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Ordinanza Interlocutoria — n. 33307/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses civil liability claim against Nokia and managers for breach of preliminary share purchase contract.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33307/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Pierluigi Pastore's appeal against the Bologna Court of Appeal's rejection of his civil liability claim against Nokia Solutions and its managers. Pastore argued that Nokia and the managers breached their preliminary contract and good faith obligations regarding the acquisition of BTP Tecno shares. The court upheld the lower court's decision, finding no violation of law or error in the application of civil code principles governing contract interpretation and liability.

Regesto Legislator

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Art. 1372, 1375 cod. civ.; The court held that a joint contract binds all parties collectively, and unilateral resolutions by third-party managers do not constitute a breach of the common contractual purpose or good faith obligations owed to the primary buyer.

Parole chiave

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preliminary contract breach joint contractual obligation good faith liability unilateral contract resolution share acquisition dispute corporate managers liability civil code interpretation contrattazione collettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1372 cod. civ.
civ., anche nel loro combinato disposto e con riguardo al principio “in claris non fit interpretatio”, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. con specifico riferimento alla pattuizione di cui all’art.
Art. 1375 cod. civ.
–violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 cod. civ., nonché, in relazione all’art.
Art. 2932 cod. civ.
“Addendum” del 28 gennaio 2010, nonché agli obblighi di buona fede e correttezza, sia, per l’effetto, a ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato in diritto - che a vverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il Pastore, sulla base –come detto – di sei motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Considerato in diritto - che a vverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il Pastore, sulla base –come detto – di sei motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
civ.,nullità della sentenza e violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
art. 2932 cod. civ
“Addendum” del 28 gennaio 2010, nonché agli obblighi di buona fede e correttezza, sia, per l’effetto, a ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.
art. 1372 cod. civ
civ., anche nel loro combinato disposto e con riguardo al principio “in claris non fit interpretatio”, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ.
art. 1375 cod. civ
–violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 cod. civ., nonché, in relazione all’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31850-2020proposto da: PASTORE PIERLUIGI, domiciliato “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GuidoDORIA ; -ricorrente - contro NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ITALIA S.P.A., già Alcatel Lucent Italia S.p.a., in persona dell’amministratore e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini 15, presso lo studio dell’Avvocato Enrico GABRIELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’AvvocatoStefano VERZONI ; -controricorrente - econtro Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE R.G.N.31850/2020 Cron.

Rep. Ud.23/06/2023 Adunanza camerale VIVADO GIANFEDERICO, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino 46, presso lo studio dell’Avvocato Francesco FERRONI, che lo rappresenta e dif ende unitamente all’ A vvocato Carlo ISPODAMIA; -controricorrente - nonché contro CASTALDI GABRIELE, DE SANTIS GERARDO, D’URSO VITTORIO, GRANITO FELICE, REINA FLAVIO; -intimati - Avverso la sentenza n. 1268 /20 20 del la Corte d’appello d i Bologna, depositata il 14/05/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/06/2023dal Consigliere Dott.

Stefano G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che Pierluigi Pastore ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1268/20, del 14 maggio 2020, della Corte d’appello di Bologna, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 651/17, del 19 aprile 2017, del Tribunale di Bologna –ha così provveduto; - e ssa ha confermato, sebbene con diversa motivazione, il rigetto della domanda proposta dal Pastore, volta a conseguire sia la declaratoria di inadempimento, da parte della società Alcatel- Lucent S.p.a. (incorporata in corso di causa da Nokia Solution e Network Italia S.p.a.; d’ora in poi, “Nokia”) e di Gianfederico Vivado, agli obblighi nascenti dal contratto preliminare del 2 settembre 2009 e dal c.d.

“Addendum” del 28 gennaio 2010, nonché agli obblighi di buona fede e correttezza, sia, per l’effetto, a ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., con condanna di entrambi, in solido, al risarcimento dei danni cagionatigli, nonché, di Alcatel, all’adempimento degli obblighi derivanti dal citato preliminare; - che l’odierno ricorrente riferisce, in punto di fatt o , di aver sottoscritto –in data 2 settembre 2009 –un contratto preliminare con la società Alcatel-Lucent (d’ora in poi, “Alcatel”), in virtù del quale essa si impegnava a vendere, e il Pastore ad acquistare, la partecipazione di quote societarie, in misura non inferiore al 64% del capitale sociale, della società di nuova costituzione BTP Tecno, alla quale veniva trasferito, mediante conferimento di ramo d’azienda, il sito produttivo di Alcatel esistente in Battipaglia; -che i l contratto concluso, inoltre, prevedeva che tali Gerardo De Santis, Gabriele Castaldi, Vittorio D’Urso, Felice Granito e Flavio Reina (indicati anche come “i managers”) potessero acquistare una partecipazione di minoranza non superiore al 36%; - che n ei mesi successivi alla conclusione del preliminare, avendo le rappresentanze sindacali dei lavoratori manifestato la loro opposizione alla c.d.

“esternalizzazione del sito” (temendo uno smantellamento dei livelli occupazionali), venivano instaurate nuove trattative – anche su sollecitazione del Ministero per lo Sviluppo Economico e delle Istituzioni locali – destinate a culminare nella sottoscrizione del c.d. “Addendum” del 28 gennaio 2010; -che in base ad esso il Pastore accettava l’ingresso del Vivado – quale socio di minoranza – nell’operazione commerciale, prevedendosi, infatti, che la partecipazione del primo nella neocostituita società fosse ridotta al 51% del capitale sociale, così come quella dei “managers” al 14%, stabilendosi, nel contempo, che il Vivado acquisisse una partecipazione del 30% e che Alcatel ne conservasse una pari al restante 5%; - che p ersistendo, tuttavia, l’ostilità delle rappresentanze sindacali nei confronti del Pastore, Alcatel prendeva in considerazione un nuovo progetto industriale sottopostole dal MISE, che contemplava l’esclusione dell’odierno ricorrente dall’operazione (e, con il medesimo, puredei “managers”), tanto che nel 10 maggio 2010 la società concludeva un accordo di risoluzione del contratto, peraltro non sottoscritto dal Pastore e dal manager Gastaldi, al quale ne seguiva altro , di analogo tenore, intervenuto tra la società e il Vivado; -che, successivamente, tra quest’ultimo e Alcatel – all’esito di trattative proseguite anche con il coinvolgimento del MISE e delle Istituzioni locali – interveniva, il 17 giugno 2010, la sottoscrizione di un verbale con il quale veniva trasferito al Vivado, per il tramite della società Telerobot Ipa S.r.l., l’acquisizione del 90% del capitale sociale della “newco” BTP Tecno; -che, su tali basi, il Pastore conveniva in giudizio Alcatel e il Vivado (nonché i già indicati “managers”), svolgendo le domande sopra meglio specificate, così instaurando un giudizio nel quale, oltre a costituirsi tutti i convenuti, spiegava intervento adesivo il Castaldi, chiedendo la pronuncia di sentenza costitutiva ex art.2932 cod. civ., ovvero, in alternativa, la risoluzione del contratto per inadempimentodi Alcatel; -che il giudice di prime cure, qualificato il contratto intercorso tra le parti come “plurilaterale”, da tale premessa faceva discendere la risolvibilità dello stesso solo per mutuoconsenso di tutti i contraenti (evenienza che escludeva essersi verificata nella specie), dichiarando, nondimeno, risolto il contrato per l’inadempimento di Alcatel, ma rigettandola domanda risarcitoria, sul presupposto che il danno – del quale era stato richiesto il ristoro – non fosse stato “nemmeno allegato e, quindi, neppu re provato”; -che e sperito gravame principale dal Pastore, nonché in via incidentale da Alcatel, il giudice di appello rigettava il primo e accoglieva il secondo, ravvisando, nella specie, non un contratto plurilaterale, bensì la fattispecie del collegamento negoziale, sicché – esclusa l’esistenza di un inadempimento colpevole di Alcatel – gli accordi risolutori raggiunti dalla società con tre dei quattro “managers” (e il Vivado), avendo inciso sulla concreta attuabilità del programma negoziale unitariamente inteso, avevano compromesso la sopravvivenza dell’intera operazione, oltre che dei singoli negozi, sulla scorta del principio “simul stabunt, simul cadent”.

Considerato in diritto - che a vverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il Pastore, sulla base –come detto – di sei motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., nonché degli artt. 1453 e 1463 cod. civ., anche nel loro combinato disposto “per avere la Corte d’appello di Bologna ritenuto incolpevole l’inadempimento di Alcatel”; - che , avendo anche il giudice di appello riconosciuto l’esistenza di un inadempimento in capo ad Alcatel, esso avrebbe errato –e ciò a prescindere dalla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, di un fenomeno di collegamento negoziale in luogo di un unico contratto plurilaterale (ciò che forma, peraltro, oggetto della censura proposta con il secondo motivo di ricorso) – n el ritenerlo giustificato o giustificabile, non essendosi verificata alcuna causa di impossibilità sopravvenuta non imputabile al venditore, essendo l’inadempimento dipeso dalla volontà di Alcatel; - che, in oltre, pure ad ammettere – nuovamente – che l’operazione posta in essere da Alcatel realizzasse un’ipotesi di collegamento negoziale, la responsabilità della stessa per illecito contrattuale, posto in essere volontariamente e scientemente, andrebbe affermata in ragione del fatto che essa avrebbe potuto offrire al Pastore un adempimento parziale; - che i l secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

– violazione e falsa applicazione degli artt.1420, 1446, 1459 e 1466 cod. civ., anche nel loro combinato disposto, “per avere la Corte d’Appello di Bologna negato la natura di contratto plurilaterale –e non aver conseguentemente applicato la relativa disciplina –agli accordi intercorsi tra Alcatel, il dott. Pastore e gli altri managers”; - che, secondo il ricorrente, la distinzione tra contratto plurilaterale e collegamento negoziale viene tradizionalmente individuata nel fatto che il primo è caratterizzato da uno “scopo comune”, mentre il secondo è caratterizzato da un “nesso teleologico” tra i vari contratti; - che non sussistendo, invece, “differenza alcuna” tra tali nozioni, il ricorrente assume che la distinzione “debba essere fatta in base ad altri criteri, primo fra tutti la contestuale partecipazione” – come nella specie – “di tutte le (medesime) parti alla conclusione di un unico documento contrattuale”; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

– violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., anche nel loro combinato disposto e con riguardo al principio “in claris non fit interpretatio”, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. con specifico riferimento alla pattuizione di cui all’art. 10.1 punto i) del contrattopreliminare per cui è causa; - che tale clausola (in base alla quale il contratto poteva essere “risolto per mutuo consenso del Venditore e del Compratore”) doveva essere interpretata – a dispetto di quanto affermato nell’impugnata sentenza –nel senso che “la risoluzione per mutuo consenso fosse stata volontariamente, specificamente ed espressamente limitata al solo caso di accordo congiunto ovvero di tutte le parti”, e, dunque , quale statuizione per cui “ciascuna delle parti”avesse “ rinunciato espressamente al proprio diritto di risolvere il contratto se non congiuntamente”; - che d iversamente opinando, ovvero ritenendo che tale clausola –come affermato dalla Corte territoriale – a vesse inteso stabilire “la liceità di «singole» risoluzioni contrattuali”, si determinerebbero almeno “due intollerabili conseguenze”; - che, p er un verso, si verrebbe a snaturare la lettera del contratto, dal momento che nella intestazione dello stesso –come modificato dalla lettera a) del successivo “Addendum” –il Pastore i “managers” e il Vivado erano “congiuntamente indicati come «compratore»”, e dunque come unica parte contrattuale; -che, p er altro verso, l’interpretazione accolta dal giudice di appello finirebbe con il configurare la clausola come giuridicamente “inutile”, dal momento che – con riferimento a ciascuno dei negozicollegati –non farebbe che ripetere il disposto dell’art. 1372 cod. civ., secondo cui il (singolo) contratto non ha effetti se non tra le parti; - che il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

–violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 cod. civ., nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.,nullità della sentenza e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost., per vizio radicale di motivazione; -che si censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che il comportamento di Alcatel è stato,in ogni caso, contrario a buona fede, e dunque autonomamente idoneo , in quanto tale, a costituire fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti di esso Pastore;-che il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

–violazione e falsa applicazione “di tutte le norme di legge ed i principi richiamati nei precedenti motivi di ricorso per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza della responsabilità risarcitoria in capo a Gianfederico Vivado; -che il sesto motivo, proposto “in subordine per la denegata ipotesi in cui non si consideri quale mero obiter dictum il capo della sentenza d’appello che affronta in parte il tema del quantum debeatur(pag. 19 riga 25 e ss.)”, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza, nonché violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in parte per difetto assoluto di motivazione, in parte per motivazione contraddittoria; -che hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la società Nokia e il Vivado, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che s ono rimasti solo intimati il De Santis, il Castaldi, il D’Urso, il Granito e il Reina; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che il solo controricorrente Vivado ha presentato memoria; - che questa Corte, ravvisato il rilievo nomofilattico, in particolare, della questione oggetto del secondomotivo di ricorso, in relazione alla distinzione tra lo “scopo comune” del contratto plurilaterale e il“nesso teleologico” del collegamento negoziale, reputa opportuna la trattazione della presente impugnazione in