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Ordinanza — n. 33727/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows testimonial proof of hidden lease against third-party buyers due to illegal simulation of a gratuitous contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33727/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the lower court's dismissal, allowing the tenant to use testimonial evidence to prove a hidden lease against third-party buyers. The lower court had rejected this proof because the lease was allegedly simulated as a gratuitous contract, but the Cassation Court found the lower court's reasoning contradictory regarding the admissibility of such evidence when the underlying agreement violates mandatory laws. Consequently, the court ruled that the tenant may prove the existence of the lease and the excess rent paid using witness testimony and presumptions.

Regesto Legislator

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Art. 1599 c.c.; When a contract is simulated to violate mandatory provisions, the party claiming the true agreement must be allowed to prove it via testimonial evidence and presumptions, overriding the formal requirements of the simulated contract.

Parole chiave

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illegal simulation of contract admissibility of testimonial evidence opponibility to third parties hidden lease agreement mandatory provisions of law contratto di locazione contratto bilaterale imperfetto mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 1599 c.c.
art. 447 bis c.p
art. 1599 c.c
articolo 2724 c.c
art. 1417 c.c
artt. 2712 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11017/2005
Cass. n. 1288/2001
e delle presunzioni, fra tante, anche Cass. n. 1288/2001, Cass.
Cass. n. 11611/2010
1288/2001, Cass. n. 11611/2010 e Cass.
Cass. n. 9672/2020
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Testo completo

sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5886/2020 proposto da: Bartolucci Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Honorati Settimio; -ricorrente - contro Sartori Lucia; -intimata - nonchécontro Vignolo Barchiesi Ana Maria Victoria, Bartolucci Pierfrancesco Attilio, Bartolucci Maria Laura, rappresentati e difesi dall'avvocato Barigelletti Flavio; -controricorrenti - nonchécontro Orazi Francesca, Furbetta Simone, rappresentati e difesi dall’avvocato Curzi Corrado; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1058/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che:

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., Simone Furbetta e Francesca Orazi agirono nei confronti di Lorenzo B artolucci e Lucia Sartori per sentirli condannare al rilascio di un immobile ad uso abitativo che i ricorrenti avevano acquistato da Ana Maria Victoria Vignolo Barchiesi, Pierfrancesco Attilio Bartolucci e Maria Laura Bartolucci e che assumevano occupato sine titulo dai convenuti, per essere cessato il rapporto di comodato a suo tempo intercorso fra la parte venditricee Lorenzo Bartolucci; il Bartoluccieccepì la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti per nullità del contratto di compravendita e contestò la domanda assumendo di detenere l’immobile in forza di contratto di locazione stipulato col fratello Giuseppe (nel frattempo deceduto), che era stato dissimulato con un contratto di comodato e che era ancora in corso; dedusse di avere versato, nel corso della locazione, importi eccedenti quelli dovuti per equo canone; tanto premesso, chiamò in causa la Vignolo e i figli e chiese che venisse accertata la naturale scadenza della locazione, da ritenersi opponibile agli acquirenti, e che i terzi chiamati fossero condannati alla restituzione dei canoni riscossi indebitamente e al rimborso di spese da lui sostenute per l’immobile; il Tribunale di Ancona accolse la domanda dei ricorrenti Furbetta e Orazi, negando l’esistenza del contratto di locazione e ordinando il rilascio dell’immobile; rigettò , inoltre , le domande proposte dal Bartolucci nei confronti dei terzi chiamati; la Corte di Appello ha respinto il gravame di Lorenzo Bartolucci ritenendola sussistenza del la legittimazione attiva degli acquirenti, in difetto di dimostrazione della nullità dell’atto di compravendita; ha affermato che la previsione di cui all’art. 1599 c.c. non è applicabile analogicamente al contratto di comodato e che, ai fini dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente, occorre che la stessa risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’acquisto; che «la locazione dedotta dall'ap pellante è priva di prova scritta ed è allegata dall'appellante stesso come l'effetto voluto di una fattispecie simulatoria non assistita dacontro scrittura di talché non è opponibile al terzo acquirente»; che la simulazione relativa del rapporto di comodato formalizzato con atto del 18.8.98, regolarmente registrato, avrebbe dovuto essere provata con la controdichiarazione, senza possibilità di avvalersi di prove testimoniali e di presunzioni( «sempre che non si tratti di far valere l'illeceità del contratto dissimulato»); che la fonoregistrazione di alcune conversazioni che sarebbero intercorse fra l’appellante e la Vignolo e il figlio «potrebbe al più costituire indizio (peraltro non grave né preciso) dell'esistenza di un sostanziale rapporto di locazione e, dunque, sarebbe qualificabile come presunzione semplice», tuttavia non ammissibile nel caso di specie in quanto non diretta a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio; che, «nella specie non era ravvisabile neppure la contrarietà a norme imperative della simulazione affermata dall'appellante perché non è stata esattamente allegata e provata la circostanza che il canone fosse concordato ed effettivamente corrisposto in eccesso rispetto ai limiti di legge», non avendo l’appellante fornito «la prova dell'ammontare del canone cd. equo e del superamento dei limiti di legge rispetto a quello che egli deduce come concordato nell'accordo dissimulato»; che «neppure ricorrono le eccezioni al divieto di prova testimoniale di cui all'articolo 2724 c.c.»; che pertanto, «l'inammissibilità di prove diverse da quella scritta (controdichiarazione) comporta il rigetto della domanda fondata sulla simulazione relativa del contratto in atti e, quindi, anche il rigetto di tutte le domande fondate sull’esistenza di un rapporto di locazione»; ha proposto ricorso per cassazione Lorenzo Bartolucci,affidandosi a otto motivi; ad esso hanno resistito An a Maria Victoria V ignolo Barchiesi, Pierfrancesco Attilio Bartolucci e Maria Laura Bartolucci nonché, con separato controricorso, Francesca O razi e Simone Furbetta;la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; hanno depositato memoriail ricorrente e i controricorrenti Vignolo Barchiesi e Bartolucci, mentre il Pubblico Ministero presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

Considerato che: è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere lo stesso mancante della pag. 2 (la seconda pagina riproduce, in effetti, la pag. 12);e ciò perché la mancanza di tale pagina non incide sulla completezza dell’atto (che indica, nella prima pagina, la natura dell’impugnazione, le parti del giudizio e la sentenza impugnata e prosegue -a pagina 3- con la parte conclusiva del sommario e con lo “svolgimento del processo”), che consente al destinatario della notifica la piena comprensione del ricorso ai fini dell’esercizio del diritto di difesa (cfr.

Cass. n. 24656/2013) e a questa Corte di avere piena contezza del contenuto dell’impugnazione; col primo motivo, il Bartolucci denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1417 c.c.: assume che, discutendosi di illiceità dell’accordo dissimulato, la prova per testimoni era ammissibile senza limiti e censura la Corte per non aver ammesso le prove testimoniali richiestedal ricorrente; col secondo motivo, viene denunciata la contraddittorietà della sentenza per avere affermato che la prova per testi è ammissibile quando la domanda sia diretta a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio e, al tempo stesso, che risultavano inammissibili le prove diverse da quella scritta, e ciò benché il Bartolucci avesse sostenuto la contrarietà a norme imperativedel contratto dissimulato; col terzo motivo(che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 c.c. e 116 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza per non avere riconosciuto alle riproduzioni fonografiche da lui prodotte valenza dipiena prova dei fatti e delle cose rappresentate, considerandole meri indizi(neppure grav i e precis i) non valutabili per inammissibilità della prova presuntiva; col quarto motivo (deducente la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c.), il ricorrente contesta alla Corte di aver riconosciuto rilevanza alla contestazione tardiva, in quanto effettuata nel giudizio di appello, del prospetto contenente il calcolo dell’equo canone che il Bartolucci aveva prodotto al momento della costituzione in primo grado; col quinto motivo (che denuncia nuovamente la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c.), il ricorrente si duoleche la Corte abbia ritenuto che l’appellante fosse onerato della confutazione della contestazione avversaria del calcolo dell’equo canone; col sesto motivo, il Bartolucci denuncia la «violazione dei principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 1414 e 1417 c.c.»: premesso di aver dedotto, col primo atto difensivo, la illecita simulazione relativa del contratto scritto di comodato (registrato il 18.8.1998), contesta alla Corte di aver ritenuto che, non essendo assistita da controscrittura, la fattispecie simulatoria (e quindi il contratto dissimulato di locazione) non fosse opponibile ai terzi acquirenti; assume, infatti, che «la data certa del contratto di locazione dissimulato può essere data dalla data certa del contratto simulato», che «se l’accordo dissimulato deve avere un qualche requisito, è sufficiente che sia l’accordo simulato ad averlo» e che «quando l’atto dissimulato necessita della forma scritta […] è comunque ammissibile la prova per testi […] se si tratta di far valere l’illiceità del contratto dissimulato»; aggiunge di avere «adeguatamente provato la mala fede degli acquirenti», che «ben conoscevano l’esistenza di una simulazione»,e che «quando l’acquirente è in mala fede (e dunque è al corrente dell’esistenza di un contratto di locazione o addirittura è colluso col venditore ai danni dell’inquilino) non vi è alcun motivo per apprestargli una tutela;col settimo motivo, il ricorrente censura, sotto il profilo della «motivazione assente», il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha riconosciuto la legittimazione attiva sostanziale degli acquirenti; con l’ottavo motivo, il Bartolucci censura la sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, per non aver considerato la rilevanza della mancata menzione, nel rogito di vendita dell’immobile, di una concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Ancona.

Ritenuto che: il settimoe l’ottavo motivo, che si esaminano prioritariamente per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica (in quanto refluenti sulla legittimazione attiva sostanziale del Furbetta e dell’Orazi all’esercizio della domanda di rilascio) vanno disattesi, per infondatezza (il primo) e per inammissibilità (il secondo); invero, non ricorre la denunciata carenza di motivazione, in quanto la Corte di Appello ha dato conto (al punto 3.1) delle ragioni per cui ha ritenuto la validità dell’atto di compravendita; l’ ottavo motivo difetta, invece, della necessaria specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.), poiché il ricorso non trascrive in alcuna misura (e neppure nelle parti di diretto interesse ) il contenuto del rogito notarile, non individua il contenuto della concessione in sanatoria e nonspiega le ragioni della sua decisività; il primo e il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente-sono fondati ; come detto, il ricorrente assume che, quando venga stipulato un contratto di comodato dissimulante un contratto di locazione, deve trovare applicazione la norma del primo comma dell'art. 1599 c.c. e il requisito della data certa del contratto di locazione (dissimulato) deve essere accertato e valutato in relazione al contratto simulato di comodato (scritto e registrato); sostiene altresì che, ai sensi dell'articolo 1417, 3° co. c.c., è sempre ammissibile la prova per testi (e, quindi, anche quella presuntiva) quando si intenda far valere la illiceità del contratto dissimulato (nel caso di specie, perché in violazione del canone legale); orbene, l’assunto che il contratto di comodato dissimulasse una locazione con canone difforme da quanto consentito dalla legislazione sui patti in deroga deve intendersi certamente come volto ad evidenziare un profilo di illiceità per contrasto con normativa imperativa della locazionedissimulata e, dunque, la prova testimoniale era ammissibile(al pari di quella presuntiva); il rilievo di cui al punto 11 della motivazione, circa il non essersi dedotto in iureche il canone era eccedente il dovuto non è condivisibile, in quanto si riferisce ad una questione che è logicamente successiva alla prova del contratto locativo e della sua opponibilità agli acquirenti; peraltro, fissando la legge una durata del contratto locativo e le modalità di rinnovazione, la deduzione della simulazione del contratto di comodato e della dissimulazione di un contratto locativo evidenzia comunque un profilo di illiceità del comodato quale contratto dissimulato, la cui prova sarebbe contraddittorio vincolare alla regola dettata per la forma stessa della stipula del contratto di locazione: la contraddizione è resa evidente dal fatto che pretendere la forma del contratto dissimulato per la stipula di quello simulato e sottrarre la prova di quest’ultimo alla regola normale dettata per la prova della simulazione servirebbe a “coprire” l’illiceità; deve dunque ritenersi che, se il contrat t o effettivo è quello di locazione (benché “mascherato” come comodato), non c’èragione per non applicare il primo comma dell’art. 1599 c.c. e che , quando è dedotta l’illiceità del contratto dissimulato di locazione per violazione di norme imperative, deve essere consentito alla parte conduttrice di provare la simulazione (nei confronti sia della originaria parte locatrice, che degli aventi causa) con prove testimoniali e per presunzioni; nello specifico, è la stessa Corte di Appello che, pur affermando (al punto 9) che le limitazion i a lla prova testimoniale e a quella presuntiva non operano quando si tratti di far valere l’illiceità del contratto dissimulato e pur richiamando (al punto 10) Cass. n. 11017/2005-che dichiara ammissibili dette prove quando siano dirette a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio-, afferma contraddittoriamente che la prova della simulazione avrebbe potuto essere fornita soltanto mediante controdichiarazione(sull’ammissibilità della p.t. e delle presunzioni, fra tante, anche Cass. n. 1288/2001, Cass. n. 11611/2010 e Cass. n. 9672/2020); il terzo motivo è infondato, perché confonde la piena prova di cui alle norme evocate - la quale significa che il contenuto delle registrazioni deve essere ritenuto effettivamente idoneo a provare ciò che risulta rappresentato-con la verità intrinseca di quanto dichiarato, che correttamente la corte ha indicato come oggetto di un eventuale ragionamento presuntivo(che, tuttavia, nella specie ha escluso di poter fare); il rigetto del motivo non osta ovviamente ad un a valutazione presuntiva da parte del giudice di rinvio, atteso che la stessa, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, deve considerarsi ammissibile (al pari della prova testimoniale); i restanti motivi quarto, quinto e sesto restano assorbiti; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigettati il terzo, il settimo e l’ottavo motivo, accoglie il primo e il sec