Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Bonanno Alfio, had not requested a decision on the proposal despite the deadline passing, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.684/2023 R.G. proposto da : BONANNO ALFIO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA GUZZARDI, 27 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARUSO ALBERTO (CRSLRT72R29C351G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE XX SETTEMBRE, 29, presso lo studio dell’avvocato PANZERA MILENA (PNZMLN67C58F158S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro PAVONE CARMELA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.1166/2022depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali a favore della parte resistente , che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 29/11/2023. Il Presid