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Decreto — n. 33403/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33403/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33403/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5207/2021 R.G. proposto da : D'URSO GRAZIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EGIDIO FELICE EGIDIO (GDEFCG73C21H703X) -ricorrente- contro COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BALBO 37, presso lo studio dell’avvocato GANDINO ANTONIO SILVIO (GNDNNS65R05I452Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro GMV AUTOTRASPORTI SASGMV AUTOTRASPORTI SAS -intimato- e contro COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA DE ANGELIS MICHELE, 1, presso lo studio dell’avvocato RIZZO MARIA CRISTINA (RZZMCR71C55D390V) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.951/2020depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 378 c.p, art. 370 c.p; Decreto — n. 33403/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 29/11/2023.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato vizi procedurali accollo delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni ripetibili indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 378 c.p
art. 370 c.p
378 c.p.c., peraltro anch’essa irrituale ai sensi dell’art. 370 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5207/2021 R.G. proposto da : D'URSO GRAZIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EGIDIO FELICE EGIDIO (GDEFCG73C21H703X) -ricorrente- contro COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BALBO 37, presso lo studio dell’avvocato GANDINO ANTONIO SILVIO (GNDNNS65R05I452Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro GMV AUTOTRASPORTI SASGMV AUTOTRASPORTI SAS -intimato- e contro COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA DE ANGELIS MICHELE, 1, presso lo studio dell’avvocato RIZZO MARIA CRISTINA (RZZMCR71C55D390V) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.951/2020depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore della sola Compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a., atteso che il Comune di Montecorvino non ha notificato e depositato tempestivo controricorso, ma memoria ex art. 378 c.p.c., peraltro anch’essa irrituale ai sensi dell’art. 370 c.p.c. vecchio testo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 29/11/2023.