Cassation court dismisses appeal due to contradictory factual assertions regarding service of process by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's factual assertions regarding the service of the citation were confused and contradictory. While the appellant claimed the citation was served via registered mail to a non-existent mailbox, she simultaneously admitted the document was physically deposited in the mailbox. The court ruled that such internal inconsistencies rendered the factual basis for nullifying the service legally insufficient. Consequently, the appeal was rejected without ordering the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellant's factual allegations regarding procedural defects are confused and contradictory, failing to establish a coherent ground for nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26379/2020R.G. proposto da: Melideo Patrizia, rappresentata e difesa dall’avvocato Laudante Giuseppe; -ricorrente - contro Molisannio S.p.A., in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario, rappresentata e difesa dall'avvocato Prozzo Roberto; -controricorrente – avverso la sentenza n. 239/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;RILEVATOCHE:
1. Molisannio s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Isernia PatriziaMelideo e d Ernesto Di Iorio , Cristina Melideo e Giovanni Piedimonte, Tony Colacci , Luigi Itria e Teresa Cormaci proponendo azione di simulazione e –in subordine - azione revocatoria in relazione ad alcuni atti di trasferimento immobiliare.Adduceva:
a) di vantare un credito di ormai oltre 400 mila euro nei confronti di PatriziaMelideo e Ernesto Di Iorio ;
b) che questi, tra settembre 2004 e gennaio 2005, le avevano versato, per ridurre il proprio debito, assegni bancari per complessivi euro 118.828,00;
c) che detti assegni erano rimasti insoluti e protestati e i debitori si erano spossessati di tutti i beni immobili di cui eranoproprietari: in particolare, la Melideo aveva venduto al prezzo di € 40.000, senza indicare le modalità di pagamento, i suoi beni, già gravati da una ipoteca e da un pignoramento, al cognato Piedimonti e alla sorella Cristina - che avevano poi rivenduto al Colacci - . e il Di Iorio aveva vendutoi suoi beni ai coniugi Itria-Comaci. Si costituivano in giudizio GiovanniPiedimonte, Cristina Melideo , Tony Colacci edErnesto Di Iorio , l e altr e parti rimanen d o contumaci. Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 690/16:
a) in parziale accoglimento della domanda revocatoria condannava GiovanniPiedimonte e Cristina Merideo , in via solidale , al pagamentoall’attrice, di euro 10.000,00 oltre accessori;
b) rigettava ogni ulteriore domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
2. Proponeva appello Molisannio chiedendo:a) in via principale, accogliersi la domanda di simulazione, e per l'effetto dichiarare simulati entrambi gli atti indicati nella domanda introduttiva;
b) in conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta in relazione al primo dei suddetti due atti, condannare Giovanni Piedimonte e CristinaMelideo a paga rle euro 100.000,00 (in subordine euro 40.000,00), oltre accessori;
c) in accoglimento dell'azione revocatoria proposta nei confronti di Tony Calacci , dichiarare inefficace e a sé non opponibile anche il secondo atto indicato nella domanda introduttiva;
d) condannare tutti gli appellati al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio oin subordine disporre compensazione tra sé e il Colacci. Il Colacci si costituiva resistendo, mentre gli altri appellati rimanevano contumaci. La Corte di appello di Campobasso con sentenza n. 239/2020, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava simulati in misura assoluta entrambi gli atti dispositivi, condannando gli appellati in solido a rifondere le spese.
3. Ha proposto ricorso PatriziaMelideo, già dichiarata contumace nel giudizio di primo grado ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ha resistito con controricorso Molisannio , che ha deposit ato memoria. RITENUTOCHE:
1. Patrizia Melideo presenta un unico motivo con il quale denuncia la violazione ed errata interpretazione dell’art. 7 legge 890/1992 e succ. modifiche e integrazioni, ex art. 360, primo comma, n.
4) c.p.c., cod. proc. civ., per errata pronuncia in merito alla regolarità della notifica dell’atto di citazione in appello avvenuta con immissione in cassetta . Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale per la dichiararnela contumacia, la notifica della citazione in appello non sarebbe mai pervenuta nella sua sfera di conoscenza legale, in quanto presso la sua residenza anagrafica - sita in Frosolone di Isernia, via Frazione Vallecupa 28/c - , non vi sarebbe mai stata una cassetta postale dove immettere l'avviso di notifica , come invece erroneamente dichiarato nella relata dal messo comunale che avrebbe provveduto alla notifica della citazione in appello : circostanza,questa, per la quale ella a vrebbe proposto querela di falso ex art. 221 c.c. davanti al Tribunale di Isernia, disconoscendo la veridicità della dichiarazione sottoscritta dal messo.
Sarebbero state altresì omesse le formalità di cui all'art. 7, ultimo comma,l. n. 890/1992 e che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato invio della raccomandata e la mancata sottoscrizione della raccomandata informativa dell’affissione all’albo renderebberonulla la notifica effettuata. In definitiva, l’irregolare notifica dell’atto di citazione, che non sarebbe mai pervenuto nella sfera di conoscenza legale della ricorrente, avrebbe reso nullo il procedimento notificatorio della sua citazione in appello.
2. Il ricorso è inammissibile. Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha rilevato che Melideo Patrizia nonostante la rituale e tempestiva notificazione dell’atto di citazione in appello non si era costituita in giudizio e, per tale ragione, era stata dichiarata contumace all’udienza del 25 ottobre 2017.La ricorrente, nell’esposizione sommaria del fatto che precede l’illustrazione dei motivi(p.2s.), ha contestato ciò in modo apodittico e soprattutto contraddittorio come segue: ella “non ha mai ricevuto l’atto di appello”; “Infatti, l’atto di citazione in appello risulta essere notificato con avviso immesso in cassetta”, però non le sarebbe pervenuto “nella sfera di conoscenza legale” perché ella “non ha alcuna cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo”; non vi sarebbe la compiuta giacenza attestata dall’agente postale perché la ricorrente non ha ricevuto la notifica; la falsità della relata di notifica sarebbe “documentata” con la fotografia di un luogo dove “presuntivamente” sarebbe avvenuta la notifica, risultando che la ricorrente non ha “cassetta postale corrispondente allo stabile in indirizzo”, e infatti ella avrebbe già proposto querela di falso davanti al Tribunale di Isernia.
Da qui deriva poi il motivo ut suprariassunto. Orbene, l’inammissibilità del ricorso consegue alle modalità confuse e contraddittorie con le quali la ricorrente ha esposto i fatti da cui ha poi tratto la contestazionerappresentata nel motivo, soprattutto laddove afferma dapprima che l'atto di citazione risulta essere notificato con avviso immesso in cassetta e immediatamente dopo che la ricorrente non aveva cassetta - non ha alcuna cassetta postale -.
3. Alla inammissibilità del ricorsonon consegue alcuna condanna in punto di spese, essendo stato il controricorso notificato il 30 novembre 2020 e depositato il 31 dicembre 2020 quando già erano rispettivamente spirati i termini decorrenti dalla data di notifica del ricorso (21 ottobre 2020), ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q