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Ordinanza — n. 33674/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural unfitness due to missing publication date and number on the cited judgment copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33674/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal procedurally unfit because the submitted copy of the contested judgment lacked the required publication date and number. The court emphasized that without these specific identifiers, it cannot verify the judgment's existence or the timeliness of the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115: A cassation appeal is procedurally unfit if the copy of the contested judgment lacks the official attestation of publication, the publication date, and the assigned number, preventing verification of the judgment's existence and the appeal's timeliness.

Parole chiave

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procedural unfitness cassation appeal publication date judgment number art. 369 c.p.c. procedural requirements improcedibile ricorso pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 617 c.p
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott.
art. 369 c.p
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 19 / 10/2023 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 17636 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17636del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da BANCO BPM S.p.A. (C.F.: 09722490969), in persona del rappresentante per procura Giuseppe Lombardozzi rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Antonio De Simone (C.F.:

DSM NTN 66C28 G902G) -ricorrente- nei confronti di CATURANO AUTOTRASPORTI S.r.l. (C.F.: 00688870609), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pietro Caturano rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Luigi Ricciardelli (C.F.: RCC LGU 56E05 B963H) DI NUZZO Raffaele (C.F.: DNZ RFL 73L13 E791Q) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Michele Marra (C.F.: MRR MHL 61B11 B963F) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1591 / 2022 , pronunciata in data 3 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Ric. n. 17636/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Raffaele Di Nuzzo ha pignorato i crediti vantati dalla società Caturano Autotrasporti S.r.l., sua debitrice in virtù di titolo ese- cutivo di formazione giudiziale, nei confronti del Banco BPM S.p.A.. Quest’ultimo, quale terzo pignorato, ha reso la dichia- razione di quantità in senso positivo (riconoscendo, cioè, di es- sere debitore della società esecutata), specificando, peraltro, che il credito oggetto del pignoramento era già vincolato in virtù di un provvedimento giudiziario di sequestro emesso dal Tribu- nale di Napoli nell’ambito di un procedimento penale.Il giudice dell’esecuzione ha proceduto all’assegnazione (parziale) dell’importo oggetto del pignoramento, in favore del creditore procedente.

La banca terza pignorata ha proposto opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di asse- gnazione, precisando di avere versato l’importo del credito pi- gnorato, dopo aver reso la dichiarazione di quantità, al Fondo Unico Giustizia, in adempimento di un obbligo di legge. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Santa Maria Ca- pua Vetere. Ricorre il Banco BPM S.p.A., sulla base di duemotivi. Resistono,con distinti controricors i , Raffaele Di Nuzzo e la so- cietà Caturano Autotrasporti S.r.l..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La banca ricorrente nonché il controricorrente Di Nuzzo hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Lacopia (duplicato informatico) della sentenza impugnata (che risulta emessa in data 3 maggio 2022) che è stata depositata Ric. n. 17636/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 dalla società ricorrente all’atto della sua costituzione, avvenuta in modalità telematica, è priva di una attestazione della Can- celleria del relativo numero identificativo e della data di pubbli- cazione.

Nel ricorso si afferma che la sentenza avrebbe il n. 1591/2022; non si precisa neanche specificamente la sua data di pubblica- zione (che, evidentemente, potrebbe ben essere diversa da quella della sua deliberazione). Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleriadi avvenuta pubblicazione del provvedimento , nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte , infatti,la pubblicazione delle sentenze redatte (come nella spe- cie) in formato nativo digitale e depositate in modalità telema- tica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informa- tico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale mo- mento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018, Rv. 650663 –01;

Sez. 1, Ordinanza n. 21192 del 23/07/2021, non massimata). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero in caso di produzione di un duplicato informatico del provvedimento medesimo), mancante dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numeroidentificativo, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 Ric. n. 17636/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per disco- starsi (cfr.

Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ri- corso,cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14875 del 31/05/2019 , nella cui motivazione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’origi nale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giu- dice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di atte- stazione di conformità all’originale”»attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed an- che informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa ri- servata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»; più di recente, esattamente in termini, cfr. an- che:

Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 , Rv. 666908 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5923 del 27/02/2023) . In altri termini, da una parte,la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solodopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengonoattribuiti dal sistema informatico numero identificativo e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione. D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una “ copia ” autentica del provvedimento , senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiara t o in Ric. n. 17636/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 proposito dalle parti o attestato dai loro difensori ( anche se eventualmente in senso concorde),che sono privi del potere di attestare tali circostanze e tali dati,e ciò anche perché non pos- sono sussisteredubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e su- gli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.

Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrrein giudizio copi e o duplicati del provvedimento impu- gnato estratti dal fascicolo telematico, eventualmente atte- stando la conformità del relativo contenuto all’originale conte- nuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c.deve comunque trat- tarsi di copie o duplicati recant i l’attestazione di Cancelleria della pubblicazionedel provvedimento, l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema.

In caso contrario, sarebbe impossibile per la Corte di Cassa- zione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimentoimpugnato (e impugnabile), cioè quellooggetto di avvenuta regolare pub- blicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, di regola, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ri- tenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la for- mulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coor- dinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.

Poiché, nella specie, l’unica copia (duplicato informatico) della sentenza impugnata che risulta prodotta (in modalità telema- tica, come già precisato), è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. Ric. n. 17636/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile . Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidandole, per Raffaele Di Nuzzo , in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di leggee, per la società Caturano Autotrasporti S.r.l., in complessivi € 6.0 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il r