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Ordinanza — n. 32957/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of judgment and poor reasoning on contract validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32957/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request to annul the lower court's decision regarding contract validity. The appellant argued that the first-instance judgment failed to rule on specific claims and provided insufficient reasoning for its findings. The court held that the appellant's complaints were procedurally defective because they did not clearly identify the specific acts or dates where the alleged omissions occurred.

Regesto Legislator

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Art. 112, 132 c.p.c.; The Court of Cassation rejects complaints of omitted judgment or inadequate reasoning unless the appellant precisely indicates the specific procedural acts and dates where the alleged defects occurred.

Parole chiave

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omitted judgment insufficient reasoning contract validity procedural specificity Cassation appeal civil procedure contract termination validità del contratto a termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
e 189 cod.proc.civ., in relazione all’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art.
Art. 132, 2° comma c.p.c.
Art. 1439 c.c.
Art. 1440 c.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 112 cod.proc.civ
e 189 cod.proc.civ., in relazione all’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art.
articolo 112 cod.proc.civ
e 189 cod.proc.civ., in relazione all’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1/09/2022, n. 25855
Cass. 24/11/2003, n. 17859
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3772/2020 R.G. proposto da: TIMENET SRL, in persona del legale rappresentante p.t., FRANCO IORIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CUCINOTTA (CCNSMN87T41F158T, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO PALAMARA (PLMNTN84C05F205G), CORRADO BOLOGNA (BLGCRD62L28C118Z) e VINCENZO GALLOTTO (GLLVCN79C02G793O); -ricorrente- contro UTILITY LINE ITALIA SRL, in persona dell’amministratore unico, AGOSTINO FIGINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI (FRRLSN67L17H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BIAGI (BGIFRZ63P08C933G); -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4495/2019, depositata in data 12/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Timenet S.p.A. rappresenta in fatto: - di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Monza, da Utility Line Italia S.r.L., la quale chiedeva l’accertamento della validità del contratto housing, stipulato in data 22 aprile 2011, del contratto wholesale del 19 giugno 2013 e del contratto Accesso di rivendita Accessi bitstreamdel 14 aprile 2015, il riconoscimento del diritto a percepire il corrispettivo per i servizi resi, l’accertamento della avvenuta compensazione per debiti scaduti ed esigibili scaduti prima della proposizione del giudizio, chiedeva di compensare i debiti esigibili e scaduti nel corso del giudizio e la condanna di Timenet al risarcimento dei danni subiti; - costituitasi in giudizio, di aver chiesto:

i) l’accertamento che i contratti di housing e di wholesale avevano cessato di produrre effetti a seguito di regolare disdetta; ii) l’annullamento del contratto Accessi bitstream stipulato nel 2015, perché era stata costretta ad accettarlo dopo che la controparte aveva improvvisamente dichiarato di non volerlo rinnovare alla scadenza, aveva acconsentito a trattare la stipulazione di un nuovo contratto, ma aveva prolungato intenzionalmente la negoziazione e si era rifiutata di restituirle tutti i codici di migrazione, allo scopo di precluderle la possibilità di stipulare un accordo con altri operatori di settore a condizioni migliori; di essersi opposta alla compensazione; di aver chiesto la condanna di Utility Line Italia a corrispondere quanto dovutole e a restituire quanto indebitamente percepito a seguito della cessazione degli effetti del contratto Accessi bitstream; con sentenza n. 1941/2018, il Tribunale di Monza riteneva che l’unica questione controversa fosse la validità del contratto del 2015 sottoscritto a seguito di disdetta di quello originario da parte dell’attrice, escludeva che vi fosse prova dell’avvenuta stipulazione del contratto Accessi bitstreama condizioni svantaggiose e del dolo di Utility Line Italia, rigettava la domanda di declaratoria della sua cessazione al 31 dicembre 2015, accertava che Utility Line Italia doveva a Timenet S.r.L. l’importo di euro 31.775,64 per i servizi erogati e la condannava a corrisponderlo a Timenet: la Corte d'Appello di Milano, investita del gravame, in via principale, da Utility Line Italia, e, in via incidentale, da Timenet S.r.L., ha confermato la sentenza di prime cure quanto alla validità del contratto di rivendita di accessi bitstream, l’ha riformata nella parte in cui aveva sostenuto che le domande di Utility Line Italia relative ai reciproci rapporti discendenti dai contratti fossero inammissibili per genericità e indeterminatezza perché precisate solo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto già dalla fase introduttiva del giudizio vi erano tutti gli elementi per determinare il petitum; ha rigettato il motivo di appello incidentale con cui la società Timenet deduceva che la somma dovuta per il contratto Accessi bitstream avrebbe dovuto estendersi solo fino 22 aprile 2015, perché, dato che il contratto era valido, i canoni erano dovuti fino all’aprile 2008, atteso che il contratto aveva durata triennale senza possibilità di scioglimento anticipato; ha considerato erronea la tesi di Timenet secondo cui Utility Line Italia aveva posto a suo carico il pagamento del canone del contratto housing fino all’ottobre 2016, nonostante il contratto avesse cessato di produrre effetti nell’aprile 2016, perché la fattura prodotta in giudizio era proprio relativa all’aprile 2016; ha disatteso la richiesta di Timenet di sottrarre da quanto dovuto il canone di euro 650,00 dal mese di aprile al mese di ottobre 2016, perché il canone risultava fatturato fino a giugno 2016; ha accolto la contestazione di Timenet in merito alla fattura n. 2021/2015 dell’importo di euro 7.470,00, perché Utility Line Italia non aveva provato né la fonte del credito, né l’effettiva esecuzione della prestazione; ha condannato Timenet al pagamento di euro 70.734,82 per il canone dovuto fino ad aprile 2016 e di euro 65.880,00 per i canoni fino ad aprile 2018, per un totale di euro 136.614,82, al netto degli interessi; ha ritenuto compensabile il credito di euro 31.775,64 vantato da Timenet S.r.L. verso Utility Line Italia;

Timenet ricorre per la cassazione di detta sentenza, articolando tre motivi; resiste con controricorso, illustrato con memoria, Utility Line Italia S.r.L.; la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che:

1) con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163, 3° comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., in combinato disposto con gli artt. 183, 5° comma, cod.proc.civ., 183, 6° comma, cod.proc.civ. e 189 cod.proc.civ., in relazione all’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ.; in aggiunta, denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; attinta da censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto ammissibili le domande di condanna formulate da Utility Line Italia, in quanto sarebbe il frutto di un’interpretazione estensiva del principio di diritto enunciato da Cass., Sez.

Un., 15/05/2015, n. 12310 che avrebbe consentito alla odierna controricorrente non solo di rettificare la domanda originaria, ma di modificarla e di formulare domande nuove in sede di udienza di precisazione delle conclusioni; il motivo è inammissibile; con ampia ricostruzione argomentativa (pp. 11-13 della sentenza) che non è stata scalfita dalle confutazioni della ricorrente, la Corte d'Appello ha riformato sul punto la decisione del Tribunale, facendo leva sul fatto che gli elementi per determinare il petitum erano presenti nella fase introduttiva del giudizio, che con la seconda memoria, ex art. 18 3 , 6° comma, cod.proc.civ., era stato proposto un prospetto da cui risultava dovuta la somma di euro 78.204,82 fino ad ottobre 2016, che l’importo da corrispondere dal mese di novembre al mese di aprile 2018 non era stato quantificato, ma era quantificabile tramite un’operazione matematica (moltiplicando il canone mensile per il numero dei mesi di durata del contratto); la statuizione pertanto resiste alle censure di parte ricorrente;

2) con il secondo motivo, la ricorrente imputa alla Corte d'Appello la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1439 e 1440 cod.civ. in relazione agli artt. 115, 116, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la disapplicazione degli artt. 1427, 1439 e 1440 cod.civ., l’erronea applicazione dell’art. 2697, 2727 e 2729 cod.civ. e conseguente difetto di motivazione con violazione dell’art. 111, 6° comma, Cost. quanto all’insussistenza del dolo; la Corte d'Appello avrebbero erroneamente ritenuto che potesse rivolgersi ad un altro operatore al fine di stipulare un nuovo accordo di Accesso bitstream, perché non aveva tenuto conto che per farlo aveva bisogno dei codici di migrazione che Utility Line Italia non le aveva restituito che in parte e che se non avesse rinnovato il contratto alle condizioni impostele da Utility Line Italia avrebbe perduto metà dei suoi clienti business con conseguenze fatali per lo svolgimento della sua attività; altro errore della Corte territoriale sarebbe quello di avere erroneamente ritenuto che non vi fosse prova in atti della condotta dolosa di Utility Line Italia perché invece a suo avviso la prova era documentale, giacché Utility Line Italia aveva improvvisamente disdetto il contratto, si era rifiutata di concedere una proroga per consentirle di trovare un nuovo operatore, aveva impedito il raggiungimento di un accordo più vantaggioso, negando la restituzione dei codici di migrazione, temporeggiando sulle condizioni economiche del nuovo accordo che poi si erano rilevate antieconomiche; in aggiunta, la Corte d'Appello non avrebbe fatto uso del ragionamento presuntivo per intendere pienamente raggiunta la prova dei fatti narrati ed avrebbe tenuto conto solo di una parte delle risultanze processuali; il motivo non merita accoglimento; la ricorrente si limita a riproporre il motivo di appello e le argomentazioni a suo supporto già disattese dalla Corte territoriale, senza null’altro aggiungere e senza confrontarsi, come era su o onere fare,con gli argomenti in iure sulla scorta dei quali il giudice d’appello ha ritenuto valido il contratto Accessi bitstream , limitandosi a chiedere una diversa e inammissibile rivalutazione della quaestio facti; deve ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n. 26110); va aggiunto che la motivazione c’è, è argomentata, è priva di contraddizioni e che il vizio della motivazione, ove mai vi fosse, dovrebbe emergere dalla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed elementi estrinseci (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054);

3) con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione alla domanda subordinata ex artt. 1427 e 1440 cod.civ., nonché la nullità parziale della sentenza per assoluta assenza di motivazione; la Corte d'Appello, pur investita della domanda di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1439 e 1440 cod.civ., non si sarebbe pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la richiesta risarcitoria per dolo incidente e in ogni caso avrebbe reso una motivazione lacunosa e priva di concludenza; in primo luogo, non può farsi a meno di rilevare che in sede di legittimità è intrinsecamente contraddittoria la denuncia, con un unico motivo, dei vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione, il primo dei quali implica la totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce nella violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., mentre il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, che l'abbia tuttavia risolta senza alcuna motivazione o con motivazione apparente, perplessa, illogica o gravemente contraddittoria, e va fatta valere ai sensi dell'articolo 132, 2° comma, cod.proc.civ. (Cass. 1/09/2022, n. 25855); in secondo luogo, non risulta dal ricorso quando, dove, come e tramite quali atti, la domanda era stata proposta in primo grado e ribadita in appello; perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile; dall'altro lato che tale domanda od eccezione sia riportata puntualmente nel ricorso per Cassazione, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo e/o del verbale d'udienza nei quali è stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e la tempestività, oltre che la decisività; infatti, anche quando si deduca la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., quindi un errore processuale - per il quale la Corte di cassazione è giudice anche dell'"atto processuale" - i principi di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso per cassazione richiedono che il potere-dovere del giudice di legittimità d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento da parte del ricorrente dell'onere d'indicare compiutamente gli estremi degli atti medesimi, ed il tempo ed il luogo in cui siano stati prodotti (Cass. 24/11/2003 n. 17859, in motivazione e successiva giurisprudenza conforme);

4) il ricorso va pertanto rigettato;

5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di Timenet S.r.L. l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterio