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Ordinanza — n. 33497/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against civil liability judgment for construction damage to residential property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33497/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected SACE BT spa's appeal against a lower court ruling that held ANAS and Sparaco ing. Spartaco spa jointly liable for damages to Ivan Sperandii's home caused by construction works. The appellant argued procedural defects and insufficient examination of specific vices, but the court found the first-instance judgment adequately addressed all substantive and procedural grounds raised. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ.; Art. 366 cod. proc. civ.: The Supreme Court reviews only the application of law and procedural vices explicitly raised; generic criticisms or arguments not directly censured do not justify overturning a judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil liability construction damage joint and several liability procedural vices appeal admissibility litigation costs contributory unification materia di assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 366 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
4315) per dare atto -ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
art. 366 cod. proc. civ
6 dell’art. 366 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto -ai sensi del comma 1-quater dell’art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime, Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive,Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive,Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore Ric.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20708/2020R.G. proposto da SACE BT spa, in persona dei legali rappresentanti e procuratori spe- ciali, domiciliati in Roma , lungotevere Flaminio 76 , presso lo studio dell’avvocato Antonella Faieta, rappresentati e difes i dall ’ avvocato Vit- torio Sabatini; -ricorrente - contro ANAS spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domi- ciliatoin ROMA, via Monzambano 10, ora rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Botti, Laura Misiti e Gianpiero Iannozzi; -controricorrente - nonché contro SperandiiIvan, Impresa Sparaco ing.

Spartaco spa in liq.ne, Cura- tela del fallimento Vienne Gallerie srl; Responsabilità civile ge- nerale -danni ad immo- bile da costruzione di gallerie -chiamata in garanzia dell’assicura- trice -eccezioni di ino- peratività della garanzia Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 1245/2019 del la C orte d’appello dell’A quila , pubblicata il 15/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 05/10/2023dal Presidente Dott. Franco De Stefano; rilevato che: nel maggio del 2002 Ivan Sperandii agì in giudizio per conseguire il risarcimento di ingenti danni al proprio immobile,arrecati dailavori di costruzioned elle galleri e su ll a variante alla s.s. 80 , convenendo dinanzi al Tribunale di Teramo l’ANAS, l’A.T.I. appaltatrice Sparaco ing.

Spartaco spa (e Coopcostruttori scrl) e la subappaltatriceVienne Gallerie spa; chiamata in causa l’assicuratrice della responsabilità civile della seconda, Assicuratrice Edile spa, la domanda fu accolta con solidale condanna delle convenute - tranne la subappaltatrice, nelle more fallita -a pagare € 304.616, oltre accessori e spese; l’appello dell’incorporante dell’assicuratrice, SACE BT spa, fu ac- colto quanto all’esclusione della rappresentanza della capogruppo anche per l’altra impresa, nonché quanto alla solidarietà della con- danna dell’assicuratrice e ad una modesta riliquidazione del danno patrimoniale: e tanto con finale condanna solidale della sola ANAS spa e della Sparaco ing.

Spartaco spa (ora in liq.ne), in proprio, a pagare allo Sperandii € 288.040 (oltre accessori) e distinta condanna della SACE BT spa a tenere indenne la Sparaco ing. Spartaco spa, qualificata come convenuta e chiamante in proprio, di quanto questa era stata condannata a pagare al danneggiato, limitando alle con- dannate in via principale la condanna alle spese del doppio grado in favore del solo danneggiato; per la cassazione della sentenza di appello, di cui in epigrafe, ricorre la SACE BT spa, affidandosi ad otto motivi; resiste la sola ANAS spa, mentre Ivan Sperandii, la Sparaco ing.

Spartaco spa e la Curatela del fallimento Vienne Gallerie spa restano intimati; Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -3- entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza ca- merale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: la ricorrente si duole: col primo mezzo, della mancanza assoluta motivi su reiezione eccezione inoperatività polizza a primo rischio, contestandone la declaratoria di genericità; col secondo, di omis- sione di pronuncia sulla domanda di declaratoria di inoperatività della polizza a primo rischio; col terzo, di omesso esame e mancanza as- soluta di motivazione sulla medesima questione; col quarto, di man- canza totale di motivazione sullareiezione delle eccezioni di inadem- pimento degli obblighi di avviso e di salvataggio, contestandone la declaratoria di inammissibilità per tardività; col quinto, di mancanza assoluta di motivazione sulladomanda di reiezione della domanda di manleva; col sesto, di mancanza assoluta di motivazione sull’esclu- sione del dolo per la mancata comunicazione dell’esistenza di altre assicuratrici a garanzia del primo rischio; col settimo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 co. 1 e 1223 cod. civ., spettando (secondo Cass. 6794/95 ) in caso di danneggiamento di immobile solo i costi per ripristino ed avendo lo stesso c.t.u. indicato che la totale ricostruzione dell’abitazione avrebbe costituito un migliora- mento patrimoniale per l’attore; con l’ottavo, di omesso esame e carenza assoluta di motivazione sulla medesima questione; all’esame di tutti i motivi va premessa la constatazione della im- possibilità di una loro riqualificazione o di un esame al di là di quanto imposto dall’univoca riconduzione, ad opera della ricorrente,ad uno specifico vizio di quelli disciplinati dall’art. 360 cod. proc. civ.; i primi tre motivi, unitariamente considerati per attinenza ad una stessa questione, sono infondati: la motivazione c’è e la censura è stata esaminatae valutata come generica, ma nessuna diretta do- glianza è stata mossa a detta qualificazionein quanto tale;

Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -4- anche il quarto motivo è infondato, poiché la motivazione c’è ed è chiara in ordine alla tardività, non essendo censurata direttamente l’argomentazione che questa sorregge; il quinto motivo è infondato, perché sulla domanda di rigetto di quella di manleva a favore dell’A.T.I. la corte territoriale si è com- plessivamente pronunciata, dapprima limitandola a favore della sola Sparaco Ing. Spartaco spa e, poi, esaminando partitamente le ecce- zioni svolte dall’appellante assicuratriceper disattenderle; pure il sesto motivo è infondato, poiché la motivazione, nel suo complessoe sia pure se sobriamente espressa , comunque sussiste sull’accollo dell’onere di provare il carattere doloso dell’omissione a chi invoca quest’ultima: ed il suo merito non viene reso oggetto di specifica e diretta censura, pure in relazione a quanto sul punto con- cretamente prospettato al giudice del gravame; infine, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili per viola- zione del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. in relazione alle ragioni dell’applicazione da parte del giudice del merito del più ampio para- metro individuato dall’ausiliario e sulla tempestività della contesta- zione delle sue conclusioni fin dal primo grado, nonché sugli sviluppi sulle medesime; e tanto a prescindere dalla considerazione che la perdita dell’abitazione è stata valutata, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, come totale ed irrimediabile; il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della soccom- bente ricorrente alle spese di lite; infine, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto -ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime, Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive,Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore Ric. n. 20708/2020r.g. -camerale del 0 5 /10/ 2023 -5- importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; per questi motivi la Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui