Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32930/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer's appeal for correcting a material error due to lack of proper notification to all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32930/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible a lawyer's request to correct a material error in a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. Although the lawyer argued the lower court omitted a cost deduction for his client, the procedural defect lay in the failure to notify the opposing party and the client themselves within the statutory timeframe. The court ruled that such a request, when initiated by a defender, must be formally served on all involved parties to be valid, and the absence of such notification rendered the appeal procedurally void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 bis c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A request for correction of a material error in a Cassation judgment proposed by a defender must be notified to all parties, including the client, and failure to do so within the prescribed term renders the request inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of material error notification requirements litigation costs allocation procedural inadmissibility Cassation procedure recupero dei costi condono delle spese procedurali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 93 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
art. 93 c.p
art. 391 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6 - L, Ric. n. 17745/2022
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15346 del 12/07/2011
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26667 del 09/09/2022
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6813 del 02/04/2015
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17453 del 23/07/2010
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente ISTANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consiglier a dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 06 / 11/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 17745 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17745del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da Avvocato LA ROSA Rosario (C.F.: LRS RSR 50R24 M088V), nella qualità di procuratore costituito di FOR- NARO Salvatore (C.F.:

FRN SVT 61A01 H168Q) nel ri- corso promosso da Riscossione Sicilia S.p.A. iscritto al n. 18206/2017 del Ruolo Generale Ricorsi della Corte di Cassazione -ricorrente- nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale della sentenza della Corte di Cassazionen. 22786/2022, pubblicatain data 20 luglio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 novembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. rilevato che: l’avvocato Rosario La Rosa, qualeprocuratore costituito di Sal- vatore Fornaro nel procedimento promosso da Riscossione Si- cilia S.p.A. e iscritto al n. 18206/2017 del Ruolo Generale Ri- corsi della Corte di Cassazione, ha chiesto la correzione di un errore materiale a suo dire sussistente nella sentenza n. 22785 Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 pubblicata in data 20 luglio 2022, che ha definito tale procedi- mento con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Fornaro; secondo l’avvocato istante, la predetta sentenza avrebbe omesso di disporre la distrazione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, nonostante tale distrazione fosse stata da lui regolarmente richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale, alla luce del suo te- nore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va qualificata da questo Collegio, come “ricorso”, con la conse- guenza che avrebbe dovuto essere notifica ta alle altre parti ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. c.p.c. (mentre un diverso procedimento è previ- sto per l’ipotesi di correzione di errori materiali disposta d’uffi- cio, ipotesi che nella specie non ricorre); in particolare, con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte, al fine di ottenere l’inserimento della clausola di distrazione delle spese in suo fa- vore, è stato ritenuto che « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha eser- citato il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) devono essere no- tificati ad entrambi, e l’omessa notifica disposta dalla S.C. de- termina l’inammissibilità del ricorso » (Cass., Sez. 6 - L , Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Ordinanza n. 36579del 14/12/2022, Rv. 666206 – 01;

Sez. 3 , Ordinanza n. 15346del 12/07/2011, Rv. 618859 – 01) ; poiché la parte istante non ha provveduto a notificare il ricorso né alle altre parti, né a quella da lei assistita , con ordinanza interlocutoria in data 27 luglio 2023, è stata dispostala notifi- cazione del ricorso per correzione di errore materiale,entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, a tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi incluso, personalmente, lo stesso assistito del ricorrente; l’ordinanza interlocutoria risulta regolarmente comunicata dalla Cancelleria, in data 27 luglio 2023, a mezzo P.E.C., all’avvocato istante; dagli atti del solo rilevante fascicolo telematico, l’istanza non risulta, peraltro, affatto notificata nel termine assegnato (né alle altre parti, né a quella assistita dall’istante); di conseguenza, il suddetto ricorso (così qualificato l’atto iscritto a ruolo dall’avvocato La Rosa) va dichiarato definitiva- mente inammissibile, quanto menoper il difetto di notifica alle controparti (cfr.:

Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26667 del 09/09/2022, non massimata; Sez. 1 , Sentenza n. 17565 del 31/05/2022, Rv. 665094 - 01 ; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018, Rv. 650928 – 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6813del 02/04/2015, Rv. 635086 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17453del 23/07/2010, Rv. 614392 - 01 ); nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento, trattan- dosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01;

Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013 , Rv. 627802 – 01; Sez. 6 - L , Ordi- nanza n. 14del 04/01/2016, Rv. 638387 – 01; Sez. 6 - 2 , Or- dinanza n. 12184del 22/06/2020, Rv. 658456 – 01) , del resto non avendoalcuna delle parti resistenti qui svolto difese; per questi motivi Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 la Corte: - dichiara inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. C