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Ordinanza — n. 33494/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing notarized power of attorney for the legal representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33494/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Poste Italiane S.p.A. inadmissible because the notarized power of attorney authorizing the legal representative was absent from the case file. While the underlying contract liability dispute involved stolen negotiable instruments, the procedural defect prevented the court from examining the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 83 cod. proc. civ.; When a power of attorney for a company's cassation appeal is not deposited with the petition or found in the file, the lack of proof for the delegator's authority renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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power of attorney notarized authorization legal representative inadmissible appeal procedural defect company litigation Cassation procedure documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 83 cod. proc. civ.
Non vi è, dunque, prova che la procura ex art. 83 cod. proc. civ. sia stata rilasciata da un soggetto legittimato a spendere il nome della ricorrente, donde l’inammissibilità della proposta impugnazione.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 1176 cod. civ
D ovendosi , infatti, “attribuire alla clausola generale di diligenza di cui al comma 2 dell’art. 1176 cod. civ.
artt. 2 Cost
civ., oltre che degli artt. 2 Cost.
art. 83 cod. proc. civ
Non vi è, dunque, prova che la procura ex art. 83 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898
Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893
653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31434-2020proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A.-PATRIMONIO BANCOPOSTE, in persona del responsabile funzione a ffari l egali , Avv. Andrea SANDULLI, giusta procura per atto notarileche si assume agli atti del giudizio, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti 9, presso lo studio de ll’ A vvocato Francesco Saverio MARINI , che la rappresentae difende ; -ricorrente - contro ESSO ITALIANA S.R.L., in persona del p residente e c onsigliere delegato e legale rappresentante “ pro tempore ” , via le Castro Pretorio 122, presso lo studio dell’Avvocato TonioDI IACOVO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Inammissibilità del ricorso R.G.N.31434/2020 Cron.

Rep. Ud.23/06/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 1871/2020 del la Corte d’appello di Roma , depositata il 01/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/06/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. La società Poste Italiane S.p.a. - Patrimonio Bancoposte (d’ora in poi, “Poste Italiane”)ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1871/20, del 1° aprile 2020, della Corte d’appello di Roma, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2576/17, del 9 febbraio 2017, del Tribunale di Roma – ha confermato la declaratoria di responsabilità della stessa, per inadempimento contrattuale, e la condanna comminatale a risarcire il danno cagionato alla società Esso Italiana S.r.l., quantificato in € 151.206,66, oltre interessi legali.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla società Esso Italiana, che chiedeva ne fosse accertata la responsabilità per “illegittima negoziazione” di nove assegni circolari non trasferibili, emessi in favore di parte attrice, e, per l’effetto, la condanna a risarcirle il dannoconsistito nell’illecita riscossione dei titoli, da parte di terzi rimasti non identificati. In particolare, l’allora attrice deduceva l’esistenza di una prassi per cui i gestori della rete Esso Italiana erano soliti emettere assegni circolari non trasferibili all’ordine della società petrolifera, consegnandoli all’autotrasportatore al ricevimento della merce, titoli che erano poi portati, tramite un vettore, alla Bank of America, filiale di Milano, presso cui Esso intratteneva un rapporto di conto corrente.

Senonché, nove di tali assegni circolari non trasferibili vennero rubati da ignoti, sostituiti con altri compilati “ex novo” e consegnati a Bank of America, previa contraffazione e sostituzione dell’originario nome del prenditore, risultando, infine, incassati presso diverse filiali di Poste Italiane. Ritenendo che Poste Italiane non avesse osservato le disposizioni di cui agli artt. 43 e 86 della c.d. legge assegni (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), non avendo impiegato i criteri di diligenza professionale ex artt. 1173 e 1176 cod. civ. nel pagamento degli assegni, Esso Italiana assumeva che la convenuta non potesse essere ritenuta liberata dall’obbligazione fino al pagamento a favore del prenditore esattamente individuato.

La domanda veniva accolta in primo grado, con decisione poi confermata in appello, richiamandosi ambo i giudici di merito a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 21 maggio 2018, n. 12477). Essi, infatti, sul presuppostoche “il banchiere giratario per l’incasso di un assegno risponde del pagamento se paga il titolo a persona diversa dal prenditore”, avendo, però, “la possibilità di liberarsi dalla responsabilità, che non ha natura oggettiva, dimostrando di aver adottato lo standard di diligenza qualificata adeguata ex art. 1176, comma 2, cod. civ.”, evidenziano, tuttavia , la “inconcludenza della prova offerta a sua discolpa” – nel caso di specie – dalla convenuta (e poi appellante) .

D ovendosi , infatti, “attribuire alla clausola generale di diligenza di cui al comma 2 dell’art. 1176 cod. civ. un contenuto standardizzato cui parametrare il comportamento in concreto tenuto da Poste Italiane”, i giudici di merito ha nno co nferito rilievo a quanto statuito“nella circolare ABI del 7 maggio 2001”, che “segnalava l’opportunità che la banca negoziatrice richiedesse due documenti forniti di fotografia per rendere più sicura l’attività di identificazione del soggetto portatore del titolo”, adempimento, nella specie, non espletatoda Poste Italiane.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane, sulla base – come detto – di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 r.d. n. 1736 del 1933 e 1176, comma 2, cod. civ., in riferimento al mancato riconoscimento della diligenza professionale di Poste Italiane, secondo il parametro della circolare ABI del 7 maggio 2001. La sentenza impugnata è censurata, innanzitutto, nella parte in cui fonda il giudizio di responsabilità contrattuale della banca negoziatrice, quanto all’attività di corretta identificazione del soggetto beneficiario del pagamento portato dal titolo, sulla base della mera violazione della prescrizione contenuta nelle raccomandazioni dell’ABI del 7 maggio 2001.

Tale prescrizione, come detto, sancisce la necessità di richiedere due documenti identificativi dotati di fotografia al soggetto portatore del titoloper la verifica della corrispondenza dello stesso con l’effettivo e legittimo beneficiario del pagamento. La Corte territoriale, tuttavia,avrebbe omesso di considerare che il regolamento ABI e la circolare del 7 maggio 2001, quest’ultima licenziata nella mera forma di una lettera indirizzata agli iscritti, non introducono alcuna prescrizione per gli associati, limitandosi solo a “segnalare l’opportunità a questi ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori”, non essendo “tale regola di condotta prudenziale” – a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata – “rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all’interno dell’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (carta d’identità, passaporto ovvero patente di guida) sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (si veda l’attività di identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria) sia nell’ambito dell’attività negoziate tra privati” (è richiamata Cass.

Sez. 1, sent. 9 dicembre 2019, n. 34107, Rv. 656755-01). 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione”, e ciò “in riferimento all’affermata responsabilità di Poste Italiane nella negoziazione dei titoli di credito”. In particolare, si assume essere “manifesta la contraddittorietà della sentenza nella parte finale della «motivazione», ove si legge, per un verso, che «la prova offerta a sua discolpa dalla odierna appellante» sarebbe inconcludente, per altro verso, che «mai Poste Italiane S.p.A. ha chiesto di essere ammessa a dimostrare che il proprio comportamento era conforme ai criteri di diligenza richiesta a un operatore professionale»”.

Inoltre, sarebbe – secondo la ricorrente – “evidentemente apodittica e irragionevole l’affermazione secondo cui Poste «non era certa» della identità dei prenditori”, giacché, per converso, la stessa ne era assolutamente certa, “avendo impiegato le necessarie e adeguate cautele nell’attività di verifica della loro identità”, ragion percui tale “passaggio motivazionale” rimarrebbe “del tutto inspiegato, a prescindere dalla successiva valutazione di inidoneità di quella attività di verifica”, risultando, così, emblematico della “perplessità” e incoerenza della motivazione.3.3.

Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 1175 cod. civ., oltre che degli artt. 2 Cost. e 41 cod. pen., dell’art. 43 legge ass., degli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, della Carta della qualità dei servizi postali (nelle diverse versioni susseguitesi nel tempo, emanate con d.m. 9 aprile 2001 e con d.m. 26 febbraio 2004), nonché delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane, approvate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons, all’epoca emanata con d.m. comunicazioni del 26 febbraio 2004, e degli artt. 38, 100 e 105 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, e ciò in riferimento “all’attribuzione colposa dell’intero danno alla condotta colposa di Poste senza riconoscere un concorso causale nella produzione dello stesso nell’invio, da parte di Esso, degli assegni tramite posta ordinaria, anziché posta assicurata”.

La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare l’orientamento da ultimo affermato, sul punto, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770), secondo il quale “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”. 3.4.

Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza per omessa pronuncia, in riferimento alla richiesta di rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di spese legali”. Si censura la sentenza impugnata pure nella parte in cui avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi in merito alla impugnazione proposta daPoste Italiane sul capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese di lite. Invero, l’appellante deduce di aver domandato alla Corte territoriale, insieme alla rideterminazione del “quantum” dovuto a titolo di risarcimento, “di modificare il compenso dovuto a titolo di spese legali in quanto ritenuto a titolo di giustizia”, censura in relazione alla quale il giudice di appello nulla avrebbe detto né (tantomeno) statuito.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Esso Italiana, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso va dichiarato inammissibile.9.1. Nel fascicolo d’ufficio non risultapresente (non ve n ’era , d’altra parte, neppure menzione nella pagina finaledel ricorso, in cui si indicano gli allegati allo stesso) la procura conferita, con atto autenticato il 19 aprile 2019 dal Notaio Ambrosone, all’Avv. Andrea Sandulli, quale Responsabile della Funzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.a., dal Condirettore Generale della società, rappresentante legale della stessa.

Non vi è, dunque, prova che la procura ex art. 83 cod. proc. civ. sia stata rilasciata da un soggetto legittimato a spendere il nome della ricorrente, donde l’inammissibilità della proposta impugnazione. Difatti, quando “la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, nérinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso” (Cass.

Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01).

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando l a società Poste Italiane S.p.a.-Patrimonio Bancoposte a rifondere, alla società Esso Italiana S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, più € 200,00per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont