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Ordinanza — n. 32934/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity due to lack of Safab Srl's contradictory proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32934/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Gesafin S.r.l.'s appeal against the Rome Court of Appeal's judgment, which had previously rejected requests for evidence regarding Safab S.p.A.'s debt exposure. Gesafin argued that Safab Srl, a necessary co-litigant, was not properly cited, violating procedural rules, but the court found this claim unfounded. The appellate court correctly noted that Gesafin had reiterated its evidentiary requests during the conclusion clarification phase, thereby waiving the defect of contradictory proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 101, 102 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A party waives the defect of contradictory proceedings if they reiterate evidentiary requests during the clarification of conclusions, preventing the nullity of the judgment.

Parole chiave

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defect of contradictory proceedings reiteration of evidentiary requests clarification of conclusions necessary co-litigant waiver of procedural defect nullity of judgment art. 360 c.p.c. responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Ilprimo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 210 c.p.c.
Art. 213 c.p.c.
art. 2558 cod. civ
anziché quella di cui all’art. 2558 c.c.
art. 115 c.p
3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 189 c.p
art. 295 c.p
in relazione all’art. 295 c.p.c.: per avere la Corte d’Appello rigettato l’istanza di sospensione del processo ex art.
art. 1362 c.c
nonché dell’art. 1362 c.c.
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24931/2020R.G. proposto da: Gesafin S.r.l. i n Liquidazione , rappresentat a e difes a d all'avvocato Atzeni Francesco; -ricorrente - contro FallimentoRufoli Società Consortile a r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Sferra Carini Daniele; -controricorrente - nonchè contro Intesa San Paolo S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Gargani Benedetto; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3183/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 1luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti; RITENUTO CHE:

1. Nel 2012 Gesafin Immobiliare S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Rufoli S.c.a.r.l. e Intesa San Paolo S.p.A., chiedendodi dichiarare che, in forza dell'atto di conferimento del ramo di azienda costruzioni da S.A.F.A.B. - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A.,a Safab S.p.A. era stato ceduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2558 e 2610 cod. civ., contratto di partecipazione al capitale sociale di Rufoli e contratto di garanzia fideiussoria prestata in favore di Intesa il 3 ottobre 2005, e quindi dichiarare che Gesafinnon era debitrice di Rufoli, né aveva in favore di questa assuntaalcuna obbligazione di garanzia ve rso la banca .

Gesafin esponeva che Safab - S ocietà Appalti aveva costituito, da sola ovvero in partecipazione con altri soggetti, società consortili senza scopo di lucro allo scopo di gestire le attività di esecuzione di lavori aggiudicati in appalto ovvero in adempimento delle obbligazioni assunte con contraenti generali o in altre forme. Tra le società costituite, erastata costituita il 24 maggio 2005 Rufoli . Safab - S ocietà Appalti aveva attuato una riorganizzazione societaria attraverso la quale, per quanto rileva nel presente giudizio,in data 18 gennaio 2010 era stata costituita Safab S.r.l. - da ultimo trasformata nell'attuale Safab S.p.A. - cui era stato conferito, con effetto dal 25.03.2010, il ramo di azienda "Costruzioni" di Safab - S ocietà Appalti , quest’ultima avendo poimutato denominazione in Gesafin Immobiliare S.p.A., nelle more del giudizio divenuta S.r.l.

N ell'ambito dell'operazione di conferimento del ramo di azienda "Costruzioni” era stata trasferita a Safab S.p.A., tra l'altro, l'intera partecipazione al capitale sociale di Rufoli. Alla data di efficacia del conferimento (25marzo 2010) del ramo d'azienda “Costruzioni” di Safab - S ocietà Appalti, questa presentava un'esposizione debitoria nei confronti di Rufoli per fatture pari ad € 6.341.835,00; Safab era però portatrice di crediti per fatture da emettere nei confronti di Rufoli pari ad € 4.426.718 (di tali importi, tuttavia, per espressa pattuizione intercorsa fra la conferente e la conferitaria, l'importo di € 3.828.617,00, sia a debito che a credito, all'esito delconferimento del ramo d'azienda, sarebbe rimasto in carico alla conferente Safab - S ocietà Appalti) .

D alle suddette partite di debito/credito fra Safab - S ocietà A ppalti e Rufoli, previa parziale compensazione, risultava una esposizione debitoria netta della prima nei confronti della seconda pari ad € 3.111.319,00. Afronte della concessione di credito da parte dell'allora San Paolo IMI per complessivi € 12.500.000 in favore di Rufoli, Safab-Società Appalti, unitamente e pro quota con A I Della Morte S.p.A., aveva dichiarato di costituirsi fideiussore diRufoli verso San Paolo IMI; anche tale fideiussione era stata trasferita nell'ambito del conferimento del ramo di azienda.

Trascorso un mese dalla notizia del conferimento del ramo di azienda e in assenza della formalizzazione della volontà di recedere dal contratto da parte dei consorziati, i rapporti giuridici derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della Società Consortile avevano cessato definitivamente di produrre effetti in capo a Gesafin; e trascorsi tre mesi dalla comunicazione del conferimento, non avendo formalizzato Intesa San Paolo il proprio recesso dal contratto di fideiussione, questo, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., era stato definitivamente trasferito in capo a Safab S.p.A.

Si costituivano entrambe le convenute, resistendo . Successivamente veniva dichiarato il fallimento di Rufoli s.c.a.r.l. con sentenza del Tribunale di Roma del 28.10.2013. Il f allimento si costituivanella presente causa. Il Tribunale con sentenza n.16029/2017 rigettava la domanda attorea, compensando le spese tra attrice e fallimento e condannando Gesafin arifonderle a Intesa San Paolo.

2. Proponeva appello Gesafin; resistevano le controparti. La Corte d’appello di Roma – precedentemente dichiarate inammissibili con ordinanza le richieste istruttorie dell’appellante - con sentenza n. 3183/2020 respingeva l’impugnazione, condannando l’appellante alla rifusione delle spese ad entrambe le controparti. 3.Ha proposto ricorso Gesafin; hanno resistito con controricorsi ambedue gli intimati. La ricorrente e i l f allimento hanno depositato memoria. RILEVATO CHE: 1.Ilricorso si compone di sette motivi. 1.1. Ilprimo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 189 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibili le richieste istruttorie avanzate in primo grado e rigettate con ordinanza del 29.7.2013 (doc.

I) poiché , ad avviso della corte territoriale, l’appellante a vrebbe precisato le conclusioni richiamando genericamente i suoi scritti difensivi, in violazione del principio per cui la parte della quale si rigetta no istanze istruttorie ha l’onere di reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni poiché altrimenti dovranno ritenersi abbandonate e quindi non riproponibili in sede di impugnazione. Si denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui (p.

13) la corte territoriale ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie presentatenel quarto motivo di appello ''posto che in primo grado le istanze istruttorie dell'attricesono state respinte con ordinanza del 29. 7.2013 e che la stessa ha precisato le conclusioni richiamando genericamente i suoi scritti difensivi, in violazione del principio per cui la parte che si sia vista rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere direiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché diversamente le stesse devono ritenersiabbandonate e non potrannoessere riproposte in sede di impugnazione (cfr.

Cass. Civ. n.5741/2019) . Si sostiene che la corte territoriale abbiaerroneamente affermato che l’attuale ricorrente, all’epoc a parte appellante , non aveva provveduto a reiterare le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. 1.2. Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 295 c.p.c.: per avere la Corte d’Appello rigettato l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. avanzata dall’appellante in memorie conclusive per insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità con la causa instaurata successivamente dal Fallimento Rufoli nei confronti della Gesafin . 1.3.

Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 c.c. nonché dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile alla fattispecie per cui è causa la disciplina di cui all’art.2560 c.c. anziché quella di cui all’art. 2558 c.c. ed escluso il trasferimento dalla Gesafin alla conferitaria nuova Safab Spa (allora Safab Srl), in particolare, del contratto di fideiussione . 1.4. Il quarto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 112 e 115 c.p.c.: per avere la Corte omesso di pronunciarsi, ponendo a base della propria motivazione gli elementi istruttori emersi in corso di causa, sui motivi di appello di cui ai punti 3.a, 3.c, 3.d del relativo atto, afferenti a fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti . 1.5.

Il quinto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto la Gesafin carente di interesse in ordine alla domanda di accertamento con efficacia di giudicato del trasferimento, con il ramo d’azienda, della quota di partecipazione al capitalesociale della Rufoli . 1.6. Il sesto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza d’appello per non avere la Corte di Appello rilevato l’incompletezza del fascicolo d’ufficio e l’assenza del fascicolo di parte della Rufoli e disposto la ricostituzione deglistessi . 1.7.

Con il settimo motivo la società ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza d’appello e di tutti gli atti processuali antecedenti fino alla prima udienza di trattazione, per non avere la Corte di Appello rilevato il difetto di contraddittorioderivante dalla mancata citazione in giudizio della Safab Srl, oggi in liquidazione e in concordato preventivo, litisconsorte necessario in violazione dell’art. 101 e 102 c.p.c.. .

2. Il primo motivo è fondato. Gesafin, nel giudizio di Tribunale, successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 VIcomma c.p.c ., nel verbale dell'udienza del 26marzo 2013 aveva chiesto: - in via principale che il giudice istruttore :

a) ordinasse, ex art.210 c.p.c., alla convenuta Intesa San Paolo l'esibizione della documentazione afferente l'avvenuta escussione delle garanzie fideiussorie prestate da Gesafin Immobiliare;

b) disponesse CTU contabile finalizzata ad accertare l'esistenza ed eventualmente quantificare l'entità dell’addotta esposizione debitoria di Rufoli nei confronti di Intesta San Paolo alla data di efficacia dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda, dei versamenti in conto corrente disposti dalla conferitaria nuova Safab S.p.A. successivamente alla data di efficacia dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda, in quanto idonei a diminuire l'esposizione debitoria eventualmente accertata, e degli incassi effettuati da Intesa San Paolo in virtù dei mandati irrevocabili all'incasso giàversati in atti; - in via subordinata , che si ordinasse al Tribunale Fallimentare l'esibizione, ex art. 213c.p.c., degli atti e dei documenti relativi alla procedura di concordato preventivodi Safab S.p.A.

Dette istanze sono state respinte dal Giudice di primo grado con provvedimento del 18 luglio 2013 , ma sono state poi correttamente riproposte dall’odierna ricorrente all’ udienza di precisazione delle conclusioni del 13luglio 2014. Invero, dal verbale di detta udienza emerge quanto segue : Successivamente all'udienza del 13.7.2014 è presente per la parte attrice, in sostituzione dell'Avv. Enrico Luberto, l'Avv. Ugo Papa il quale reitera le richieste tutte già formulate a verbale dell'udienza del 26.3.2013, da intendere integralmente trascritte e riprodotte e insiste per l 'ammissione dei mezzi di prova di cui alla propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e precisa leproprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con l'atto introduttivo del presente giudizio… .

Ne consegue che erroneamente la corte territoriale ha affermato che l’appellante Gesafin non aveva provveduto a reiterare le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni.

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso , assorbiti evidentemente tutti gli altri , dell’impugnata sentenza s'impone la cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa sezione e comunque in diversa composizione, che tenendo conto di quanto rilevato procederà a nuovo esamedella prima sentenza. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie ilprimo motivo di ricorso e, ass