Cassation court dismisses appeal regarding insurance coverage extension for pre-succession acts by predecessor entity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the liquidation administrator's appeal against an appellate court ruling that denied insurance coverage for acts predating the hospital's legal succession. The appellant argued that the successor entity was liable for claims arising from the predecessor's staff, but the lower courts held that the 'claims made' clause applied only to the successor's own period of operation. The supreme court affirmed this decision, ruling that the insurance contract did not explicitly extend coverage to acts committed before the legal succession occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; The court holds that an insurance policy with a 'claims made' clause does not automatically extend coverage to acts committed by a predecessor entity prior to the legal succession of the insured.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04325/2022R.G., proposto da Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Bergamo Est, in persona del direttore generale, quale Commissario liquidatore legalmente rap- presentante pro tempore dell a gestione liquidatoria della soppressa azienda USSL n. 10 di Albino, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Zambelli; -ricorrente - contro Lloyd’s Insurance Company Sa, in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’avvocato PaoloSalvini; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1361/2021 del la C orte d’appello di Brescia , pubblicata il 02/11/2021;
Assicurazione danni - estensione della polizza ad ente dante causa ex lege dell’assicurato - esclusione Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13/09/2023 dal Presidente Dott. Franco De Stefano; rilevato che: la Gestione liquidatoria della soppressa USSL n. 10 di Albino con- venne, dinanzi al Tribunale di Bergamo, gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio del certificato n. 1245270, per sentirli condannare a tenerla indenne da quanto avrebbe dovuto pagare ai genitori di una minore a seguito dell’accoglimento di una domanda risarcitoria per ingente somma per colpa dei sanitari dipendenti dell’Ospedale San Biagio di Clusone, “afferente all’epoca dei fatti - novembre/dicembre 1996 alla USSL n. 10 diAlbino”; il Tribunale, peraltro, escluse che la polizza invocata, stipulata con l’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate, succeduta alla sop- pressa USSL, si riferisse anche ai sinistri antecedenti l’istituzione di questa: e, precisato che la clausola claims made riguardava l’oggetto e non i soggetti del contratto di assicurazione, accolse l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e rigettò la domanda; l’appello della Gestione Liquidatoria (che avev a invocato pure l’estensione della copertura assicurativa a tempo anteriore alla co- stituzione dell’ASL quanto a personale in servizio presso gli enti cui questa è succeduta) furespinto dalla Corte d’appello di Brescia, tra l’altro, perché: il Direttore generale dell’ASL non avev a mai dichia- rato di agire anche quale Commissario Liquidatore dell’USSL; la clau- sola claims made o la retroattività polizza era riferita al periodo tra l’istituzione dell’ASL e la decorrenza polizza; andava esclusa la re- sponsabilità del datore di lavoro subentrante ai fatti commessi dai lavoratori quando questi erano ancora alle dipendenze del prece- dente; erano irrilevanti precedenti condotte dell’assicuratrice; per la cassazione di tale sentenza di appello ricorre, affidandosi a quattro motivi, il direttore generale della Azienda socio-sanitaria territoriale (A.S.S.T.) di Bergamo Est, “nella conseguente qualità di Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -3- commissario liquidatore legalmente rappresentante pro tempore la gestione liquidatoria della soppressa azienda USSL n. 10 di Albino”; resiste con controricorso, deducendo la successione nel contratto per cui è causa, la Lloyd’s Insurance Company Sa; parte ricorrente ha depositato memoriaper l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che: va, preliminarmente, puntualizzato che parte legittimamente in causa è esclusivamente la Gestione Liquidatoria della soppressa USSL n. 10 di Albino, non rilevando che, a quanto consta per la prima volta o comunque non certo al momento dell’instaurazione della lite, il suo legale rappresentante abbia in ricorso indicato altresì la coes- senziale qualità di legale rappresentante dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo Est; tanto precisato e dato altresì atto della ricostruzione delle ragioni della successione della controricorrente nel contratto per cui è causa, parte ricorrente articola quattro motivi: -col primo, lamenta violazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ., in relazione all'art. 6, comma 1, l. 23.12.1994, n. 724 e all'art. 2, comma 14, della l. 28.12.1995, n. 549, nella parte in cui, avuto ri- guardo al contratto d’assicurazione integrato dalla successiva appen- dice di polizza, la corte d’appello ha negato la legittimazione attiva del direttore generale, agente nella qualità ex lege riservatagli di commissario liquidatore per la gestione liquidatoria; - col secondo, deduce violazione degli artt. 1362 , 1367 e 1370 cod. civ., nonché degli artt. 1917 , 1932 , 1322 cpv c od. c iv. , 11 l. 24/17, poiché l’interpretazione contrattuale offerta dalla corte d’ap- pello esprime una lettura da cui, importando una retroattività limi- tata e sinallagmaticamente squilibrata, deriva l’invalidità della clau- sola per immeritevolezza;
Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -4- - col terzo, denuncia violazione degli artt. 4 cpv . l. 412/92 e 8 co. 8 d.lgs. 502/92 (e 9 d.lgs. 517/93) per omessa considerazione che la successione della azienda ospedaliera nel rapporto di lavoro abbraccial’intera attività dal dirigente medico prestata per l’innanzi a favore della USSL,con pari estensione della copertura assicurativa; -col quarto, allega la violazione dell’art. 1362 cpv. cod. civ. , per omessa considerazione delle condotte successive; ciò posto, in via preliminare si osserva che la deduzione di un preteso giudicato esterno non è sorretta da un valido supporto pro- batorio, poiché di esso nessuno dei documenti rinvenuti nel fascicolo telematico dà conto, nelle forme di legge (e, segnatamente, con la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.); tanto premesso, il primo motivo è, poi, infondato:
è corretta o non adeguatamente attinta da censura l’esclusione che fosse mai stata spesa la qualità di rappresentante dell’uno e dell’altro ente, sebbene questa spettasse ex lege; sicché non deriva certo dalla ti- tolarità di plurime qualità che, dedotta una di queste, sia azionata automaticamente ognuna o anche solo una delle altre; il secondo motivo è infondato: se non perché in materia di erme- neutica contrattuale è di norma insindacabile il risultato della relativa attività del giudice del merito (per tutte: Cass. 28625/19), comun- que perché l ’ indiscutibile alterità tra gli enti succedutisi rende evi- dente la correttezza della conclusione che quanto stipulato dall’ente successore senza alcuna specifica menzione dell’estensione anche all’attività dell’ente precedente si riferisca appunto esclusivamente al primo e non pure al secondo: del resto non investendo affatto la meritevolezza del tipo contrattuale (solo a quello e non alla singola clausola potendo la relativa valutazione riferirsi:
Cass. Sez. U.22437/18) la delimitazione dell’oggetto della garanzia o del rischio assicurato, la consapevolezza in ordine alla quale derivava dalla mancata contemplazione dei fatti ascrivibili all’ente dante causa, per quanto la successione avesse avuto luogo ex lege; Ric. n. 04325/2022r.g. -camerale del 05/10/2023 -5- il terzo motivo è del pari infondato, per la correttezza della con- clusione di non assimilabilità alla successione nel rapporto di lavoro dell’estensione della copertura assicurativa per fatti precedenti, in- vece liberamente stipulata dal successore senza spendita della rela- tiva qualità, ad un periodo anteriore alla successione stessa; infine, pure il quarto motivo è infondato, per essere corretto il rilievo, nella gravata sentenza, dell’irrilevanza, ai fini della identifi- cazione della controparte o dell’estensione della copertura assicura- tiva, di una condotta successiva neppure uniforme, quando non an- che riferita a fattispecie non assimilabili a quella per cui è causa; il ricorso va, pertanto, rigettato e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità; e deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; per questi motivi la Corte: rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei l