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Sentenza — n. 32959/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet strict time limits for filing the appeal. The court ruled the appeal was late and therefore inadmissible. The court dismissed the appeal because it was filed after the statutory deadline. The court held that the appeal was inadmissible due to procedural timeliness issues. The court found the appeal inadmissible because it was not filed within the required time frame. The court declared the appeal inadmissible as it was submitted late. The court dismissed the appeal on grounds of procedural timeliness. The court ruled the appeal inadmissible due to the expiration of the filing deadline. The court rejected the appeal because it was filed outside the prescribed time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32959/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for challenging the appellate court's order. The appellant, Roma Capitale, sought to overturn a first-instance judgment regarding a condominium payment dispute, but the appeal was submitted months after the deadline expired. The court ruled that the appeal was procedurally invalid due to this failure to comply with the strict time limits, thereby dismissing the request without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.; Art. 348 bis, comma 1, c.p.c.: An appeal declared inadmissible by the appellate court can only be challenged via cassation within the specific time limit set by Art. 348 ter, and failure to file within this period renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural timeliness inadmissible appeal statutory deadline cassation appeal appellate order procedural defect filing deadline opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., in caso di dichiara- zione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art.
Art. 348 bis, comma 1, c.p.c.
La Corte d’appello di Romaha dichiarato inammissibile l’appello di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Art. 93 c.p.c.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato Danilo De Angelis, che ha avanzato la relativa richiesta,ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dell’ente ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 615 c.p
43, ha proposto opposizione all’esecu- zione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pa- gamento notificatagli dall’agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale.
art. 348 bis c.p
La Corte d’appello di Romaha dichiarato inammissibile l’appello di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di accoglimento.
art. 93 c.p
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato Danilo De Angelis, che ha avanzato la relativa richiesta,ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016
Cass., Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv.
Cass., Sez. 1, Ordinanza Ric. n. 12988 del 15/05/2019
Sez. 3, Ordinanza n. 20852 del 21/08/2018
Sez. 6, Ordinanza n. 2594 del 09/02/2016
Sez. U, Sentenza n. 25208 del 15/12/2015
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25456 del 12/12/2016
Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017
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Testo completo

______ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 658 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Enrico Maggiore (C.F.: MGG NRC 70E09 H501Z) -ricorrente- nei confronti di CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN ROMA, PIAZZA ENRICO FERMI N. 43 (C.F.: 80223580582 ), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Danilo De Angelis (C.F.:

DNG DNL 69P10 H501O) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10049/2017, pubblicatain data 18 maggio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 27 ottobre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi: Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 5 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso; l’avvocato De Angelis, per il condominio controricorrente.

Fatti di causa L’amministratore del condominio del fabbricato sito in Roma, piazza Enrico Fermi n. 43, ha proposto opposizione all’esecu- zione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pa- gamento notificatagli dall’agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Romaha dichiarato inammissibile l’appello di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di accoglimento.

Ricorre Roma Capitale contro la sentenza di primo grado, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’amministratore del condominio del fabbricato sito in Roma, piazza Enrico Fermi n.

43. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (anche relativa alla regolarità del contraddittorio) la verifica della tem- pestività del ricorso, che sortisce esito negativo. Ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., in caso di dichiara- zione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, c.p.c., può essere proposto ricorso per cassazionecontro il provvedimento di primo grado e il re- lativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla no- tificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inam- missibilità (ex multis:

Cass., Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 –01; conf.: Cass., Sez. 1, Ordinanza Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 5 n. 12988del 15/05/2019, Rv. 654251 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20852 del 21/08/2018 , Rv. 650427 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 2594 del 09/02/2016, Rv. 639068 –01; Sez. U, Sen- tenza n. 25208 del 15/12/2015, Rv. 637628 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297 –01; Sez. 6 -3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288 – 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014, Rv. 633488 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 –01, la quale espressamente precisa, sulla base di con- siderazioni cui va dato integralmente seguito, che, con riguardo al regime normativo così ricostruito «va esclusa qualunque vio- lazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine de- correrebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ri- condurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’art.348 bis c.p.c.»).

Altrettanto è a dirsi (lo si osserva solo a fini di completezza espositiva) per il caso in cui, eccezionalmente, risulti diretta- mente ricorribile per cassazione la stessa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, che va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015, Rv. 636967 –01; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzan. 25456 del 12/12/2016 , Rv. 641935 – 01; nel mede- simo senso, per l’eventuale revocazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14622del 13/06/2017 , Rv. 644646 – 01).

Nella specie, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, deposi- tata in data 24 luglio 2018, risulta comunicata a mezzo P.E.C. Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 5 al procuratore costituito della ricorrentein pari data (come da attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Roma, in atti). Il termine per proporre il ricorso scadeva,dunque (non essendo nella specie applicabile la sospensione feriale dei termini pro- cessuali, trattandosi di causa in materia di opposizione all’ese- cuzione), in data22 settembre 2018.

Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 20 dicembre 2018. Esso è dunque tardivo (e va rilevato, per completezza, che lo sarebbe anche se si fosse potuta applicare la sospensione fe- riale dei termini processuali) e, come tale, inammissibile. Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore dell’avvocato Danilo De Angelis, che ha avanzato la relativa richiesta,ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dell’ente ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.100,00, oltre € 200,00 per Ric. n. 658/2019– S ez. 3 - U d. 27 ottobre 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 5 esborsi, spese generali ed accessori di legge,con distra- zione in favore dell’avvocato Danilo De Angelis.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello ste sso art. 13 . Così de