Cassation court annuls appeal judgment for lack of necessary co-litigation and remands case to first instance judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision regarding an opposition to enforcement proceedings initiated by the tax collection agent. The appellant argued that the lower court failed to address necessary procedural defects, specifically the lack of required co-litigation among parties involved in the seizure. The court held that the violation of necessary co-litigation rules renders the entire process voidable ex officio, necessitating a complete retrial before a different first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 354, comma 1, c.p.c.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: When necessary co-litigation is violated and not remedied by the first or second instance courts, the entire process is vitiated, requiring the Supreme Court to annul the judgment ex officio and remand the case to the first-instance judge.
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO -OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 19 / 10/2023 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 15749 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15749del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da VACCARI Guido (C.F.:
VCC GDU 78E26 L736R) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Alberto de Felice (C.F.: DFL LRT 70S16 G224R) -ricorrente- nei confronti di ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3042/2021, pubblicata in data 13 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa L’agente della riscossione ha proceduto, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, al pignoramento dei cre- diti vantati da Guido Vaccari nei confronti del suo datore di la- voro, Azienda Socio-Sanitaria di Mantova, in virtù di pretese di Ric. n. 15749/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 varia naturaiscritte a ruolo, oggetto di undici distinte cartelle di pagamento. Il debitore ha proposto opposizione, deducendo vizi della pro- cedura di riscossione nonché la prescrizione di tutti i crediti og- getto delle cartelle di pagamento notificate più di cinque anni prima dell’atto di pignoramento.
L’esecuzione è stata sospesa all’esito della fase sommaria e, con l’atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione, il Vaccari ha chiesto altresì la restituzione delle somme frattanto percepite dall’agente della riscossione, nonché lo svincolo di quelle comunque accantonate dall’azienda terza pignorata. Successivamente ha chiesto ed ottenuto in via amministrativa la definizione agevolataper quattro delle cartelle di pagamento poste a base del pignoramento. Il Tribunale di Venezia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti di cui alle cartelle di pa- gamento per le quali era intervenuta la definizione agevolata, mentre ha accolto l’opposizione all’esecuzione con riguardo ai crediti oggettodi altre sei cartelle di pagamento, ritenuti pre- scritti.
Ha rigettato le altre domande proposte, ivi inclusa quella con cui era stato chiesto di ordinare al terzo pignorato, che non era parte del giudizio, lo svincolo delle somme accantonate. Dopo la decisione di primo grado, l’agente della riscossione ha comunicato all’azienda terza pignorata di rinunciare al pignora- mento, liberandola dagli obblighi di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. e quest’ultima ha, quindi, restituito al debitore parte dell’importo pignorato (che era complessivamente pari ad € 6.451,84), precisamente quello corrispondente alla cifra accan- tonata e non versata all’agente procedente, in virtù della so- spensione dell’esecuzione (pari ad € 2.745,52).
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Vaccari, sulla base di seimotivi. Ric. n. 15749/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, promosso dall’agente della riscossione nelle forme speciali di cui all’art. 72 bisdel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non è stato infatti evocato il terzo pignorato (Azienda Socio-Sanitaria di Mantova), che non risulta, del resto, evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Colleg io giudicante Ric. n. 15749/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6– 3 ; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01; nel medesimo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 , Rv. 665106 –01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 - 01 ) .
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, Ric. n. 15749/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va, in definitiva , cassata, con rimes- sione del procedimento al giudice di primogrado.
È appena il caso di osservare che non è possibile giungere a diverse conclusioni:
a) né, da una parte, con riguardo alla do- manda di ripetizione delle somme incassate dall’agente della riscossione in sede esecutiva e di cui il debitore opponente ha chiesto la restituzione, in quanto tale domanda è logicamente conseguente all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (in tutto o in parte);
b) né, dall’altra parte, con riguardo ai cre- diti per cui è stata accolta ed onorata la domanda di definizione agevolata del debitore esecutato, restando in contestazione, anche per tali crediti, se la determinazione dell’importo versato ai fini della definizione agevolata abbia tenuto conto di quanto già incassato dall’agente della riscossione in sede esecutiva ov- vero vi sia stata una duplicazione dei pagamenti e, di conse- guenza, dovendosi stabilire se sussiste (ed eventualmente in quali limiti) il diritto dell’agente di procedere ad esecuzione for- zata e, dunque, il suo diritto di trattenere quanto versato in sede esecutiva dal terzo pignorato, in relazione a quei crediti.
Si tratta, in entrambi i casi, di questioni che dovranno essere decise all’esito della rinnovazione del giudizio, a contraddittorio integro. Ric. n. 15749/2022 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato,ai sensi dell’ar