaro C. s.p.a.”, Montefusco Luigi, Montefusco Roberto , Alfano Biagio , Palmieri Domenico , PetrosinoAntonio, Cappa Elena , De Clemente Conserve S.p.a., Siena Oggetto Correzione dierroremateriale Npl 2018 S.r.l., Izzo Avv.

Claudia, Condominio Palazzo Sole, Red Sea Spv S.r.l., e, per essa, quale mandataria, la Prelios Credit Servicing S.p.a., UniCredit S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. , Maior Spv S.r.l.; –intimati – per la correzione della sente nza n. 17397 /202 3 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 16 giugno 202 3 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: gli Avv.ti Francesco Mandara e Matteo Petrella , qual i procurator i e difensori della Associazione Ortofrutticola Molisana Società Cooperativa, propongono ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 17397/2023, depositata il 16 giugno 2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da lla Curatela del Fallimento “Lodato Gennaro C. s.p.a.” nei confronti , tra gli altri, della predetta Associazione e avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 791/2021, depositata il 13/05/2021 , ha condannato la parte ricorrente alle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, omettendo tuttavia, quanto a quelle riferibili alla Associazione,di distrarle in favore dei predetti difensori della stessa , che ne avevanofatto istanza nel controricorso ; non può nemmeno considerarsi ostare all’esame dell’istanza la circostanza che la parte che l’ha proposta non ha provveduto a notificarla alla controparte, né a depositare copia autentica del provvedimento da correggere; giova al riguardo ricordare che:

─ l'art. 391-bis c.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, «in qualsiasi tempo», degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della «parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg.» ed il rilievo «d'ufficio», fermo restando che in entrambi i casi «sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, commi 1 e 2», «con ordinanza»; ─ va negata la legittimità di un tertium genus ibrido, emerso nella prassi in forma di «istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d'ufficio di errore materiale», poiché, ove l'istanza sia recepita, si ha attivazione dell'ufficio, diversamente resta l'onere della parte di procedere con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e segg.;

─ in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell'originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10200 del 2022; n. 27196 del 2018; n. 4498 del 2017), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. n. 5811 del 2021; n. 15346 del 2011), della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 5811 del 2021; n. 12983 del 2020);

─ invece la procedura di correzione di errore materiale d'ufficio (introdotta dalla novella del 2016), richiede: un atto formale di impulso del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; l'assunzione di un apposito numero di iscrizione a ruolo generale, con avvio di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; l'instaurazione del contraddittorio a cura della cancelleria della Corte; l'onere della stessa cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento originario ai fini delle verifiche necessarie in relazione all'errore materiale rilevato d'ufficio (Cass. n. 17565 del 31/05/2022; n. 25075 del 22/08/2022; n. 4498 del 21/02/2017); in argomento si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con ordinanza n. 4353 del 13/02/2023 nella cui motivazione si legge:

«deve prevalere, al riguardo, l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, qui, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può, del resto, porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale.

Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma ― appunto ― solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. 14 febbraio 1983, n. 1104)»; nel caso di specie può ritenersi che, con il decreto di fissazione d’udienza del Presidente della Sesta (il provvedimento da correggere era infatti della Sesta) e poi con l’acquisizione del fascicolo del procedimento originario, sia stato rispettato il secondo dei menzionati modiprocedendi; il contraddittorio può poi dirsi certamente instaurato per effetto delle comunicazioni di cancelleria; nel “merito”, infine, il ricorso merita di essere accolto; gli Avv.tiFrancesco Mandara e Matteo Petrella, quali difensori della Associazione Ortofrutticola Molisana - Società Cooperativa, aveva no chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in loro favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatari per averne fatto anticipo»;come già più volte rimarcato da questa Corte,in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.

— che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 0 7/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 17397/2023, depositata il 16 giugno 2023, sia corretto aggiungendo l’inciso «, da distrarsi in favore degli Avv.ti Francesco Mandara e Matteo Petrella ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438;

Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213)

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 17397/2023, depositata il 16 giugno 2023, sia corretto aggiungendol’inciso «, da distrarsi in favore degli Avv.ti Francesco Mandara e Matteo Petrella ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.. Così deciso in Roma,