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Decreto — n. 33661/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 33661/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lagna Piergiuseppe, had not responded to the court's proposal for case definition, while the insurer, Allianz S.P.A., argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of half the litigation costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver by silence litigation cost allocation ripetibili grave caso di rigore spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5909/2023 R.G. proposto da : LAGNA PIERGIUSEPPE, elettivamente domiciliato in GALATINA VIA DI NOHA, 54, presso lo studio dell’avvocato STANISLAO ROBERTO (STNRRT69L25D862P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SOLAZZO COSTANTINA, ELIA ANDREA, PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A., LAGNA MARIA LUCE, LAGNA SABRINA, LAGNA MARIO, LAGNA DOMENICO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.848/2022depositata il 26/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali a favore della parte resistente , che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione della metà in ragione dell’inerenza della vicenda oggetto di giudizio a sinistro con esiti mortali, che rende apprezzabile a quello scopo l’atteggiamento di mancata istanza di definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della metà delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, previa compensazione della metà residua, in Euro 4.110,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 29/11/2023. Il Pre