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Decreto — n. 33402/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33402/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33402/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5533/2020 R.G. proposto da : CALZOLARI FILIPPO, ROZZI ANGELO, FEDELI COSTANZO, SEMERARO ANTONIA, CARDINI CARLO LUIGI, DI CARLO LUCIANA, ROZZI SETTIMIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI ANTONIO (TRNNTN66R03H501R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCOMANNI SABRINA (SCCSRN72L52D653R) -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 e rappresentata e difesa dal’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4319/2019depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33402/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CALZOLARI FILIPPO, ROZZI ANGELO, FEDELI COSTANZO, SEMERARO ANTONIA, CARDINI CARLO LUIGI, DI CARLO LUCIANA, ROZZI SETTIMIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI ANTONIO (TRNNTN66R03H501R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCOMANNI SABRINA (SCCSRN72L52D653R) -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 e rappresentata e difesa dal’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4319/2019depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di difesa sospensione della procedura di fallimento anticipo delle spese omissione di soccorso condono delle spese procedurali spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4319/2019depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5533/2020 R.G. proposto da : CALZOLARI FILIPPO, ROZZI ANGELO, FEDELI COSTANZO, SEMERARO ANTONIA, CARDINI CARLO LUIGI, DI CARLO LUCIANA, ROZZI SETTIMIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI ANTONIO (TRNNTN66R03H501R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCOMANNI SABRINA (SCCSRN72L52D653R) -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 e rappresentata e difesa dal’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4319/2019depositata il 26/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidamente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 29/11/2023. Il Presidente